Assegno di mantenimento e assegno di divorzio

Nella patologia del rapporto coniugale suscita molta conflittualità la determinazione degli assegni di mantenimento per il coniuge e dell’assegno di divorzio per l’ex coniuge. Nonostante si pensi siano pressoché identici non è così. Per prima cosa è utile quindi capire la differenza che intercorre tra assegno di mantenimento e assegno divorzile.

Assegno di mantenimento: come si determina

L’art. 156 cod. civ. statuisce che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato”.

Dalla lettura dell’articolo si ricavano i primi criteri che il Giudice deve seguire per determinare, innanzitutto, se esista il diritto all’assegno di mantenimento (quindi se al soggetto cui deve essere attribuito sia o no addebitabile la separazione e se questo disponga o no di redditi propri adeguati), ed in secondo luogo, a quanto debba ammontare. Ebbene, l’importo dell’assegno deve essere in linea con i redditi dell’obbligato e al tempo stesso sufficiente a garantire il mantenimento del beneficiario. Il livello del mantenimento è valutato con riferimento al tenore di vita della coppia durante il matrimonio e, quindi, più il tenore di vita sia stato alto più alto sarà l’assegno.

Non si deve confondere l’assegno di mantenimento con gli alimenti. Gli alimenti spettano a chi si trovi in stato di bisogno e consistono nell’attribuzione di una somma necessaria a soddisfare le necessità primarie e fondamentali di vita.

Assegno di divorzio: come si determina

L’assegno di divorzio è invece disciplinato dalla Legge 898/1970 il cui art. 5 comma 6 dispone: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

Fino a due anni fa, nella prassi, c’era un certo automatismo nel liquidare l’assegno divorzile in misura corrispondente all’assegno di mantenimento ma recenti arresti della giurisprudenza della Corte di Cassazione hanno ridisegnato l’istituto.

Il criterio del tenore di vita precedentemente goduto non è più preso in considerazione ma si tiene conto, valutati in ogni caso i redditi e il patrimonio delle parti, del contributo che l’ex coniuge alla formazione del patrimonio familiare e alle sue condizioni personali, commisurando l’assegno alla quantità e qualità del contributo dato di cui si è detto.

In ogni caso è sempre consigliabile rivolgersi ad un buon avvocato, che possa assistere durante tutto l’iter della separazione e/o del divorzio, compresa la determinazione degli assegni spettanti.

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https://tribunale-latina.giustizia.it/it/come_fare_per.page?macro_area=area_civ&subarea_1=famiglia_e_persone_famiglia

Revocare l’amministratore di condominio negligente

Quando i condòmini sono più di otto è obbligatorio nominare un amministratore di condominio al quale è affidata la gestione delle parti comuni dell’edificio. All’amministratore di condominio è affidata anche la rappresentanza legale del condominio. Ma se il professionista non si attiene alla legge, in quali casi è possibile agire per revocare l’amministratore di condominio?

L’incarico ha durata annuale ma può cessare anticipatamente per dimissioni o revoca.

Normalmente la revoca è deliberata dall’assemblea osservando le norme del codice civile oppure quelle del regolamento di condominio.

Quando ciò non sia possibile, ad esempio perché non è convocata l’assemblea oppure, come capita sovente, non vi sia unità di vedute tra condòmini, ma sussistano i presupposti di fatto indicati dalla legge, la revoca può essere disposta dall’Autorità Giudiziaria nei modi previsti dall’art. 1129 cod. civ.

I casi tipizzati di negligenza dell’amministratore

I casi in cui è possibile chiedere la revoca dell’amministratore di condominio sono elencati dall’art. 1129 comma 12 del Codice Civile:

  • L’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
  • La mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
  • La mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente condominiale;
  • La gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
  • L’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
  • Qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;
  • L’inottemperanza di alcuni obblighi specifici cui è tenuto per legge e cioè l’irregolare o omessa tenuta dell’anagrafe condominiale, l’irregolare o omessa tenuta del registro dei verbali di assemblea, l’irregolare tenuta dei documenti relativi alla gestione;
  • L’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati che lo riguardano ed in particolare degli orari di ricevimento, della sede in cui esercita la sua attività etc.
  • In tutti i casi in casi in cui non renda conto della sua gestione.

