Revocare l’amministratore di condominio negligente

Quando i condòmini sono più di otto è obbligatorio nominare un amministratore di condominio al quale è affidata la gestione delle parti comuni dell’edificio. All’amministratore di condominio è affidata anche la rappresentanza legale del condominio. Ma se il professionista non si attiene alla legge, in quali casi è possibile agire per revocare l’amministratore di condominio?

L’incarico ha durata annuale ma può cessare anticipatamente per dimissioni o revoca.

Normalmente la revoca è deliberata dall’assemblea osservando le norme del codice civile oppure quelle del regolamento di condominio.

Quando ciò non sia possibile, ad esempio perché non è convocata l’assemblea oppure, come capita sovente, non vi sia unità di vedute tra condòmini, ma sussistano i presupposti di fatto indicati dalla legge, la revoca può essere disposta dall’Autorità Giudiziaria nei modi previsti dall’art. 1129 cod. civ.

I casi tipizzati di negligenza dell’amministratore

I casi in cui è possibile chiedere la revoca dell’amministratore di condominio sono elencati dall’art. 1129 comma 12 del Codice Civile:

  • L’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
  • La mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
  • La mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente condominiale;
  • La gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
  • L’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
  • Qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;
  • L’inottemperanza di alcuni obblighi specifici cui è tenuto per legge e cioè l’irregolare o omessa tenuta dell’anagrafe condominiale, l’irregolare o omessa tenuta del registro dei verbali di assemblea, l’irregolare tenuta dei documenti relativi alla gestione;
  • L’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati che lo riguardano ed in particolare degli orari di ricevimento, della sede in cui esercita la sua attività etc.
  • In tutti i casi in casi in cui non renda conto della sua gestione.

A chi e come si chiede la revoca dell’amministratore

L’iniziativa per la revoca dell’amministratore negligente può essere assunta anche da un solo condomino che potrà presentare un ricorso al Presidente del Tribunale competente per territorio che provvederà .

In caso di accoglimento della domanda, il condòmino vittorioso potrà rivalersi per le spese legali sul condominio nel suo complesso il quale, a sua volta, potrà rivalersi sull’amministratore revocato.

https://tribunale-latina.giustizia.it/it/dettaglio_comefareper.page?contentId=PRC7284&modelId=32

In ogni caso è bene consultarsi con un avvocato esperto prima di intraprendere questa strada.

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