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Cos’è la prescrizione? Spiegato in modo semplice, si può dire che si tratta di un istituto giuridico che indica un termine entro il quale un diritto deve essere fatto valere. Superato questo termine, il diritto non si estingue ma non può più essere azionato.

Perché esiste la prescrizione?

L’istituto della prescrizione ha diverse finalità:

  • Certezza del diritto: decorso un certo periodo di tempo, le situazioni giuridiche si stabilizzano e non possono più essere modificate;
  • Incentivare l’esercizio dei diritti: le persone sono sollecitate ad esercitare i propri diritti tempestivamente;
  • Tutela degli interessi dei terzi: anche i soggetti estranei al rapporto tra le parti, ma che ne siano in qualche modo dipendenti, decorso il termine di prescrizione, sanno che anche la loro situazione rispetto si è ormai stabilizzata (ad esempio, nel caso di acquisti di beni immobili);

Come funziona la prescrizione?

Prescrizione e decadenza: qual è la differenza?

Spesso si confonde la prescrizione con la decadenza, ma sono due istituti diversi.

  • Prescrizione: è una sorta di sanzione per l’inerzia del titolare del diritto che, non avendolo esercitato entro il termine previsto, non può più agire per farlo valere;
  • Decadenza: si riferisce invece alla perdita di un diritto a causa del verificarsi di un evento specifico, previsto dalla legge.

È importante sottolineare che la prescrizione è un istituto complesso e che le regole possono variare a seconda del tipo di diritto e della situazione concreta. Pertanto, in caso di dubbi, è sempre consigliabile rivolgersi a un avvocato https://avvocatosimonagiorgi.it/contatti/.

Avv. Simona Giorgi

Cos’è la divisione ereditaria?

Quando più eredi sono comproprietari dei beni lasciati dal defunto, ognuno di loro può chiedere che si proceda alla divisione, ossia allo scioglimento della comunione e all’assegnazione dei beni che diventano, così, di proprietà esclusiva ed individuale degli ex partecipanti alla comunione ()

Lo scioglimento della comunione è consigliabile in ogni caso, anche se l’eredità non è particolarmente consistente, in quanto (ed un fatto, purtroppo, di comune esperienza) può costituire una causa di conflitti, ad esempio, sulla ripartizione delle spese, sulla manutenzione straordinaria di eventuali immobili etc.

Quali sono i modi per procedere alla divisione?

Esistono principalmente due modalità per procedere alla divisione ereditaria:

  1. Divisione consensuale:
    • Per atto notarile: È la modalità più semplice e rapida. Tutti i coeredi si mettono d’accordo sulla ripartizione dei beni e stipulano un atto notarile.
    • Per mediazione civile: Se i coeredi non riescono a trovare un accordo immediato, possono ricorrere alla mediazione civile, un procedimento più lungo ma che può aiutare a raggiungere una soluzione consensuale.
  2. Divisione giudiziale:
    • Se i coeredi non riescono a trovare un accordo neanche attraverso la mediazione, uno o più di essi possono rivolgersi al tribunale per chiedere la divisione giudiziale. In questo caso, sarà il giudice a stabilire come dividere i beni.

Quali sono le fasi della divisione ereditaria?

La divisione ereditaria, sia essa consensuale o giudiziale, prevede generalmente le seguenti fasi:

  1. Accertamento degli eredi: Si individua chi ha diritto a succedere al defunto.
  2. Liquidazione dell’attivo e del passivo: Si stima il valore dei beni ereditati (attivo) e dei debiti del defunto (passivo).
  3. Assegnazione dei beni: Si procede alla divisione dei beni tra i coeredi, tenendo conto delle quote ereditarie di ciascuno.
  4. Consegna dei beni: I beni vengono materialmente consegnati ai coeredi.

Cosa bisogna sapere sulla divisione ereditaria?

  • Tempi: I tempi per completare una divisione ereditaria variano molto a seconda della complessità della situazione e della volontà dei coeredi.
  • Costi: I costi della divisione ereditaria sono legati alle spese notarili, alle eventuali perizie, agli onorari degli avvocati e alle spese giudiziali.
  • Assistenza legale: È consigliabile rivolgersi a un avvocato esperto in materia successoria per farsi assistere durante tutto il procedimento.

Spero di aver chiarito i tuoi dubbi. Se hai altre domande, non esitare a chiedere!

