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Cos’è la divisione ereditaria?

Quando più eredi sono comproprietari dei beni lasciati dal defunto, ognuno di loro può chiedere che si proceda alla divisione, ossia allo scioglimento della comunione e all’assegnazione dei beni che diventano, così, di proprietà esclusiva ed individuale degli ex partecipanti alla comunione ()

Lo scioglimento della comunione è consigliabile in ogni caso, anche se l’eredità non è particolarmente consistente, in quanto (ed un fatto, purtroppo, di comune esperienza) può costituire una causa di conflitti, ad esempio, sulla ripartizione delle spese, sulla manutenzione straordinaria di eventuali immobili etc.

Quali sono i modi per procedere alla divisione?

Esistono principalmente due modalità per procedere alla divisione ereditaria:

  1. Divisione consensuale:
    • Per atto notarile: È la modalità più semplice e rapida. Tutti i coeredi si mettono d’accordo sulla ripartizione dei beni e stipulano un atto notarile.
    • Per mediazione civile: Se i coeredi non riescono a trovare un accordo immediato, possono ricorrere alla mediazione civile, un procedimento più lungo ma che può aiutare a raggiungere una soluzione consensuale.
  2. Divisione giudiziale:
    • Se i coeredi non riescono a trovare un accordo neanche attraverso la mediazione, uno o più di essi possono rivolgersi al tribunale per chiedere la divisione giudiziale. In questo caso, sarà il giudice a stabilire come dividere i beni.

Quali sono le fasi della divisione ereditaria?

La divisione ereditaria, sia essa consensuale o giudiziale, prevede generalmente le seguenti fasi:

  1. Accertamento degli eredi: Si individua chi ha diritto a succedere al defunto.
  2. Liquidazione dell’attivo e del passivo: Si stima il valore dei beni ereditati (attivo) e dei debiti del defunto (passivo).
  3. Assegnazione dei beni: Si procede alla divisione dei beni tra i coeredi, tenendo conto delle quote ereditarie di ciascuno.
  4. Consegna dei beni: I beni vengono materialmente consegnati ai coeredi.

Cosa bisogna sapere sulla divisione ereditaria?

  • Tempi: I tempi per completare una divisione ereditaria variano molto a seconda della complessità della situazione e della volontà dei coeredi.
  • Costi: I costi della divisione ereditaria sono legati alle spese notarili, alle eventuali perizie, agli onorari degli avvocati e alle spese giudiziali.
  • Assistenza legale: È consigliabile rivolgersi a un avvocato esperto in materia successoria per farsi assistere durante tutto il procedimento.

Spero di aver chiarito i tuoi dubbi. Se hai altre domande, non esitare a chiedere!

Cause di Impedimento alla Divisione Ereditaria

La divisione ereditaria, come abbiamo visto, è il processo attraverso il quale i beni di un defunto vengono ripartiti tra i suoi eredi. Tuttavia, esistono delle situazioni specifiche in cui la divisione non può avvenire immediatamente o può essere sospesa temporaneamente. Queste situazioni sono definite cause di impedimento alla divisione.

Perché esistono queste cause?

Le cause di impedimento alla divisione hanno lo scopo di:

  • Tutelare i diritti di tutti gli eredi: Assicurare che anche coloro che potrebbero subentrare nell’eredità (come un nascituro o un potenziale figlio non riconosciuto) non vengano danneggiati.
  • Preservare l’integrità del patrimonio ereditario: Evitare che la divisione avvenga in modo affrettato o pregiudichi il valore complessivo dei beni.

Quali sono le principali cause di impedimento?

Il Codice Civile italiano (art. 715) indica le principali cause di impedimento alla divisione:

  • Eredità di un concepito: Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito, la divisione non può avvenire fino alla sua nascita. Questo perché il concepito ha già diritto all’eredità e la divisione potrebbe pregiudicare la sua quota.
  • Pendenza di un giudizio sulla filiazione: Se è in corso un giudizio per accertare la filiazione di una persona che, in caso di esito positivo, avrebbe diritto all’eredità, la divisione deve essere sospesa.
  • Procedura amministrativa per il riconoscimento di un figlio: Analogamente al caso precedente, se è in corso una procedura per il riconoscimento di un figlio, la divisione è sospesa.
  • Cautele testamentarie: Il testatore può stabilire nel testamento delle cautele che impediscano la divisione per un certo periodo di tempo o fino al verificarsi di determinate condizioni (ad esempio, la maggiore età di tutti gli eredi).

Altre cause di impedimento

Oltre a quelle previste dalla legge, possono esistere altre cause di impedimento alla divisione, come ad esempio:

  • Contestazioni sulla legittimità dell’eredità: Se uno o più eredi contestano la legittimità dell’eredità di altri coeredi, la divisione può essere sospesa fino alla risoluzione della controversia.
  • Esistenza di debiti ereditari non liquidati: Se non sono stati liquidati tutti i debiti del defunto, la divisione può essere sospesa fino a quando non sarà possibile determinare l’esatto ammontare dell’attivo ereditario disponibile per la divisione.

