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Responsabilità medica e riforma Cartabia: cosa cambia dal 28 febbraio 2023, con la riforma del processo civile e quali riflessi sui processi per responsabilità medica?

Le novità introdotte sono tante e rappresentano per l’avvocato una sfida; se da un lato, infatti, alcuni istituti di nuova introduzione appaiono chiari e ben definiti, dall’altro si pongono non pochi problemi di tipo interpretativo e procedurale di non facile soluzione.

Uno di questi problemi si pone riguardo alla nota legge “Gelli Bianco”, entrata in vigore il 1.4.2017, sulla disciplina sostanziale e processuale della responsabilità medica.

La legge si occupa dei casi di “danno iatrogeno”, ossia dei casi di lesione psicofisica determinata dalla  colpa del medico, dalla insufficiente informazione al paziente, dalle deficienze organizzative o logistiche della struttura sanitaria, dalla omessa vigilanza etc. Il danno risarcibile, si identifica in sostanza nel peggioramento del proprio stato di salute che sia conseguenza di un trattamento medico.

Tralasciando la natura della responsabilità, il grado della colpa giuridicamente rilevante, l’onere della prova e tanto altro, ciò che invece è risulta ora dubbio è il profilo processuale.

Responsabilità medica e riforma Cartabia: cosa cambia per il processo?

La legge Gelli Bianco aveva inteso sottoporre queste specifiche controversie ad un rito più celere condizionato, però, al preventivo tentativo di risoluzione bonaria che può avvenire in due modi.

Il primo è quello della consulenza tecnica preventiva a scopo conciliativo, disciplinata dagli artt. 696bis cpc..

In questo caso, due consulenti tecnici (uno specialistica della branca medica di cui si tratta e l’altro medico legale) (Responsabilità Medica Latina – Avvocato Simona Giorgi) nominati dal Giudice accertano il se e il quanto del danno. Gli esiti della CTU avranno valore di prova nel successivo giudizio di merito sempre che le parti non intendano accettare la proposta conciliativa che i CTU potranno sottoporre all’esame delle parti. Quando la parte pretesa danneggiata abbia propeso per questo tipo di procedura conciliativa e la stessa abbia avuto esito negativo, nel senso che non sia positivamente conclusa, il giudizio di merito, prescrive le legge Gelli Bianco, dovrà essere introdotto nelle forme prescritte dall’art. 702bis cpc (l’art. 8 comma 3 della legge 24/17 dispone testualmente: “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all’articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile”).

Il problema che ora si pone all’operatore del diritto è questo: dal momento che dal prossimo 28.2.2023 il procedimento descritto dagli artt. 702bis e ss. del codice di rito è abrogato e cesserà di esistere, il successivo giudizio di merito per responsabilità medica dopo la riforma Cartabia dovrà essere introdotto con citazione, instaurando quindi un giudizio di cognizione ordinaria, oppure si dovrà optare per il nuovo rito semplificato di cui ai nuovi articoli 281 undecies e ss. del c.p.c.?

Leggendo il disposto dell’art. 281 undecies c.p.c. la risposta sembra senz’altro positiva atteso che questo dispone espressamente “Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato”.

Se la soluzione del quesito appare agevole quando si sia scelta la strada dell’accertamento tecnico preventivo conciliativo, non altrettanto facile appare concludere nello stesso senso quando invece si sia intrapresa la strada del procedimento di mediazione.

Si è infatti, nei quasi sei anni trascorsi dall’entrata in vigore della Legge Gelli Bianco si è ritenuto che l’art. 8 della stessa non si applicasse ai casi in cui il tentativo di conciliazione fosse stato esperito in mediazione con la conseguenza che, in tal caso, il preteso danneggiato dovesse introdurre il giudizio di merito nelle forme ordinarie e cioè notificando l’atto di citazione (Gazzetta Ufficiale).

Poiché però l’art. 281 undecies c.p.c. consente di incardinare il c.d. giudizio semplificato tutte le volte in cui il tribunale giudica in composizione monocratica e la materia della responsabilità civile, anche medica, non è attribuita al Tribunale in composizione collegiale (l’art. 50bis c.p.c. contiene una elencazione tassativa delle controversie devolute al giudice collegiale) sembrerebbe dare spunti positivi al quesito posto.

In conclusione, si auspica l’intervento chiarificatore del legislatore su questa e tante altre questioni che la riforma, la cui entrata in vigore è stata anticipata dal 30.6.2023 al 28.2.2023, solleva.

Avv. Simona Giorgi

Avvocato Simona Giorgi: CV ed Esperienze Professionali

Assegno di mantenimento e assegno di divorzio

Nella patologia del rapporto coniugale suscita molta conflittualità la determinazione degli assegni di mantenimento per il coniuge e dell’assegno di divorzio per l’ex coniuge. Nonostante si pensi siano pressoché identici non è così. Per prima cosa è utile quindi capire la differenza che intercorre tra assegno di mantenimento e assegno divorzile.

Assegno di mantenimento: come si determina

L’art. 156 cod. civ. statuisce che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato”.

Dalla lettura dell’articolo si ricavano i primi criteri che il Giudice deve seguire per determinare, innanzitutto, se esista il diritto all’assegno di mantenimento (quindi se al soggetto cui deve essere attribuito sia o no addebitabile la separazione e se questo disponga o no di redditi propri adeguati), ed in secondo luogo, a quanto debba ammontare. Ebbene, l’importo dell’assegno deve essere in linea con i redditi dell’obbligato e al tempo stesso sufficiente a garantire il mantenimento del beneficiario. Il livello del mantenimento è valutato con riferimento al tenore di vita della coppia durante il matrimonio e, quindi, più il tenore di vita sia stato alto più alto sarà l’assegno.

Non si deve confondere l’assegno di mantenimento con gli alimenti. Gli alimenti spettano a chi si trovi in stato di bisogno e consistono nell’attribuzione di una somma necessaria a soddisfare le necessità primarie e fondamentali di vita.

Assegno di divorzio: come si determina

L’assegno di divorzio è invece disciplinato dalla Legge 898/1970 il cui art. 5 comma 6 dispone: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

Fino a due anni fa, nella prassi, c’era un certo automatismo nel liquidare l’assegno divorzile in misura corrispondente all’assegno di mantenimento ma recenti arresti della giurisprudenza della Corte di Cassazione hanno ridisegnato l’istituto.

Il criterio del tenore di vita precedentemente goduto non è più preso in considerazione ma si tiene conto, valutati in ogni caso i redditi e il patrimonio delle parti, del contributo che l’ex coniuge alla formazione del patrimonio familiare e alle sue condizioni personali, commisurando l’assegno alla quantità e qualità del contributo dato di cui si è detto.

In ogni caso è sempre consigliabile rivolgersi ad un buon avvocato, che possa assistere durante tutto l’iter della separazione e/o del divorzio, compresa la determinazione degli assegni spettanti.

https://avvocatosimonagiorgi.it/diritto-di-famiglia/ 

https://tribunale-latina.giustizia.it/it/come_fare_per.page?macro_area=area_civ&subarea_1=famiglia_e_persone_famiglia