Cause di Impedimento alla Divisione Ereditaria

La divisione ereditaria, come abbiamo visto, è il processo attraverso il quale i beni di un defunto vengono ripartiti tra i suoi eredi. Tuttavia, esistono delle situazioni specifiche in cui la divisione non può avvenire immediatamente o può essere sospesa temporaneamente. Queste situazioni sono definite cause di impedimento alla divisione.

Perché esistono queste cause?

Le cause di impedimento alla divisione hanno lo scopo di:

  • Tutelare i diritti di tutti gli eredi: Assicurare che anche coloro che potrebbero subentrare nell’eredità (come un nascituro o un potenziale figlio non riconosciuto) non vengano danneggiati.
  • Preservare l’integrità del patrimonio ereditario: Evitare che la divisione avvenga in modo affrettato o pregiudichi il valore complessivo dei beni.

Quali sono le principali cause di impedimento?

Il Codice Civile italiano (art. 715) indica le principali cause di impedimento alla divisione:

  • Eredità di un concepito: Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito, la divisione non può avvenire fino alla sua nascita. Questo perché il concepito ha già diritto all’eredità e la divisione potrebbe pregiudicare la sua quota.
  • Pendenza di un giudizio sulla filiazione: Se è in corso un giudizio per accertare la filiazione di una persona che, in caso di esito positivo, avrebbe diritto all’eredità, la divisione deve essere sospesa.
  • Procedura amministrativa per il riconoscimento di un figlio: Analogamente al caso precedente, se è in corso una procedura per il riconoscimento di un figlio, la divisione è sospesa.
  • Cautele testamentarie: Il testatore può stabilire nel testamento delle cautele che impediscano la divisione per un certo periodo di tempo o fino al verificarsi di determinate condizioni (ad esempio, la maggiore età di tutti gli eredi).

Altre cause di impedimento

Oltre a quelle previste dalla legge, possono esistere altre cause di impedimento alla divisione, come ad esempio:

  • Contestazioni sulla legittimità dell’eredità: Se uno o più eredi contestano la legittimità dell’eredità di altri coeredi, la divisione può essere sospesa fino alla risoluzione della controversia.
  • Esistenza di debiti ereditari non liquidati: Se non sono stati liquidati tutti i debiti del defunto, la divisione può essere sospesa fino a quando non sarà possibile determinare l’esatto ammontare dell’attivo ereditario disponibile per la divisione.

Conseguenze dell’impedimento alla divisione

Quando sussiste una causa di impedimento alla divisione, la comunione ereditaria si protrae fino a quando la causa di impedimento viene meno. Durante questo periodo, i coeredi sono tenuti a gestire in comune i beni ereditari e a sopportarne i costi di manutenzione.

Disclaimer: Le informazioni fornite hanno carattere puramente informativo e non costituiscono consulenza legale. Per una consulenza personalizzata https://avvocatosimonagiorgi.it/contatti/

 

Cos’è un Accertamento Tecnico Preventivo?

L’accertamento tecnico preventivo (ATP) è uno strumento giuridico che permette di verificare in anticipo, prima dell’inizio di un giudizio, lo stato dei luoghi o le condizioni di determinate cose. Questo accertamento è particolarmente utile quando esiste l’urgenza di preservare delle prove o di stabilire una determinata situazione di fatto prima che possa subire modifiche.

E’ disciplinato dagli artt. 696 e ss. del codice di procedura civile (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443)

Quando si Ricorre all’ATP?

L’ATP viene spesso utilizzato in casi come:

  • Danni a cose: Ad esempio, per verificare i danni causati da un incidente stradale o da un evento atmosferico.
  • Contenzioni immobiliari: Per accertare lo stato di un immobile, la presenza di vizi o difformità rispetto al contratto.
  • Dispute familiari: In casi di separazione o divorzio, per valutare la divisione dei beni.
  • Infortunistica sul lavoro: Per accertare le cause di un infortunio e le condizioni di sicurezza sul posto di lavoro.

 

Come Funziona l’ATP?

La parte interessata presenta una richiesta al tribunale competente, motivando l’urgenza dell’accertamento.

Il tribunale provvede quindi a nominare un consulente tecnico d’ufficio (CTU), un esperto nel settore specifico (ingegnere, architetto, medico, ecc.) che effettuerà l’accertamento, sui luoghi o sulla persona.

Il CTU provvede poi al deposito della sua relazione in tribunale, che viene poi utilizzata nel corso del successivo giudizio con valore di piena prova

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Perché è Importante l’ATP?

