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La rottamazione delle cartelle esattoriali, la rottamazione quinquies, rappresenta l’ultima evoluzione degli strumenti di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, collocandosi nel solco delle precedenti misure di “rottamazione delle cartelle esattoriali” e “saldo e stralcio”, con l’obiettivo di favorire la riscossione dei crediti erariali mediante un abbattimento significativo delle componenti accessorie del debito (1)

l’istituto si inserisce nell’ambito delle procedure di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, disciplinate nel tempo da plurimi interventi normativi – da ultimo la c.d. “Rottamazione-quater” introdotta con la legge di bilancio 2023 – e si caratterizza per la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e, in taluni casi, l’aggio, restando dovuti esclusivamente l’imposta o il tributo, le spese di notifica e le eventuali spese per procedure esecutive.

La “rottamazione quinquies”, come delineata nelle proposte normative e nei disegni di legge succedutisi nel 2024-2025, si propone di ampliare la platea dei beneficiari e di introdurre una maggiore flessibilità nei piani di rateizzazione, prevedendo un numero più elevato di rate e una durata potenzialmente estesa sino a cinque anni, da cui la denominazione “quinquies”, in continuità con le precedenti edizioni.

Sotto il profilo oggettivo, l’accesso alla definizione agevolata concerne i carichi affidati all’Agente della riscossione in un determinato arco temporale, individuato dalla norma istitutiva. Come nelle precedenti rottamazioni, restano normalmente esclusi taluni debiti, quali le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti e le multe, ammende e sanzioni pecuniarie conseguenti a provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Dal punto di vista procedurale, l’adesione avviene mediante presentazione di apposita dichiarazione entro un termine perentorio stabilito dalla legge.

L’Agente della riscossione comunica successivamente al contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e il piano di pagamento, con l’indicazione delle scadenze rateali. L’omesso, insufficiente o tardivo versamento anche di una sola rata comporta, secondo l’impostazione consolidata delle precedenti definizioni agevolate, la decadenza dal beneficio e la ripresa della riscossione ordinaria per l’intero importo residuo, con ripristino di sanzioni e interessi.

Di particolare rilievo, per il professionista, è il coordinamento tra la rottamazione quinquies e le procedure esecutive in corso.

In linea con le precedenti discipline, la presentazione dell’istanza determina generalmente la sospensione delle procedure esecutive non ancora concluse e impedisce l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i casi in cui sia già intervenuto l’incanto con esito positivo o sia stata emessa ordinanza di assegnazione.

Sotto il profilo processuale, occorre valutare con attenzione l’impatto della definizione agevolata sui giudizi tributari pendenti.

L’adesione alla rottamazione non comporta automaticamente la rinuncia al contenzioso, ma può incidere sull’interesse a coltivare il giudizio, specie ove il contribuente opti per l’estinzione del debito in via agevolata. In tali ipotesi, sarà necessario verificare la convenienza economica e le eventuali implicazioni sul piano delle spese di lite.

Per l’avvocato tributarista che assiste imprese e persone fisiche indebitate, l’istituto impone una valutazione analitica della posizione debitoria complessiva, dell’eventuale presenza di carichi esclusi, dei giudizi pendenti e della capacità finanziaria del cliente, al fine di orientare consapevolmente la scelta tra prosecuzione del contenzioso, rateizzazione ordinaria e definizione agevolata (2).

Le controversie in materia catastale rappresentano una delle principali aree di contenzioso tra contribuenti e Amministrazione finanziaria. Esse nascono frequentemente in seguito a variazioni, accertamenti o rettifiche dei dati catastali che influenzano il valore degli immobili e, di conseguenza, la tassazione ad essi applicata (IMU, TASI, ecc.).

  1. Cos’è il catasto e quali sono le sue funzioni

Il catasto è l’inventario dei beni immobili esistenti sul territorio nazionale. Si distingue in:

  • Catasto dei fabbricati, che registra gli edifici urbani;
  • Catasto terreni, relativo ai beni agricoli.

Il catasto ha una funzione principalmente fiscale e serve a determinare la rendita catastale, parametro essenziale per il calcolo delle imposte.

