La rottamazione delle cartelle esattoriali, la rottamazione quinquies, rappresenta l’ultima evoluzione degli strumenti di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, collocandosi nel solco delle precedenti misure di “rottamazione delle cartelle esattoriali” e “saldo e stralcio”, con l’obiettivo di favorire la riscossione dei crediti erariali mediante un abbattimento significativo delle componenti accessorie del debito (1)
l’istituto si inserisce nell’ambito delle procedure di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, disciplinate nel tempo da plurimi interventi normativi – da ultimo la c.d. “Rottamazione-quater” introdotta con la legge di bilancio 2023 – e si caratterizza per la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e, in taluni casi, l’aggio, restando dovuti esclusivamente l’imposta o il tributo, le spese di notifica e le eventuali spese per procedure esecutive.
La “rottamazione quinquies”, come delineata nelle proposte normative e nei disegni di legge succedutisi nel 2024-2025, si propone di ampliare la platea dei beneficiari e di introdurre una maggiore flessibilità nei piani di rateizzazione, prevedendo un numero più elevato di rate e una durata potenzialmente estesa sino a cinque anni, da cui la denominazione “quinquies”, in continuità con le precedenti edizioni.
Sotto il profilo oggettivo, l’accesso alla definizione agevolata concerne i carichi affidati all’Agente della riscossione in un determinato arco temporale, individuato dalla norma istitutiva. Come nelle precedenti rottamazioni, restano normalmente esclusi taluni debiti, quali le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti e le multe, ammende e sanzioni pecuniarie conseguenti a provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Dal punto di vista procedurale, l’adesione avviene mediante presentazione di apposita dichiarazione entro un termine perentorio stabilito dalla legge.
L’Agente della riscossione comunica successivamente al contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e il piano di pagamento, con l’indicazione delle scadenze rateali. L’omesso, insufficiente o tardivo versamento anche di una sola rata comporta, secondo l’impostazione consolidata delle precedenti definizioni agevolate, la decadenza dal beneficio e la ripresa della riscossione ordinaria per l’intero importo residuo, con ripristino di sanzioni e interessi.
Di particolare rilievo, per il professionista, è il coordinamento tra la rottamazione quinquies e le procedure esecutive in corso.
In linea con le precedenti discipline, la presentazione dell’istanza determina generalmente la sospensione delle procedure esecutive non ancora concluse e impedisce l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i casi in cui sia già intervenuto l’incanto con esito positivo o sia stata emessa ordinanza di assegnazione.
Sotto il profilo processuale, occorre valutare con attenzione l’impatto della definizione agevolata sui giudizi tributari pendenti.
L’adesione alla rottamazione non comporta automaticamente la rinuncia al contenzioso, ma può incidere sull’interesse a coltivare il giudizio, specie ove il contribuente opti per l’estinzione del debito in via agevolata. In tali ipotesi, sarà necessario verificare la convenienza economica e le eventuali implicazioni sul piano delle spese di lite.
Per l’avvocato tributarista che assiste imprese e persone fisiche indebitate, l’istituto impone una valutazione analitica della posizione debitoria complessiva, dell’eventuale presenza di carichi esclusi, dei giudizi pendenti e della capacità finanziaria del cliente, al fine di orientare consapevolmente la scelta tra prosecuzione del contenzioso, rateizzazione ordinaria e definizione agevolata (2).


