È ormai da tempo diffusissima la visione di film e l’ascolto di musica al di fuori dei canali convenzionali (ad esempio l’acquisto del supporto analogico o digitale che lo contiene, il pagamento dell’abbonamento del servizio streaming etc), scaricare, però, film, musica o altri files “pirata” è sempre illecito, sia pure con sfumature diverse ed è reato.
La legge di riferimento in materia è il R.D. 633/1941 (c.d. Legge sul diritto d’autore https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633 ) il cui art. 174 ter dispone che “chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171 , 171-bis , 171-ter , 171- quater , 171-quinquies , 171-septies e 171-octies , con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale”.
Detto in parole semplici, ogni utilizzo di un’opera dell’ingegno al di fuori dei canali previsti dalla legge (anche il semplice acquisto del cd “non originale” sulla bancarella) costituisce un illecito amministrativo soltanto se eseguita senza scopo di lucro mentre diventa un reato se effettuata con la cosciente volontà di trarre un guadagno dalla diffusione dell’opera stessa.
Sulla finalità specifica di lucro la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare con sentenza n. 55009 del 18.7.2018 che “in tema di tutela penale del diritto d’autore, per la sussistenza dei reati previsti dall’art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, si richiede il fine di lucro, che ricorre quando la condotta è volta a conseguire vantaggi economicamente valutabili e la cui concreta realizzazione non è tuttavia necessaria ai fini del perfezionamento delle fattispecie”.
Per approfondire la materia consigliamo comunque un consulto presso il nostro Studio Legale, per analizzare nello specifico la fattispecie concreta.