A chi e come si chiede la revoca dell’amministratore

L’iniziativa per la revoca dell’amministratore negligente può essere assunta anche da un solo condomino che potrà presentare un ricorso al Presidente del Tribunale competente per territorio che provvederà .

In caso di accoglimento della domanda, il condòmino vittorioso potrà rivalersi per le spese legali sul condominio nel suo complesso il quale, a sua volta, potrà rivalersi sull’amministratore revocato.

https://tribunale-latina.giustizia.it/it/dettaglio_comefareper.page?contentId=PRC7284&modelId=32

In ogni caso è bene consultarsi con un avvocato esperto prima di intraprendere questa strada.

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La violazione della privacy commesse su Facebook e sugli altri social media

Il diritto alla privacy o alla riservatezza, in parole molto semplici, è il diritto a non diffondere informazioni che ci riguardano circa le nostre abitudini di vita, le nostre preferenze, il nostro stato di salute e i nostri orientamenti politici, religiosi, sessuali etc.  Sovente, però, siamo noi stessi a creare le condizioni perché la nostra privacy sia vulnerata e questo accade quando pubblichiamo il nostro profilo sui social media senza conoscere bene la privacy policy applicata dal gestore del servizio e quali diritti possiamo esercitare per reagire al trattamento illecito dei nostri dati.

La protezione dei dati personali

Nel momento in cui si crea un profilo su un qualunque social network è buona norma leggere attentamente la privacy policy adottata dal gestore dei servizi.

Non è sufficiente, infatti, restringere la visibilità dei post o delle fotografie pubblicati perché il problema più rilevante nel trattamento dei dati personali è rappresentato dalla comunicazione che il gestore dei servizi può fare a soggetti terzi dei dati che raccoglie.

La lettura attenta della privacy policy consente all’utente di rendersi effettivamente conto delle modalità di raccolta ed utilizzazione dei dati personali sensibili.

Ai sensi di legge (il c.d. codice della privacy D. Lgs. 196/2003 e il GDPR Reg. UE 2016/679 recepito in Italia con D. Lgs. 101/2018) il gestore del servizio deve ottenere il consenso espresso dell’utente alla raccolta e al trattamento dei suoi dati nelle modalità che devono essere specificamente indicate.

Il consenso è sempre revocabile.

Deve essere inoltre indicato il responsabile per il trattamento dei dati personali.

Rimedi e tutele in caso di violazione della privacy

Un primo mezzo di tutela è offerto dalla segnalazione responsabile del trattamento dei dati personali, indicato nella privacy policy del social media, che deve adottare le contromisure idonee ad elidere le conseguenze della lamentata violazione.

Se la risposta del responsabile non è soddisfacente è possibile presentare un reclamo al Garante della Privacy che avvierà una istruttoria.

Le violazioni della privacy possono però rilevare anche sotto il profilo penale e amministrativo.

La tutela civile della privacy

Il diritto alla privacy è un diritto inviolabile della personalità la cui lesione produce il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c.

Con la sentenza di condanna il Giudice può ordinare al gestore del social media l’immediata rimozione e cancellazione dei contenuti lesivi denunciati.

Questa tutela può essere richiesta anche in via d’urgenza.

Beni immobili: definizione del termine

L’art. 812 c.c. definisce beni immobili quelli naturalmente o artificialmente incorporati al suolo, mentre si considerano mobili tutti gli altri beni.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262

I beni immobili sono classificati e censiti nel Catasto dei Fabbricati (NCEU Nuovo Catasto Edilizio Urbano) e nel Catasto Terreni (NCT Nuovo Catasto Terreni) che però rilevano soltanto ai fini fiscali. Per avere il quadro completo circa la titolarità del bene e soprattutto circa l’esistenza di eventi pregiudizievoli (ad esempio: ipoteche, pignoramenti, domande giudiziali etc) inerenti uno specifico bene immobile è necessaria una visura ipocatastale da richiedere presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, un’articolazione specifica dell’Agenzia del Territorio, dove sono registrati tutti gli atti relativi ai beni immobili.

