violazione privacy

La violazione della privacy commesse su Facebook e sugli altri social media

Il diritto alla privacy o alla riservatezza, in parole molto semplici, è il diritto a non diffondere informazioni che ci riguardano circa le nostre abitudini di vita, le nostre preferenze, il nostro stato di salute e i nostri orientamenti politici, religiosi, sessuali etc.  Sovente, però, siamo noi stessi a creare le condizioni perché la nostra privacy sia vulnerata e questo accade quando pubblichiamo il nostro profilo sui social media senza conoscere bene la privacy policy applicata dal gestore del servizio e quali diritti possiamo esercitare per reagire al trattamento illecito dei nostri dati.

La protezione dei dati personali

Nel momento in cui si crea un profilo su un qualunque social network è buona norma leggere attentamente la privacy policy adottata dal gestore dei servizi.

Non è sufficiente, infatti, restringere la visibilità dei post o delle fotografie pubblicati perché il problema più rilevante nel trattamento dei dati personali è rappresentato dalla comunicazione che il gestore dei servizi può fare a soggetti terzi dei dati che raccoglie.

La lettura attenta della privacy policy consente all’utente di rendersi effettivamente conto delle modalità di raccolta ed utilizzazione dei dati personali sensibili.

Ai sensi di legge (il c.d. codice della privacy D. Lgs. 196/2003 e il GDPR Reg. UE 2016/679 recepito in Italia con D. Lgs. 101/2018) il gestore del servizio deve ottenere il consenso espresso dell’utente alla raccolta e al trattamento dei suoi dati nelle modalità che devono essere specificamente indicate.

Il consenso è sempre revocabile.

Deve essere inoltre indicato il responsabile per il trattamento dei dati personali.

Rimedi e tutele in caso di violazione della privacy

Un primo mezzo di tutela è offerto dalla segnalazione responsabile del trattamento dei dati personali, indicato nella privacy policy del social media, che deve adottare le contromisure idonee ad elidere le conseguenze della lamentata violazione.

Se la risposta del responsabile non è soddisfacente è possibile presentare un reclamo al Garante della Privacy che avvierà una istruttoria.

Le violazioni della privacy possono però rilevare anche sotto il profilo penale e amministrativo.

La tutela civile della privacy

Il diritto alla privacy è un diritto inviolabile della personalità la cui lesione produce il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c.

Con la sentenza di condanna il Giudice può ordinare al gestore del social media l’immediata rimozione e cancellazione dei contenuti lesivi denunciati.

Questa tutela può essere richiesta anche in via d’urgenza.