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Assegno di mantenimento e assegno di divorzio

Nella patologia del rapporto coniugale suscita molta conflittualità la determinazione degli assegni di mantenimento per il coniuge e dell’assegno di divorzio per l’ex coniuge. Nonostante si pensi siano pressoché identici non è così. Per prima cosa è utile quindi capire la differenza che intercorre tra assegno di mantenimento e assegno divorzile.

Assegno di mantenimento: come si determina

L’art. 156 cod. civ. statuisce che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato”.

Dalla lettura dell’articolo si ricavano i primi criteri che il Giudice deve seguire per determinare, innanzitutto, se esista il diritto all’assegno di mantenimento (quindi se al soggetto cui deve essere attribuito sia o no addebitabile la separazione e se questo disponga o no di redditi propri adeguati), ed in secondo luogo, a quanto debba ammontare. Ebbene, l’importo dell’assegno deve essere in linea con i redditi dell’obbligato e al tempo stesso sufficiente a garantire il mantenimento del beneficiario. Il livello del mantenimento è valutato con riferimento al tenore di vita della coppia durante il matrimonio e, quindi, più il tenore di vita sia stato alto più alto sarà l’assegno.

Non si deve confondere l’assegno di mantenimento con gli alimenti. Gli alimenti spettano a chi si trovi in stato di bisogno e consistono nell’attribuzione di una somma necessaria a soddisfare le necessità primarie e fondamentali di vita.

Assegno di divorzio: come si determina

L’assegno di divorzio è invece disciplinato dalla Legge 898/1970 il cui art. 5 comma 6 dispone: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

Fino a due anni fa, nella prassi, c’era un certo automatismo nel liquidare l’assegno divorzile in misura corrispondente all’assegno di mantenimento ma recenti arresti della giurisprudenza della Corte di Cassazione hanno ridisegnato l’istituto.

Il criterio del tenore di vita precedentemente goduto non è più preso in considerazione ma si tiene conto, valutati in ogni caso i redditi e il patrimonio delle parti, del contributo che l’ex coniuge alla formazione del patrimonio familiare e alle sue condizioni personali, commisurando l’assegno alla quantità e qualità del contributo dato di cui si è detto.

In ogni caso è sempre consigliabile rivolgersi ad un buon avvocato, che possa assistere durante tutto l’iter della separazione e/o del divorzio, compresa la determinazione degli assegni spettanti.

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