L’ATP permette di fissare lo stato dei luoghi o delle cose in un determinato momento, evitando che possano essere alterati o distrutti, inoltrre può semplificare e accelerare il processo giudiziario, evitando la necessità di ripetere le stesse operazioni durante il successivo giudizio di merito, salva la possibilità di definire la controversia già nel corso dell’ATP quando al CTU è rimessa anche la possibilità di formulare proposte conciliative.

 

Costi dell’ATP

I costi dell’ATP sono a carico della parte che ha richiesto l’accertamento e comprendono:

  • Contributo unificato: Un importo fisso previsto dalla legge, progressivo rispetto al valore della causa.
  • Compenso del CTU: Un compenso stabilito dal tribunale in base alla complessità dell’incarico.
  • Spese vive: Le spese sostenute dal CTU per effettuare l’accertamento (viaggi, perizie, ecc.).

Avvertenze

  • Tempestività: È fondamentale presentare la richiesta di ATP in modo tempestivo, prima che la situazione possa subire modifiche.
  • Consulenza legale: È consigliabile rivolgersi a un avvocato per una consulenza specifica sulla fattispecie concreta e per assistere nelle procedure.

 

Disclaimer: Le informazioni fornite hanno carattere puramente informativo e non costituiscono consulenza legale. Per una consulenza personalizzata, si consiglia di richiedere un appuntamento (https://avvocatosimonagiorgi.it/contatti/)

Come si scioglie un contratto? è una delle domande poste più di frequente all’avvocato.

Uno dei rimedi previsti dalla legge per sciogliere un contratto è quello della risoluzione contrattuale che opera in caso di inadempimento di una delle parti o per altre cause previste dalla legge o dal contratto stesso.

La risoluzione può avvenire principalmente in due modi: per effetto di una clausola contrattuale oppure tramite una pronuncia giudiziale.

In generale, essa è disciplinata dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262

Quali sono i tipi di Risoluzione Contrattuale?

1. Risoluzione per inadempimento: Se una delle parti non adempie agli obblighi contrattuali, l’altra parte ha il diritto di risolvere (cioè di sciogliere) il contratto. Questo può avvenire solo se l’inadempimento è di una certa gravità.

2. Risoluzione per mutuo consenso. Le parti possono decidere di sciogliere un contratto di comune accordo, senza necessità di giustificare la decisione.

3. Risoluzione per impossibilità sopravvenuta. Se, successivamente alla conclusione del contratto, diviene impossibile adempiere a causa di eventi non prevedibili e non imputabili a una delle parti, il contratto può essere risolto.

4. Risoluzione per giusta causa. In alcuni casi, la legge prevede che una parte possa sciogliere un contratto in presenza di circostanze eccezionali che giustifichino tale scelta.

Qual è la procedura di Risoluzione?

La risoluzione può avvenire mediante:

– Dichiarazione unilaterale: La parte che intende risolvere il contratto deve informare l’altra parte della sua decisione, spesso attraverso una comunicazione scritta.

– Richiesta di adempimento o di risarcimento: Prima di procedere alla risoluzione, può essere necessario inviare un “invito ad adempiere” o una “diffida”, a meno che l’inadempimento sia così grave da giustificare la risoluzione immediata.

Quali sono gli effetti della Risoluzione?

– Restituzione delle prestazioni: In genere, le parti devono restituirsi le prestazioni ricevute fino al momento della risoluzione.

– Risarcimento del danno: La parte che ha subito il danno a causa dell’inadempimento può richiedere un risarcimento.

Conclusioni

La risoluzione contrattuale è uno strumento importante per garantire l’equità e la giustizia nei rapporti contrattuali, permettendo alle parti di tutelarsi in caso di inadempimento o altre situazioni che compromettano l’equilibrio del contratto. È consigliabile consultare un legale (https://avvocatosimonagiorgi.it/)per gestire adeguatamente la risoluzione di un contratto e per capire le specifiche norme previste dal sistema giuridico di riferimento e ciò in quanto, per alcuni specifici tipi contrattuali, possono essere previste dalla legge specifiche procedure da attivare entro precisi termini.

 

La responsabilità civile è un istituto giuridico che si riferisce all’obbligo di un soggetto di risarcire un danno causato a un altro soggetto a seguito di un comportamento illecito o dell’inadempimento di obblighi contrattuali.