Conseguenze dell’impedimento alla divisione

Quando sussiste una causa di impedimento alla divisione, la comunione ereditaria si protrae fino a quando la causa di impedimento viene meno. Durante questo periodo, i coeredi sono tenuti a gestire in comune i beni ereditari e a sopportarne i costi di manutenzione.

Disclaimer: Le informazioni fornite hanno carattere puramente informativo e non costituiscono consulenza legale. Per una consulenza personalizzata https://avvocatosimonagiorgi.it/contatti/

 

Responsabilità medica e riforma Cartabia: cosa cambia dal 28 febbraio 2023, con la riforma del processo civile e quali riflessi sui processi per responsabilità medica?

Le novità introdotte sono tante e rappresentano per l’avvocato una sfida; se da un lato, infatti, alcuni istituti di nuova introduzione appaiono chiari e ben definiti, dall’altro si pongono non pochi problemi di tipo interpretativo e procedurale di non facile soluzione.

Uno di questi problemi si pone riguardo alla nota legge “Gelli Bianco”, entrata in vigore il 1.4.2017, sulla disciplina sostanziale e processuale della responsabilità medica.

La legge si occupa dei casi di “danno iatrogeno”, ossia dei casi di lesione psicofisica determinata dalla  colpa del medico, dalla insufficiente informazione al paziente, dalle deficienze organizzative o logistiche della struttura sanitaria, dalla omessa vigilanza etc. Il danno risarcibile, si identifica in sostanza nel peggioramento del proprio stato di salute che sia conseguenza di un trattamento medico.

Tralasciando la natura della responsabilità, il grado della colpa giuridicamente rilevante, l’onere della prova e tanto altro, ciò che invece è risulta ora dubbio è il profilo processuale.

Responsabilità medica e riforma Cartabia: cosa cambia per il processo?

La legge Gelli Bianco aveva inteso sottoporre queste specifiche controversie ad un rito più celere condizionato, però, al preventivo tentativo di risoluzione bonaria che può avvenire in due modi.

Il primo è quello della consulenza tecnica preventiva a scopo conciliativo, disciplinata dagli artt. 696bis cpc..

In questo caso, due consulenti tecnici (uno specialistica della branca medica di cui si tratta e l’altro medico legale) (Responsabilità Medica Latina – Avvocato Simona Giorgi) nominati dal Giudice accertano il se e il quanto del danno. Gli esiti della CTU avranno valore di prova nel successivo giudizio di merito sempre che le parti non intendano accettare la proposta conciliativa che i CTU potranno sottoporre all’esame delle parti. Quando la parte pretesa danneggiata abbia propeso per questo tipo di procedura conciliativa e la stessa abbia avuto esito negativo, nel senso che non sia positivamente conclusa, il giudizio di merito, prescrive le legge Gelli Bianco, dovrà essere introdotto nelle forme prescritte dall’art. 702bis cpc (l’art. 8 comma 3 della legge 24/17 dispone testualmente: “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all’articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile”).

Il problema che ora si pone all’operatore del diritto è questo: dal momento che dal prossimo 28.2.2023 il procedimento descritto dagli artt. 702bis e ss. del codice di rito è abrogato e cesserà di esistere, il successivo giudizio di merito per responsabilità medica dopo la riforma Cartabia dovrà essere introdotto con citazione, instaurando quindi un giudizio di cognizione ordinaria, oppure si dovrà optare per il nuovo rito semplificato di cui ai nuovi articoli 281 undecies e ss. del c.p.c.?

Leggendo il disposto dell’art. 281 undecies c.p.c. la risposta sembra senz’altro positiva atteso che questo dispone espressamente “Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato”.

Se la soluzione del quesito appare agevole quando si sia scelta la strada dell’accertamento tecnico preventivo conciliativo, non altrettanto facile appare concludere nello stesso senso quando invece si sia intrapresa la strada del procedimento di mediazione.

Si è infatti, nei quasi sei anni trascorsi dall’entrata in vigore della Legge Gelli Bianco si è ritenuto che l’art. 8 della stessa non si applicasse ai casi in cui il tentativo di conciliazione fosse stato esperito in mediazione con la conseguenza che, in tal caso, il preteso danneggiato dovesse introdurre il giudizio di merito nelle forme ordinarie e cioè notificando l’atto di citazione (Gazzetta Ufficiale).

Poiché però l’art. 281 undecies c.p.c. consente di incardinare il c.d. giudizio semplificato tutte le volte in cui il tribunale giudica in composizione monocratica e la materia della responsabilità civile, anche medica, non è attribuita al Tribunale in composizione collegiale (l’art. 50bis c.p.c. contiene una elencazione tassativa delle controversie devolute al giudice collegiale) sembrerebbe dare spunti positivi al quesito posto.

In conclusione, si auspica l’intervento chiarificatore del legislatore su questa e tante altre questioni che la riforma, la cui entrata in vigore è stata anticipata dal 30.6.2023 al 28.2.2023, solleva.

Avv. Simona Giorgi

Avvocato Simona Giorgi: CV ed Esperienze Professionali