  1. Tipologie di controversie catastali

Le controversie in materia catastale possono riguardare:

  • Attribuzione della rendita catastale (ad esempio dopo la dichiarazione di un nuovo immobile);
  • Classamento (cioè l’inquadramento in una determinata categoria e classe catastale);
  • Variazioni apportate d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate (correzione di errori materiali, accertamenti d’ufficio, ecc.);
  • Fusioni, frazionamenti o cambi di destinazione d’uso degli immobili.
  1. Competenza e giurisdizione https://www.dgt.mef.gov.it/gt/web/guest/guida-al-processo-tributario

Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, rientrano nella giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria tutte le controversie relative a tributi, comprese quelle che hanno per oggetto la rendita catastale o il classamento degli immobili.

  1. Procedimento e termini

Il contribuente che intende impugnare un provvedimento in materia catastale ha 60 giorni di tempo dalla notifica dell’atto per proporre ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente. Il processo tributario si svolge secondo le regole del D.Lgs. n. 546/1992 e richiede l’assistenza tecnica di un avvocato, tranne che nei casi di valore inferiore a 3.000 euro, in cui però resta altamente consigliata in ragione della complessità della materia.

  1. Mezzi di prova e onere probatorio

In caso di contenzioso, l’onere della prova grava sull’Amministrazione mentre il contribuente può avvalersi di planimetrie, visure, perizie tecniche giurate e altri documenti utili a dimostrare l’errore nel classamento o nella rendita.

  1. Esempi pratici e giurisprudenza

Un caso emblematico è quello in cui l’Agenzia delle Entrate attribuisce d’ufficio una rendita più elevata in seguito a un sopralluogo. Se il contribuente dimostra che l’immobile non ha le caratteristiche per giustificare tale classamento, la Corte di Giustizia Tributaria può accogliere il ricorso e annullare l’atto.

https://bancadatigiurisprudenza.giustiziatributaria.gov.it/ricerca/dettaglio

Conclusioni

Le controversie catastali sono tutt’altro che rare e possono avere importanti ricadute economiche. È fondamentale conoscere i propri diritti e, se necessario, impugnare tempestivamente gli atti ritenuti illegittimi.

Riepilogo finale:

  • Il catasto è uno strumento fiscale e tecnico.
  • Le controversie catastali sono attribuite alla Corte di Giustizia Tributaria.
  • Il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso, a pena di decadenza.
  • L’assistenza tecnica è sempre obbligatoria salvo i casi di minor valore, .
  • L’onere della prova ricade sull’Amministrazione, ma il contribuente deve motivare dettagliatamente il ricorso in opposizione.

È sempre consigliabile, quindi, rivolgersi ad un avvocato e valutare quali azioni intraprendere.

per contattarmi https://avvocatosimonagiorgi.it/contatti/

Il ricorso davanti al Giudice di Pace

Segnalo il mio contributo pubblicato sulla rivista SalviJuribus, in materia di ricorso davanti al Giudice di Pace con particolare riguardo ai casi di opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione all’esecuzion, così come risulta dopo la riforma Cartabia del processo civile, entrata in vigore lo scorso 28 febbraio 2023 (Avvocato Simona Giorgi: CV ed Esperienze Professionali).

La riforma ha, infatti, disposto che le cause di competenza del Giudice di Pace dovranno essere trattate secondo il nuovo “rito semplificato di cognizione”, disciplinato dagli artt. 281 decies del c.p.c., ponendo così all’avvocato la soluzione di un problema non sicuramente banale: posto che gli artt. 645 e 615 comma I c.p.c., non interessati dalla riforma, prescrivono che l’opposizione al decreto ingiuntivo e l’opposizione all’esecuzione si propongono con atto di citazione, cosa succede quando il Giudice competente per materia e/o valore è il Giudice di Pace, il ricorso al Giudice di Pace esclude sempre l’atto di citazione?

Nel contributo segnalato si tenta di offrire una soluzione al quesito, coordinando tra loro le disposizioni di legge, tenendo presente le opinioni espresse dalla dottrina oltre ai protocolli redatti da alcuni Uffici Giudiziari.