Essa si fonda sul principio che chi provoca un danno a terzi, sia con un’azione diretta che con una negligenza, deve rimediare a tale danno (neminem laedere).

Le norme di riferimento sono gli artt. 1218 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262 e 2043 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262 del codice civile.

 

Tipi di Responsabilità Civile

 

  1. Responsabilità Civile Contrattuale: Sussiste quando una parte non rispetta gli obblighi previsti da un contratto. In questo caso, la parte danneggiata può richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.

 

  1. Responsabilità Civile Extracontrattuale (o aquliana): sussiste quando un soggetto causa un danno a un altro senza che ci sia un contratto tra le parti. Qui si applica il principio che chi causa un danno a un’altra persona è tenuto a ripararlo, a meno che non riesca a dimostrare di aver agito senza colpa.

 

Elementi della Responsabilità Civile

 

Perché si configuri la responsabilità civile, generalmente devono sussistere tre elementi fondamentali:

 

  1. Danno: deve verificarsi un danno effettivo subito dalla vittima, che può essere di natura patrimoniale (ad esempio, danni a beni) o non patrimoniale (ad esempio, danni alla persona o al sentimento, c.d. danni morali).

 

  1. Illiceità: l’azione o l’omissione che ha provocato il danno deve essere considerata contraria alle norme giuridiche, quindi illecita (si veda, ad esempio,https://avvocatosimonagiorgi.it/diffamazione-nei-social/.)

 

  1. Nesso di Causalità: deve esistere un collegamento diretto tra il comportamento del soggetto e il danno subito dalla vittima.

 

Esclusioni e Limitazioni

 

In alcuni casi, la responsabilità civile può essere esclusa o limitata, come ad esempio:

 

– Quando il danno è stato causato da forza maggiore.

– Quando il soggetto che ha causato il danno ha agito in stato di necessità o in legittima difesa.

– In alcune situazioni, il danno può essere considerato non risarcibile se causato da un comportamento del danneggiato stesso.

 

Conclusione

 

La responsabilità civile è un aspetto fondamentale del diritto civile, mira infatti a garantire che le persone rispondano delle proprie azioni e che coloro che subiscono un danno abbiano la possibilità di ricevere un risarcimento per le perdite subite. Questo principio promuove l’ordine sociale e la tutela dei diritti individuali.

Avv. Simona Giorgi

Il recupero del credito può essere efficacemente realizzato con la c.d. “revocatoria semplificata”. Si tratta di un utile strumento che può essere attuato quando un creditore abbia difficoltà a recuperare le somme che gli sono dovute perché il debitore si è spogliato dei suoi beni, o perché li ha donati o trasferiri a titolo gratuito o perché li ha in qualche modo vincolati. L’azione è disciplinata dall’art. 2929 bis del codice civile.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=2&art.idGruppo=405&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=2929&art.idSottoArticolo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0.

 

I PRESUPPOSTI DELL’AZIONE PER UN EFFICACE RECUPERO DEL CREDITO

L’azione disciplinata dall’art. 2929 bis c.c. si esperisce nel rispetto di questi presupposti:

  1. Il creditore deve essere munito di un titolo esecutivo
  2. Il debitore deve avere pregiudicato i suoi diritti con un atto di disposizione patrimoniale di costituzione di un vincolo di indisponibilità o di alienazione a titolo gratuito
  3. Oggetto dell’atto pregiudizievole devono essere beni immobili o mobili registrati (https://avvocatosimonagiorgi.it/beni-immobili-definizione-e-acquisizione/)
  4. Il creditore pregiudicato deve trascrivere il suo pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto pregiudizievole

 

CARATTERI DELL’AZIONE

L’azione promossa dal creditore è il pignoramento (di beni immobili o beni mobili registrati) effettuato non già nei confronti del debitore originario bensì nei confronti del suo avente causa. Il secondo comma dell’art. 2929 bis c.c., infatti, precisa che “il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato”.

In sostanza, il creditore che si avvale di questa azione va a soddisfarsi su un bene che fa parte del patrimonio di un terzo ma che per un anno dal trasferimento o dalla costituzione del vincolo resta compreso fra tutti i beni del debitore che garantiscono la sua responsabilità patrimoniale ai sensi dell’art. 2740 c.c.

 

Il termine di un anno è un termine perentorio di decadenza; ne segue che se questa azione non viene coltivata con tempestività il creditore dovrà avvalersi della revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e che sarà oggetto di un successivo approfondimento.

