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Il recupero del credito può essere efficacemente realizzato con la c.d. “revocatoria semplificata”. Si tratta di un utile strumento che può essere attuato quando un creditore abbia difficoltà a recuperare le somme che gli sono dovute perché il debitore si è spogliato dei suoi beni, o perché li ha donati o trasferiri a titolo gratuito o perché li ha in qualche modo vincolati. L’azione è disciplinata dall’art. 2929 bis del codice civile.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=2&art.idGruppo=405&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=2929&art.idSottoArticolo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0.

 

I PRESUPPOSTI DELL’AZIONE PER UN EFFICACE RECUPERO DEL CREDITO

L’azione disciplinata dall’art. 2929 bis c.c. si esperisce nel rispetto di questi presupposti:

  1. Il creditore deve essere munito di un titolo esecutivo
  2. Il debitore deve avere pregiudicato i suoi diritti con un atto di disposizione patrimoniale di costituzione di un vincolo di indisponibilità o di alienazione a titolo gratuito
  3. Oggetto dell’atto pregiudizievole devono essere beni immobili o mobili registrati (https://avvocatosimonagiorgi.it/beni-immobili-definizione-e-acquisizione/)
  4. Il creditore pregiudicato deve trascrivere il suo pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto pregiudizievole

 

CARATTERI DELL’AZIONE

L’azione promossa dal creditore è il pignoramento (di beni immobili o beni mobili registrati) effettuato non già nei confronti del debitore originario bensì nei confronti del suo avente causa. Il secondo comma dell’art. 2929 bis c.c., infatti, precisa che “il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato”.

In sostanza, il creditore che si avvale di questa azione va a soddisfarsi su un bene che fa parte del patrimonio di un terzo ma che per un anno dal trasferimento o dalla costituzione del vincolo resta compreso fra tutti i beni del debitore che garantiscono la sua responsabilità patrimoniale ai sensi dell’art. 2740 c.c.

 

Il termine di un anno è un termine perentorio di decadenza; ne segue che se questa azione non viene coltivata con tempestività il creditore dovrà avvalersi della revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e che sarà oggetto di un successivo approfondimento.

Avv. Simona Giorgi

Recupero del credito con il decreto ingiuntivo

Chi è creditore di una somma di denaro determinata, chi abbia diritto alla consegna di una cosa mobile e gli avvocati, i notai e gli altri esercenti una libera professione possono richiedere al Giudice Pace o al Tribunale (secondo la competenza per valore dell’Ufficio) l’emissione di un DECRETO INGIUNTIVO, ossia di un provvedimento contenente l’ordine di pagare (o consegnare) quanto dovuto dal debitore oltre al pagamento delle spese del procedimento (https://www.tribunale.roma.it/modulistica/Mod_1598_4000/Decreto%20Ingiuntivo%20Telematico.pdf ).

 

Una volta emesso il Decreto Ingiuntivo, questo deve essere notificato al debitore entro 60 giorni dal giorno del deposito in Cancelleria ed in mancanza di pagamento oppure decorsi 40 giorni dalla notifica senza che il debitore abbia proposto opposizione diverrà definitivamente esecutivo.

 

Si tratta, quindi, un procedimento più veloce rispetto ad una causa ordinaria che si fonda sull’esistenza della prova scritta del credito che deve essere allegata al ricorso introduttivo.

 

QUALI SONO LE PROVE SCRITTE IDONEE ALL’OTTENIMENTO DEL DECRETO INGIUNTIVO?