Modi di acquisizione

L’acquisizione della proprietà dei beni immobili avviene per atto tra vivi, per atto a causa di morte e negli altri modi previsti dalla legge.

Gli atti tra vivi

Il più frequente ed utilizzato è il contratto di compravendita, regolato dagli artt. 1470 e seguenti c.c.

Questo contratto deve rispettare determinate regole. Innanzitutto, deve essere stipulato in forma scritta nelle forme dell’atto pubblico (redatto da Notaio) o della scrittura privata autenticata, deve poi essere trascritto nei Registri Immobiliari.

Un altro modo di acquisto tra vivi di beni immobili è quello per donazione, regolato dall’art. 769 c.c.

Gli atti a causa di morte

Si tratta dei casi in cui si eredita da un defunto (tecnicamente, de cuius, ossia de cuius hereditate agitur, colui della cui eredità si tratta) per legge – il caso della successione legittima, in assenza di testamento l’eredità è devoluta a soggetti individuati dalla legge) o per testamento.

Anche in questi casi, l’evento deve essere registrato presso la Conservatoria.

Gli altri modi previsti dalla legge

Tra questi, tralasciando alcuni istituti particolari come ad esempio la confisca, la requisizione e l’esproprio per pubblica utilità, vi è senza dubbio il decreto di trasferimento.

Questo è un atto del Giudice dell’esecuzione immobiliare che viene emesso quando ci si aggiudica un bene all’asta giudiziaria.

Altro modo previsto dalla legge è l’acquisto della proprietà per usucapione, ossia attraverso il possesso in buona fede ininterrotto del bene per almeno 20 anni.

Bisogna precisare che l’acquisto che sia consolidato in questo modo deve essere dichiarato dell’Autorità Giudiziaria con sentenza. C’è da precisare però che prima di iniziare una causa per usucapione deve essere prima tentata la mediazione presso un Organismo di Mediazione autorizzato.

Qualora si raggiunga un accordo, questo avrà gli effetti propri della sentenza.

Questa breve trattazione non esaurisce l’argomento.

Si consiglia sempre di consultare l’avvocato immobiliarista, soprattutto prima di acquistare un immobile. Lo specialista del diritto è in grado di individuare le criticità della situazione e di consigliare le soluzioni più adeguate ed efficaci.

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La segnalazione al CRIF scatta quando il consumatore non è in regola con il pagamento di una rata di un finanziamento o simili. Il CRIF è la società che gestisce il SIC ossia il Sistema di Informazioni creditizie in cui confluiscono informazioni provenienti da banche e finanziarie in genere.

Vediamo cosa bisogna sapere per affrontare nel modo giusto la segnalazione al CRIF.

Quali sono le informazioni gestite dal CRIF

In questa banca dati sono raccolti i dati relativi ai finanziamenti, ai mutui ed in generale a tutte le forme di prestito erogate da banche e finanziarie.

Quello che risulta è il nominativo del debitore e la regolarità o irregolarità del rimborso rispetto al piano concordato. Si tratta di informazioni, positive o negative, relative alla affidabilità del soggetto interessato a disposizione degli operatori finanziari e che vanno a costruire la sua “reputazione bancaria”.

Per quanto tempo vengono conservati i dati

La permanenza dei dati nel sistema ha durata diversa a seconda del tipo di informazione riportata, quelle di contenuto negativo restano registrate per un periodo di tempo da 24 a 36 mesi, condizionato peraltro alla estinzione del debito nei termini previsti (il termine quindi non decorre dalla data del mancato o ritardato pagamento ma dalla data dell’estinzione del debito).

Si può chiedere la cancellazione dei dati dal CRIF

La cancellazione è eseguita in automatico dal CRIF al verificarsi di una serie di condizioni e non può essere anticipata per nessuna ragione.

Le eccezioni alla regola sono costituite dalle segnalazioni derivanti da truffa ai danni del soggetto (si pensi al caso di acquisti effettuati con carta di credito revolving rubata o clonata) o da errore di persona (ad esempio in caso di omonimia) o da errate comunicazioni da parte della banca.