Avv. Simona Giorgi

Il ricorso davanti al Giudice di Pace

Segnalo il mio contributo pubblicato sulla rivista SalviJuribus, in materia di ricorso davanti al Giudice di Pace con particolare riguardo ai casi di opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione all’esecuzion, così come risulta dopo la riforma Cartabia del processo civile, entrata in vigore lo scorso 28 febbraio 2023 (Avvocato Simona Giorgi: CV ed Esperienze Professionali).

La riforma ha, infatti, disposto che le cause di competenza del Giudice di Pace dovranno essere trattate secondo il nuovo “rito semplificato di cognizione”, disciplinato dagli artt. 281 decies del c.p.c., ponendo così all’avvocato la soluzione di un problema non sicuramente banale: posto che gli artt. 645 e 615 comma I c.p.c., non interessati dalla riforma, prescrivono che l’opposizione al decreto ingiuntivo e l’opposizione all’esecuzione si propongono con atto di citazione, cosa succede quando il Giudice competente per materia e/o valore è il Giudice di Pace, il ricorso al Giudice di Pace esclude sempre l’atto di citazione?

Nel contributo segnalato si tenta di offrire una soluzione al quesito, coordinando tra loro le disposizioni di legge, tenendo presente le opinioni espresse dalla dottrina oltre ai protocolli redatti da alcuni Uffici Giudiziari.

Con il nuovo procedimento, tutte le controversie davanti al Giudice di Pace si introducono con ricorso e non più con atto di citazione, cambiano i termini di costituzione in giudizio, cambia la trattazione della causa.

Inoltre dal 30 giugno 2023 anche l’Ufficio del Giudice di Pace è stato informatizzato sicchè l’avvocato è tenuto ad avvalersi del PCT (Processo Civile Telematico) provvedendo ad iscrivere e depositare tutti gli atti soltanto con questa modalità. Anche le udienze saranno trattate in via telematica.

La riforma Cartabia del processo civile ha, quindi, non solo cambiato il rito ma anche le modalità pratiche di gestione dei fascicoli e delle cause.

L’opposizione a decreto ingiuntivo e all’esecuzione davanti al giudice di pace | Salvis Juribus

Responsabilità medica e riforma Cartabia: cosa cambia dal 28 febbraio 2023, con la riforma del processo civile e quali riflessi sui processi per responsabilità medica?

Le novità introdotte sono tante e rappresentano per l’avvocato una sfida; se da un lato, infatti, alcuni istituti di nuova introduzione appaiono chiari e ben definiti, dall’altro si pongono non pochi problemi di tipo interpretativo e procedurale di non facile soluzione.

Uno di questi problemi si pone riguardo alla nota legge “Gelli Bianco”, entrata in vigore il 1.4.2017, sulla disciplina sostanziale e processuale della responsabilità medica.

La legge si occupa dei casi di “danno iatrogeno”, ossia dei casi di lesione psicofisica determinata dalla  colpa del medico, dalla insufficiente informazione al paziente, dalle deficienze organizzative o logistiche della struttura sanitaria, dalla omessa vigilanza etc. Il danno risarcibile, si identifica in sostanza nel peggioramento del proprio stato di salute che sia conseguenza di un trattamento medico.

Tralasciando la natura della responsabilità, il grado della colpa giuridicamente rilevante, l’onere della prova e tanto altro, ciò che invece è risulta ora dubbio è il profilo processuale.

Responsabilità medica e riforma Cartabia: cosa cambia per il processo?

La legge Gelli Bianco aveva inteso sottoporre queste specifiche controversie ad un rito più celere condizionato, però, al preventivo tentativo di risoluzione bonaria che può avvenire in due modi.

Il primo è quello della consulenza tecnica preventiva a scopo conciliativo, disciplinata dagli artt. 696bis cpc..

In questo caso, due consulenti tecnici (uno specialistica della branca medica di cui si tratta e l’altro medico legale) (Responsabilità Medica Latina – Avvocato Simona Giorgi) nominati dal Giudice accertano il se e il quanto del danno. Gli esiti della CTU avranno valore di prova nel successivo giudizio di merito sempre che le parti non intendano accettare la proposta conciliativa che i CTU potranno sottoporre all’esame delle parti. Quando la parte pretesa danneggiata abbia propeso per questo tipo di procedura conciliativa e la stessa abbia avuto esito negativo, nel senso che non sia positivamente conclusa, il giudizio di merito, prescrive le legge Gelli Bianco, dovrà essere introdotto nelle forme prescritte dall’art. 702bis cpc (l’art. 8 comma 3 della legge 24/17 dispone testualmente: “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all’articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile”).

