Responsabilità Medica

Le questioni concernenti la responsabilità medica o sanitaria sono state approfondite con la partecipazione a numerosi seminari e giornate di studio sul tema. Al giorno d’oggi si parla molto spesso di “malasanità” e di errore medico ma la materia è molto più complessa di quanto non appaia. Le disposizioni della Legge Gelli n. 24/2017 hanno in parte abrogato ed in parte sostituito le disposizioni della precedente Legge Balduzzi e sono state emanate con l’intento di dettare un sistema organico che possa da un lato evitare il moltiplicarsi di cause spesso infondate, se non addirittura temerarie, dall’altro accelerare i tempi di definizione dei giudizi nell’interesse sia del preteso danneggiato sia del medico e della struttura ospedaliera. La conoscenza approfondita della normativa vigente, della giurisprudenza più autorevole e della procedura civile di riferimento permette di assistere al meglio il cliente, paziente o medico, non solo in sede civile ma anche in sede penale dato che la particolarità della materia può determinare sovrapposizioni tra l’illecito civile e quello penale che debbono essere trattate in modo differente. La legge, infatti, valuta diversamente l’elemento della colpa medica a seconda che il fatto rilevi soltanto civilmente oppure costituisca reato ma gradua anche diversamente l’onere della prova che può essere a carico del paziente o del medico a seconda delle modalità di svolgimento del rapporto. Le controversie in materia di errore medico, quindi, sono fra le più delicate e debbono essere trattate con attenzione particolare. L’Avv. Simona Giorgi garantisce questa attenzione sin dalla fase dello studio nella fase preliminare di mediazione e per tutta la durata della causa.

Per responsabilità medica si intendono, in linea generale, tutti i casi di controversie tra un medico e/o una struttura sanitaria ed un paziente che si ritenga danneggiato da un trattamento medico.

La legge Gelli Bianco sulla Responsabilità Medica

La meteria è stata l’oggetto della recente Legge n. 24/2017 entrata in vigore il 1 aprile 2017 che ha inteso regolamentarla in modo sistematico sia sul piano civile che su quello penale.

Il fondamento soggettivo della responsabilità medica è sempre solo e soltanto la colpa, ossia l’azione connotata da negligenza o imprudenza o imperizia o da inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 cod. pen.).

Controversie diverse che pure coinvolgano esercenti la professione sanitaria avranno un fondamento differente e non saranno sottoposte alle regole proprie della c.d, responsabilità medica.

I profili penalistici

Senza voler esaurire l’argomento, la legge 24/2017 ha introdotto l’art. 590 sexies cod. pen. intitolato “responsabilità colposa per morte o lesioni peesonali in ambito sanitario” ove si stabilisce che il medico non è responsabile quando “l’evento si sia verificato a causa di imperizia … quando sono rispettate le linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alla specificità del caso concreto”. Rispetto al passato, quindi, non rileva più il grado della colpa (se lieve o più grave). Secondo la nuova fattispecie incriminatrice l’imputato che abbia rispettato le tre condizioni dettate dalla legge andrà necessariamente assolto perché il fatto non costituisce reato.

I profili civilistici della responsabilità medica

La legge Gelli si occupa dei casi di “danno iatrogeno”, ossia dei casi di lesione psicofisica determinata dalla colpa del medico, dalla insufficiente informazione al paziente, dalle deficienze organizzative o logistiche della struttura sanitaria, dalla omessa vigilanza etc.

Il danno lamentato si identifica in sostanza nel peggioramento del proprio stato di salute in conseguenza di un trattamento sanitario.

In linea generale, è stata qualificata diversamente la responsabilità della struttura da quella del medico.

La prima risponderà in via contrattuale, il secondo in via extracontrattuale.

Senza addentrarci in una trattazione sulle due forme di responsabilità civile nell’ordinamento italiano, che richiederebbe ben altro spazio, basterà per il momento dire che le sue differenti qualificazioni non sono soltanto formali ma hanno importantissime conseguenze.

Così, solo per fare un esempio, il preteso danneggiato che agisca contro il medico deve provare la colpa del professionista cioè che il suo operato è stato negligente, imprudente o imperito), che sia sia verificato un danno direttamente dipendente dalla condotta del professionista e che questa lesione abbia prodotto danni patrimoniali e/o non patrimoniali, il tutto entro il termine di prescrizione di cinque anni dal fatto.

L’azione contro la struttura sanitaria, invece, si prescrive in dieci anni e il preteso danneggiato deve provare l’esistenza del rapporto c.d. di spedalità (sostanzialmente, l’essere stato ricoverato o sottoposto a trattamento presso quella struttura), e il danno, allegando soltanto il fatto dell’inadempimento.

I profili processuali

La legge Gelli ha inteso sottoporre queste specifiche controversie ad un rito più celere condizionato, però, al preventivo tentativo di risoluzione bonaria che può avvenire in due modi.

Il primo è quello della consulenza tecnica preventiva a scopo conciliativo.

In questo caso, due consulenti tecnici (uno specialistica della branca medica di cui si tratta e l’altro medico legale) nominati dal Giudice accertano il se e il quanto del danno. Gli esiti della CTU avranno valore di prova nel successivo giudizio di merito sempre che le parti non intendano accettare la proposta conciliativa che i CTU potranno sottoporre all’esame delle parti.

In alternativa alla Ctu preventiva, è possibile procedere ad un tentativo di conciliazione avanti un organismo abilitato. In questo caso, l’accordo tra le parti avrà effetti esecutivi.

Se invece nessuna delle due procedure sopra descritte si conclude positivamente la causa dovrà essere introdotta nelle forme del rito sommario di cognizione, caratterizzato da una trattazione più snella ma certamente non meno accurata, nel quale dovrà essere necessariamente citata la compagnia di assicurazione che copre la responsabilità civile del medico e/o della struttura sanitaria, pubblica o privata che sia.

In conclusione

La materia qui appena accennata è vastissima e non si presta a generalizzazioni che possono risultare fuorvianti e troppo vaghe.

Chi sia coinvolto in una controversia di questo genere, che si tratti del paziente o del medico, può e deve rivolgersi ad un avvocato che, alla luce degli elementi concreti e delle peculiarità della questione, può far capire come affrontare la vicenda con consapevolezza e cognizione di ogni suo possibile esito.

RESPONSABILITÀ MEDICA

Iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di Latina