È possibile chiedere il risarcimento del danno da errata segnalazione?

Sì è possibile ma a determinate condizioni. La giurisprudenza ha infatti chiarito che pur costituendo l’errata segnalazione un danno alla reputazione del soggetto, il risarcimento non ne consegue automaticamente.

Il preteso danneggiato deve provare l’esistenza del danno di cui chiede il ristoro. Si riporta uno stralcio di una recente pronuncia della Corte di Cassazione Sezione I (n. 207 dell’8 gennaio 2019): “In caso di illegittima segnalazione della banca alla Crif (Centrale rischi finanziaria) l’imprenditore, ingiustamente indicato come cattivo pagatore, non può avere de plano il risarcimento del danno, ma deve provarlo. Il danno cioè non è in re ipsa ma va provato. L’accertata violazione nell’utilizzo dei dati personali del cliente erroneamente additato dalla banca non solleva il danneggiato dal dimostrare il danno alla sua reputazione e offrire mezzi di prova per quantificarlo”.

Naturalmente, il soggetto ha sempre diritto alla rettifica dei dati.

La separazione consensuale è il mezzo con il quale marito e moglie decidono di comune accordo di separarsi.

La separazione non mette fine al matrimonio ma sospende gli obblighi che ad esso sono collegati e cioè l’obbligo di coabitazione e quello di fedeltà ma non l’obbligo di mantenimento.

Essendo un argomento vasto e molto delicato, saranno tratteggiati soltanto gli elementi fondamentali.

Come separarsi

La domanda più rivolta all’avvocato è “come fare per separarsi”?

Iniziamo con il chiarire che per separarsi è sufficiente che lo voglia anche soltanto uno dei due, l’altro potrà subirla oppure aderire ed in questo caso la separazione sarà consensuale.

Allora come si può chiedere la separazione consensuale?

La separazione può essere raggiunta tramite ricorso congiunto al Presidente del Tribunale che procede all’omologazione dell’accordo oppure tramite un accordo di negoziazione assistita da avvocati.

In quest’ultimo caso le parti non compaiono davanti al Presidente del Tribunale perché, dopo aver raggiunto e sottoscritto l’accordo, saranno gli avvocati a trasmetterlo al Procuratore della Repubblica il quale verificherà che sia stata rispettata la legge e che – qualora vi siano figli minori o non autosufficienti o portatori di handicap – siano stati tenuti nel debito conto i loro prevalenti interessi.

Tanto il decreto di omologazione del Presidente del Tribunale quanto l’accordo in negoziazione assistita hanno efficacia esecutiva.

In essi saranno formalizzati gli accordi sull’assegnazione della casa coniugale, sull’affidamento dei figli minori, sul diritto di visita del genitore non collocatario e sugli obblighi di mantenimento dei figli e del coniuge non economicamente autosufficiente.

Potranno poi essere regolate consensualmente molte altre questioni, quali, per fare un esempio, lo scioglimento della comunione legale, le sorti delle imprese famigliari, eventuali trasferimenti immobiliari etc.

I costi della separazione consensuale

Se il procedimento si svolge in tribunale occorre versare il contributo unificato pari ad € 98,00 mentre in caso di negoziazione assistita non vi sono oneri fiscali di avvio della procedura.

Per quanto riguarda gli onorari del legale, la loro quantificazione può essere precisata soltanto dopo il colloquio con il cliente perché solo in quella sede sarà possibile valutare l’effettiva complessità dell’incarico.

Bisogna infatti tener presente di molteplici fattori e delle loro implicazioni presenti e future.

La parte che ne abbia i requisiti può usufruire del cosiddetto “gratuito patrocinio” anche in caso di negoziazione assistita.

In tal caso non sosterrà nessuna spesa.

I tempi della separazione consensuale

Gli effetti propri della separazione consensuale di verificano dal giorno della comparizione davanti al Giudice Istruttore ovvero dalla data di sottoscrizione dell’accordo a seguito di negoziazione assistita.

Il termine di 6 mesi per chiedere il divorzio decorre dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione o da quella di rilascio dell’autorizzazione/nulla osta da parte del PM, a seconda della procedura scelta.

