tutela del consumatore debitore

Rafforzata la tutela del consumatore!

Lo scorso 6 aprile 2023 la Corte di Cassazione a Sezione Unite, con la storica sentenza n. 9479 (09479/2023 (giustizia.it)), ha ampliato gli strumenti di difesa del consumatore non solo nella fase di cognizione (cioè di giudizio sul merito della pretesa) ma anche nella fase di esecuzione, ossia quando il consumatore stesso è soggetto ad un procedimento di esecuzione forzata a suo danno in forza di un titolo non opposto a suo tempo.

Nella sentenza succitata il Supremo Collegio ha recepito la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea formatasi sulla scorta della Direttiva 93 del 2013 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0013) in materia di contratti conclusi tra un professionista e un consumatore che contengano clausole abusive.

È utile richiamare il contenuto dell’art. 2 della Direttiva citata ove si precisa che per “consumatore” si intende qualsiasi persona fisica che stipuli un contratto per fini estranei alla sua attività professionale; per “professionista” si intende il soggetto (persona fisica o giuridica) che agisca nell’ambito della sua attività professionale mentre per “clausole abusive” si intendono quelle, esplicitate nel successivo articolo 3, che non siano state oggetto di trattativa individuale e comportino un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi gravanti sulle parti, a svantaggio del consumatore.

Nel corso degli anni il legislatore nazionale ha emanato una serie di provvedimenti legislativi per adeguare il nostro ordinamento ai dettami della Direttiva 93/13, culminati con il c.d. Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005 aggiornato per ultimo dalla legge 136/2023), rafforzando quindi la tutela del contraente debole, con il solo limite del giudicato formatosi su un provvedimento giurisdizionale (nella maggioranza dei casi, un decreto ingiuntivo) che, se posto a base di un procedimento esecutivo, non poteva essere più discusso nel suo contenuto.

Ebbene, la sentenza della Cassazione n. 9479/2023 ha abbattuto anche questo limite sicchè, anche in sede di esecuzione, il Giudice di questa fase, prima di disporre l’assegnazione o la vendita del bene pignorato, deve esaminare il titolo esecutivo e rilevare se esso si fonda su un contratto contenente clausole quanto meno sospette di abusività. Se detto controllo risulta positivo, il Giudice dell’esecuzione deve assegnare all’esecutato il termine di 40 giorni per proporre l’opposizione al decreto ingiuntivo, con conseguente sospensione del processo esecutivo fino alla definizione del giudizio sul merito del titolo monitorio.

Si tratta, come si vede, di una novità assoluta nel nostro ordinamento dato che il decreto ingiuntivo che non era stato opposto dal debitore /consumatore non poteva essere più contestato, nemmeno quando si fondasse su contratti macroscopicamente squilibrati a suo svantaggio.

Tra le clausole abusive più frequenti, oggetto di contestazione, si possono indicare quelle che comminano il pagamento di una penale eccessiva, che stabiliscono interessi di mora in caso di ritardato pagamento troppo alti (tali quelli superiori al tasso indicato dal D. Lgs. 231/2002), che comportano la risoluzione di diritto del contratto anche in caso di mancato pagamento di una solo rata, clausole che comportino per i garanti fideiussori (Diritto Bancario Latina – Avvocato Simona Giorgi) prestazioni più onerose; si tratta delle cc.dd. clausola di sopravvivenza, clausola di reviviscenza, clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c..

In conclusione, con la sentenza 9479/2023  è stata rafforzata tutela del consumatore, contraente “debole”, in conformità allo spirito della legislazione unionale, cui il nostro ordinamento deve necessariamente adeguarsi.

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