La segnalazione al CRIF scatta quando il consumatore non è in regola con il pagamento di una rata di un finanziamento o simili. Il CRIF è la società che gestisce il SIC ossia il Sistema di Informazioni creditizie in cui confluiscono informazioni provenienti da banche e finanziarie in genere.
Vediamo cosa bisogna sapere per affrontare nel modo giusto la segnalazione al CRIF.
Quali sono le informazioni gestite dal CRIF
In questa banca dati sono raccolti i dati relativi ai finanziamenti, ai mutui ed in generale a tutte le forme di prestito erogate da banche e finanziarie.
Quello che risulta è il nominativo del debitore e la regolarità o irregolarità del rimborso rispetto al piano concordato. Si tratta di informazioni, positive o negative, relative alla affidabilità del soggetto interessato a disposizione degli operatori finanziari e che vanno a costruire la sua “reputazione bancaria”.
Per quanto tempo vengono conservati i dati
La permanenza dei dati nel sistema ha durata diversa a seconda del tipo di informazione riportata, quelle di contenuto negativo restano registrate per un periodo di tempo da 24 a 36 mesi, condizionato peraltro alla estinzione del debito nei termini previsti (il termine quindi non decorre dalla data del mancato o ritardato pagamento ma dalla data dell’estinzione del debito).
Si può chiedere la cancellazione dei dati dal CRIF
La cancellazione è eseguita in automatico dal CRIF al verificarsi di una serie di condizioni e non può essere anticipata per nessuna ragione.
Le eccezioni alla regola sono costituite dalle segnalazioni derivanti da truffa ai danni del soggetto (si pensi al caso di acquisti effettuati con carta di credito revolving rubata o clonata) o da errore di persona (ad esempio in caso di omonimia) o da errate comunicazioni da parte della banca.
È possibile chiedere il risarcimento del danno da errata segnalazione?
Sì è possibile ma a determinate condizioni. La giurisprudenza ha infatti chiarito che pur costituendo l’errata segnalazione un danno alla reputazione del soggetto, il risarcimento non ne consegue automaticamente.
Il preteso danneggiato deve provare l’esistenza del danno di cui chiede il ristoro. Si riporta uno stralcio di una recente pronuncia della Corte di Cassazione Sezione I (n. 207 dell’8 gennaio 2019): “In caso di illegittima segnalazione della banca alla Crif (Centrale rischi finanziaria) l’imprenditore, ingiustamente indicato come cattivo pagatore, non può avere de plano il risarcimento del danno, ma deve provarlo. Il danno cioè non è in re ipsa ma va provato. L’accertata violazione nell’utilizzo dei dati personali del cliente erroneamente additato dalla banca non solleva il danneggiato dal dimostrare il danno alla sua reputazione e offrire mezzi di prova per quantificarlo”.
Naturalmente, il soggetto ha sempre diritto alla rettifica dei dati.