Il problema che ora si pone all’operatore del diritto è questo: dal momento che dal prossimo 28.2.2023 il procedimento descritto dagli artt. 702bis e ss. del codice di rito è abrogato e cesserà di esistere, il successivo giudizio di merito per responsabilità medica dopo la riforma Cartabia dovrà essere introdotto con citazione, instaurando quindi un giudizio di cognizione ordinaria, oppure si dovrà optare per il nuovo rito semplificato di cui ai nuovi articoli 281 undecies e ss. del c.p.c.?

Leggendo il disposto dell’art. 281 undecies c.p.c. la risposta sembra senz’altro positiva atteso che questo dispone espressamente “Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato”.

Se la soluzione del quesito appare agevole quando si sia scelta la strada dell’accertamento tecnico preventivo conciliativo, non altrettanto facile appare concludere nello stesso senso quando invece si sia intrapresa la strada del procedimento di mediazione.

Si è infatti, nei quasi sei anni trascorsi dall’entrata in vigore della Legge Gelli Bianco si è ritenuto che l’art. 8 della stessa non si applicasse ai casi in cui il tentativo di conciliazione fosse stato esperito in mediazione con la conseguenza che, in tal caso, il preteso danneggiato dovesse introdurre il giudizio di merito nelle forme ordinarie e cioè notificando l’atto di citazione (Gazzetta Ufficiale).

Poiché però l’art. 281 undecies c.p.c. consente di incardinare il c.d. giudizio semplificato tutte le volte in cui il tribunale giudica in composizione monocratica e la materia della responsabilità civile, anche medica, non è attribuita al Tribunale in composizione collegiale (l’art. 50bis c.p.c. contiene una elencazione tassativa delle controversie devolute al giudice collegiale) sembrerebbe dare spunti positivi al quesito posto.

In conclusione, si auspica l’intervento chiarificatore del legislatore su questa e tante altre questioni che la riforma, la cui entrata in vigore è stata anticipata dal 30.6.2023 al 28.2.2023, solleva.

Avv. Simona Giorgi

Avvocato Simona Giorgi: CV ed Esperienze Professionali

 

La riforma Cartabia del procedimento civile ha introdotto importanti novità sulla materia del  gratuito patrocinio, ossia a spese dello Stato.

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_2.page.

Come ho già esposto in altri miei contributi (cfr. L’assistenza legale gratuita per i non abbienti – StudiLegali.com), il diritto di agire e resistere in giudizio è garantito dalla Carta Costituzionale all’art. 24 ai non abbienti, cioè a coloro che si trovino in determinate condizioni reddituali e che possono richiedere l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 74-145 del D.P.R. 115/2002. Attualmente, il limite reddituale al di sotto del quale si è ammessi al gratuito patrocinio è fissato in € 12.838,07 (così elevato dal DM del 10 maggio 2023 pubblicato in G.U. del 6.6.2023). Come detto, si tiene conto anche dei redditi conseguiti dai familiari conviventi (cioè quelli che risultano dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza) e della titolarità di beni immobili e mobili registrati. Non si fa riferimento ai limiti reddituali in alcune ipotesi particolari ma, trattandosi di casi in cui non si svolge alcun procedimento di mediazione o di negoziazione assistita, non se ne terrà conto e non se ne farà menzione.

La legge, prima della riforma, consentiva l’accesso al beneficio soltanto per la tutela dei diritti dinanzi alle sedi giudiziarie in senso stretto, lasciando scoperto il settore del c.d. A.D.R. ossia del sistema alternativo extra-giudiziale di risoluzione delle controversie, mediazione e negoziazione assistita in particolare.

Le novità della riforma Cartabia sul gratuito patrocinio

Ebbene, la riforma Cartabia ha finalmente posto rimedio a questa situazione ed ha previsto espressamente che la parte che sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge può beneficiare del c.d. gratuito patrocinio anche per promuovere o aderire ai procedimenti di mediazione e/o negoziazione assistita.

Lo scopo dell’estensione, in linea con l’impianto generale della riforma, è quello di evitare l’avvio di contenziosi giudiziali e quindi l’appesantimento del carico di lavoro dei Magistrati permettendo il ricorso a questi strumenti deflattivi del contenzioso.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 30 giugno 2023.