Con il nuovo procedimento, tutte le controversie davanti al Giudice di Pace si introducono con ricorso e non più con atto di citazione, cambiano i termini di costituzione in giudizio, cambia la trattazione della causa.

Inoltre dal 30 giugno 2023 anche l’Ufficio del Giudice di Pace è stato informatizzato sicchè l’avvocato è tenuto ad avvalersi del PCT (Processo Civile Telematico) provvedendo ad iscrivere e depositare tutti gli atti soltanto con questa modalità. Anche le udienze saranno trattate in via telematica.

La riforma Cartabia del processo civile ha, quindi, non solo cambiato il rito ma anche le modalità pratiche di gestione dei fascicoli e delle cause.

L’opposizione a decreto ingiuntivo e all’esecuzione davanti al giudice di pace | Salvis Juribus

l’accertamento in rettifica dell’imposta di registro è un tema molto attuale e sentito dai contribuenti. si analizza qui un caso concreto, trattato dallo studio https://avvocatosimonagiorgi.it/diritto-tributario/.

La vicenda

sentenza di accoglimento

l’Ufficio ha accolto il ricorso del contribuente

La società X ha acquistato nel primo semestre del 2019 un immobile uso ufficio nel Comune di Latina pagando interamente il prezzo pattuito con il venditore e versando le relative imposte di registro ed ipo-catastali.

Dopo circa due anni, la società acquirente si vedeva notificare da parte dell’Agenzia delle Entrate competente un avviso di accertamento in rettifica nel quale, assumendo che il valore venale, ossia il valore meramente commerciale dell’immobile, fosse superiore a quello effettivamente pagato chiedeva il pagamento della maggiore imposta e delle sanzioni collegate.

La società acquirente, dopo aver rifiutato la proposta conciliativa formulata dall’Ufficio accertatore, proponeva, con l’assistenza del sottoscritto Avvocato, ricorso avanti alla Commissione Tributaria competente per territorio.

La causa veniva trattenuta in decisione ed in data 9 giugno 2022 veniva notificata alle parti la sentenza di accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell’atto impositivo.

Le ragioni del ricorso

Un aspetto importante da chiarire per la comprensione della vicenda è che l’Ufficio non ha contestato la veridicità del prezzo dichiarato ma ha semplicemente assunto che il bene in questione fosse stato venduto ad un prezzo inferiore a quello di mercato nell’area di riferimento, procedendo così a rettifica dell’imposta di registro.

La possibilità per l’Agenzia delle Entrate di emettere simili atti non si fonda sull’arbitrio ma sulla legge, essendo espressamente previsto dalla Legge, ed in particolare dall’art. 51 del DPR 131/1986, in base al quale per determinare il valore di mercato degli immobili e controllare la congruità delle imposte versate possono essere utilizzati, tra gli altri mezzi, anche gli atti per operazioni analoghe compiute nel triennio antecedente.

Si tratta del cosiddetto metodo comparativo che, però, come detto, è soltanto uno tra i diversi metodi utilizzabili.

La società ricorrente, nel contestare il criterio di stima adottato dall’Ufficio, rilevava innanzitutto come gli atti allegati dall’Ufficio a sostegno della propria tesi non fossero esaustivi giacchè nel triennio antecedente la compravendita de qua vi erano state altre compravendite aventi ad oggetto immobili analoghi e situati nello stesso stabile per prezzi assolutamente conferenti rispetto a quello contestato e che non erano stati oggetto di rettifica da parte dell’Ufficio.

Non solo. La ricorrente allegava a sostegno della propria tesi le quotazioni immobiliari O.M.I. redatte, proprio dall’Agenzia delle Entrate, le quali rafforzavano la dimostrazione che il prezzo pagato fosse assolutamente congruente con il valore intrinsecamente commerciale del bene, facendo notare come le quotazione avessero dimostrato un decremento nel triennio anche a causa della crisi del mercato immobiliare che, riteniamo, sia un fatto pressoché notorio.

Le motivazioni della sentenza

La sentenza della Commissione Tributaria competente ha condiviso le ragioni del ricorrente, soprattutto in relazione alla corrispondenza tra il prezzo pagato e il valore venale reale.