Se cerchi un avvocato per separazione a Latina, lo Studio Legale Giorgi può assisterti in questo delicato passaggio, consigliandoti per il meglio e assistendoti durante tutto l’iter.

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È ormai da tempo diffusissima la visione di film e l’ascolto di musica al di fuori dei canali convenzionali (ad esempio l’acquisto del supporto analogico o digitale che lo contiene, il pagamento dell’abbonamento del servizio streaming etc), scaricare, però, film, musica o altri files “pirata” è sempre illecito, sia pure con sfumature diverse ed è reato.

La legge di riferimento in materia è il R.D. 633/1941 (c.d. Legge sul diritto d’autore https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633 ) il cui art. 174 ter dispone che “chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171 , 171-bis , 171-ter , 171- quater , 171-quinquies , 171-septies e 171-octies , con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale”.

Detto in parole semplici, ogni utilizzo di un’opera dell’ingegno al di fuori dei canali previsti dalla legge (anche il semplice acquisto del cd “non originale” sulla bancarella) costituisce un illecito amministrativo soltanto se eseguita senza scopo di lucro mentre diventa un reato se effettuata con la cosciente volontà di trarre un guadagno dalla diffusione dell’opera stessa.

Sulla finalità specifica di lucro la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare con sentenza n. 55009 del 18.7.2018 che “in tema di tutela penale del diritto d’autore, per la sussistenza dei reati previsti dall’art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, si richiede il fine di lucro, che ricorre quando la condotta è volta a conseguire vantaggi economicamente valutabili e la cui concreta realizzazione non è tuttavia necessaria ai fini del perfezionamento delle fattispecie”.

Per approfondire la materia consigliamo comunque un consulto presso il nostro Studio Legale, per analizzare nello specifico la fattispecie concreta.

Tra i genitori separati sorgono spesso conflitti sulle spese sostenute per il mantenere i figli, se debbano essere considerate già comprese nell’assegno di mantenimento stabilito dal Giudice o, invece, se si tratti di spese straordinarie.

Allo scopo di ridurre il contenzioso in materia, spesso dannoso, molti Tribunali hanno diffuso protocolli specifici diretti all’individuazione preventiva di queste voci di spesa.

Tra le spese ordinarie sono state inserite, ad esempio, la mensa scolastica, la partecipazione a visite di istruzione e a feste tra compagni scuola, le spese per attività sportive e per acquisto di farmaci comuni.

Sono state considerate spese straordinarie, invece, quelle per l’alloggio del figlio studente universitario fuori sede, le spese mediche per cure odontoiatriche e oculistiche, la partecipazione ad attività extracurriculari (ad esempio campi estivi o viaggi studio all’estero).

Per quanto riguarda l’accordo che i genitori devono raggiungere sulle spese straordinarie, molti Tribunali hanno precisato che le spese per l’acquisto dei libri di testo all’ inizio dell’anno scolastico non debbono essere oggetto di previo concerto mentre i genitori debbono accordarsi sull’ acquisto del mezzo di trasporto (motorino o mini car) per il figlio, per l’iscrizione ad una scuola privata o per eventuali ripetizioni.

Assegno Mantenimento Figli

Gli stessi protocolli hanno anche indicato le modalità di utilizzo degli assegni famigliari che, indipendentemente da chi sia il genitore titolare del trattamento, debbono essere utilizzati dal genitore presso il quale i figli in vivono in via prevalente.

Infine, è stata prestata attenzione anche al diritto al rimborso del genitore che abbia anticipato tali spese, precisandone la percentuale di competenza ed i termini entro cui richiederlo.

Si noti bene che i protocolli non stabiliscono in anticipo l’ammontare dell’assegno di mantenimento.

La quantificazione effettiva dipende dalle concrete possibilità economiche dei genitori, tenuti entrambi a mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (art. 147 c.c.).

Il nostro Studio Legale può assistervi sulla tematica degli assegni familiari; per maggiori informazioni rimandiamo al protocollo dell’Ordine degli Avvocati di Latina in merito.

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