È importante precisare che l’ammissione è soltanto provvisoria perché se il procedimento si conclude negativamente al difensore non saranno liquidati gli onorari.

Una recente pronuncia del Tribunale di Savona del 12.12.2023 ha però riconosciuto al difensore la liquidazione dei compensi per questa fase in quanto, come argomenta il Giudicante, trattandosi di un procedimento che deve essere obbligatoriamente promosso (in tutti i casi in cui ciò sia prescritto dalla legge, sia cioè una condizione di procedibilità dell’azione giudiziale) il mancato raggiungimento dell’accordo non può andare a sfavore né della parte ammessa né del suo difensore.

La decisione del Tribunale di Savona è senz’altro apprezzabile anche se prende in esame unicamente i casi di negoziazione e mediazione obbligatori, lasciando fuori i casi in cui i procedimenti A.d.R. siano stati avviati su base volontaria.

Sarebbe quindi opportuno un nuovo intervento del legislatore che emendi la normativa attualmente vigente da queste incongruenze.

Se, infatti, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie è stato ampliato e, in un certo senso, favorito dal legislatore onde evitare che si intasino le aule di giustizia e si appesantisca il lavoro dei magistrati, si dovrebbe – per logica conseguenza oltre che per giustizia formale e sostanziale – riconoscere il diritto alla liquidazione dei compensi al difensore in ogni caso.

La caducazione del provvedimento di ammissione con tutti i suoi effetti conseguenti appare troppo severa soprattutto se all’accordo non si sia giunti per il comportamento ostruzionistico della controparte, non interessata ad una celere definizione del contenzioso.

Avvocato Simona Giorgi: CV ed Esperienze Professionali

https://avvocatosimonagiorgi.it/gratuito-patrocinio/

 

La violazione della privacy commesse su Facebook e sugli altri social media

Il diritto alla privacy o alla riservatezza, in parole molto semplici, è il diritto a non diffondere informazioni che ci riguardano circa le nostre abitudini di vita, le nostre preferenze, il nostro stato di salute e i nostri orientamenti politici, religiosi, sessuali etc.  Sovente, però, siamo noi stessi a creare le condizioni perché la nostra privacy sia vulnerata e questo accade quando pubblichiamo il nostro profilo sui social media senza conoscere bene la privacy policy applicata dal gestore del servizio e quali diritti possiamo esercitare per reagire al trattamento illecito dei nostri dati.

La protezione dei dati personali

Nel momento in cui si crea un profilo su un qualunque social network è buona norma leggere attentamente la privacy policy adottata dal gestore dei servizi.

Non è sufficiente, infatti, restringere la visibilità dei post o delle fotografie pubblicati perché il problema più rilevante nel trattamento dei dati personali è rappresentato dalla comunicazione che il gestore dei servizi può fare a soggetti terzi dei dati che raccoglie.

La lettura attenta della privacy policy consente all’utente di rendersi effettivamente conto delle modalità di raccolta ed utilizzazione dei dati personali sensibili.

Ai sensi di legge (il c.d. codice della privacy D. Lgs. 196/2003 e il GDPR Reg. UE 2016/679 recepito in Italia con D. Lgs. 101/2018) il gestore del servizio deve ottenere il consenso espresso dell’utente alla raccolta e al trattamento dei suoi dati nelle modalità che devono essere specificamente indicate.

Il consenso è sempre revocabile.

Deve essere inoltre indicato il responsabile per il trattamento dei dati personali.

Rimedi e tutele in caso di violazione della privacy

Un primo mezzo di tutela è offerto dalla segnalazione responsabile del trattamento dei dati personali, indicato nella privacy policy del social media, che deve adottare le contromisure idonee ad elidere le conseguenze della lamentata violazione.

Se la risposta del responsabile non è soddisfacente è possibile presentare un reclamo al Garante della Privacy che avvierà una istruttoria.

Le violazioni della privacy possono però rilevare anche sotto il profilo penale e amministrativo.

La tutela civile della privacy

Il diritto alla privacy è un diritto inviolabile della personalità la cui lesione produce il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c.

Con la sentenza di condanna il Giudice può ordinare al gestore del social media l’immediata rimozione e cancellazione dei contenuti lesivi denunciati.

Questa tutela può essere richiesta anche in via d’urgenza.