 

Il codice di procedura civile specifica che si intendono prove scritte, ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo:

  1. Le polizze e le promesse unilaterali per scrittura privata
  2. I telegrammi
  3. Gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dal codice civile
  4. Gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle norme tributarie correttamente tenute
  5. Per i crediti dei professionisti, è prova scritta la parcella delle spese e dei compensi corredata del parere di congruità dell’associazione professionale di appartenenza
  6. Per i crediti dello Stato e degli enti pubblici, i libri o i registri della pubblica amministrazione muniti dell’attestazione del dirigente o di un notaio;
  7. Per i crediti degli enti previdenziali, anche i verbali di accertamento dell’ispettorato del lavoro o dei funzionari dell’ente
  8. Per i crediti del condominio o del supercondominio, è prova scritta il verbale dell’assemblea di approvazione della spesa con le maggioranze prescritte dalla legge che, se corredato anche dagli stati di ripartizione, costituisce titolo per ottenere la provvisoria esecutorietà del D.I.
  9. L’assegno bancario scaduto;
  10. La cambiale tratta accettata;
  11. Per i crediti degli istituti bancari l’art. 50 TUB sono prove scritte gli estratti conto non contestati ed il saldaconto, dichiarativo del solo credito finale della banca verso il cliente

 

L’ESECUTORIETA’ DEL DECRETO INGIUNTIVO

 

Come detto, il D.I. diviene definitivamente esecutivo decorsi 40 giorni dalla notifica senza che il debitore abbia proposto opposizione; ciò significa che il creditore può proporre tutte le azioni esecutive del caso per ottenere la soddisfazione coattiva delle sue ragioni.

 

In alcuni casi, però, il D.I. può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo nel senso che il creditore può iniziare l’esecuzione forzata anche in pendenza del termine per proporre opposizione.

 

I casi in cui il D.I. può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo sono previsti dall’art. 642 c.p.c.

  1. Se il credito fatto valere è fondato su cambiale, assegno bancario o circolare, atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale
  2. Quando vi è pericolo di pregiudizio nel ritardo
  3. Quando si produce documentazione sottoscritta dal debitore

 

Il D.I. può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo anche in pendenza del giudizio di opposizione allo stesso se l’opposizione non è fondata su una prova scritta o di pronta soluzione.

(sull’opposizione a D.I. si veda anche https://avvocatosimonagiorgi.it/difesa-del-consumatore-clausole-abusive-contratti/

Il ricorso davanti al Giudice di Pace

Segnalo il mio contributo pubblicato sulla rivista SalviJuribus, in materia di ricorso davanti al Giudice di Pace con particolare riguardo ai casi di opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione all’esecuzion, così come risulta dopo la riforma Cartabia del processo civile, entrata in vigore lo scorso 28 febbraio 2023 (Avvocato Simona Giorgi: CV ed Esperienze Professionali).

La riforma ha, infatti, disposto che le cause di competenza del Giudice di Pace dovranno essere trattate secondo il nuovo “rito semplificato di cognizione”, disciplinato dagli artt. 281 decies del c.p.c., ponendo così all’avvocato la soluzione di un problema non sicuramente banale: posto che gli artt. 645 e 615 comma I c.p.c., non interessati dalla riforma, prescrivono che l’opposizione al decreto ingiuntivo e l’opposizione all’esecuzione si propongono con atto di citazione, cosa succede quando il Giudice competente per materia e/o valore è il Giudice di Pace, il ricorso al Giudice di Pace esclude sempre l’atto di citazione?

Nel contributo segnalato si tenta di offrire una soluzione al quesito, coordinando tra loro le disposizioni di legge, tenendo presente le opinioni espresse dalla dottrina oltre ai protocolli redatti da alcuni Uffici Giudiziari.

Con il nuovo procedimento, tutte le controversie davanti al Giudice di Pace si introducono con ricorso e non più con atto di citazione, cambiano i termini di costituzione in giudizio, cambia la trattazione della causa.

Inoltre dal 30 giugno 2023 anche l’Ufficio del Giudice di Pace è stato informatizzato sicchè l’avvocato è tenuto ad avvalersi del PCT (Processo Civile Telematico) provvedendo ad iscrivere e depositare tutti gli atti soltanto con questa modalità. Anche le udienze saranno trattate in via telematica.

La riforma Cartabia del processo civile ha, quindi, non solo cambiato il rito ma anche le modalità pratiche di gestione dei fascicoli e delle cause.

L’opposizione a decreto ingiuntivo e all’esecuzione davanti al giudice di pace | Salvis Juribus