Il ricorso davanti al Giudice di Pace
Segnalo il mio contributo pubblicato sulla rivista SalviJuribus, in materia di ricorso davanti al Giudice di Pace con particolare riguardo ai casi di opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione all’esecuzion, così come risulta dopo la riforma Cartabia del processo civile, entrata in vigore lo scorso 28 febbraio 2023 (Avvocato Simona Giorgi: CV ed Esperienze Professionali).
La riforma ha, infatti, disposto che le cause di competenza del Giudice di Pace dovranno essere trattate secondo il nuovo “rito semplificato di cognizione”, disciplinato dagli artt. 281 decies del c.p.c., ponendo così all’avvocato la soluzione di un problema non sicuramente banale: posto che gli artt. 645 e 615 comma I c.p.c., non interessati dalla riforma, prescrivono che l’opposizione al decreto ingiuntivo e l’opposizione all’esecuzione si propongono con atto di citazione, cosa succede quando il Giudice competente per materia e/o valore è il Giudice di Pace, il ricorso al Giudice di Pace esclude sempre l’atto di citazione?
Nel contributo segnalato si tenta di offrire una soluzione al quesito, coordinando tra loro le disposizioni di legge, tenendo presente le opinioni espresse dalla dottrina oltre ai protocolli redatti da alcuni Uffici Giudiziari.
Con il nuovo procedimento, tutte le controversie davanti al Giudice di Pace si introducono con ricorso e non più con atto di citazione, cambiano i termini di costituzione in giudizio, cambia la trattazione della causa.
Inoltre dal 30 giugno 2023 anche l’Ufficio del Giudice di Pace è stato informatizzato sicchè l’avvocato è tenuto ad avvalersi del PCT (Processo Civile Telematico) provvedendo ad iscrivere e depositare tutti gli atti soltanto con questa modalità. Anche le udienze saranno trattate in via telematica.
La riforma Cartabia del processo civile ha, quindi, non solo cambiato il rito ma anche le modalità pratiche di gestione dei fascicoli e delle cause.
L’opposizione a decreto ingiuntivo e all’esecuzione davanti al giudice di pace | Salvis Juribus