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La responsabilità civile è un istituto giuridico che si riferisce all’obbligo di un soggetto di risarcire un danno causato a un altro soggetto a seguito di un comportamento illecito o dell’inadempimento di obblighi contrattuali.

Essa si fonda sul principio che chi provoca un danno a terzi, sia con un’azione diretta che con una negligenza, deve rimediare a tale danno (neminem laedere).

Le norme di riferimento sono gli artt. 1218 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262 e 2043 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262 del codice civile.

 

Tipi di Responsabilità Civile

 

  1. Responsabilità Civile Contrattuale: Sussiste quando una parte non rispetta gli obblighi previsti da un contratto. In questo caso, la parte danneggiata può richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.

 

  1. Responsabilità Civile Extracontrattuale (o aquliana): sussiste quando un soggetto causa un danno a un altro senza che ci sia un contratto tra le parti. Qui si applica il principio che chi causa un danno a un’altra persona è tenuto a ripararlo, a meno che non riesca a dimostrare di aver agito senza colpa.

 

Elementi della Responsabilità Civile

 

Perché si configuri la responsabilità civile, generalmente devono sussistere tre elementi fondamentali:

 

  1. Danno: deve verificarsi un danno effettivo subito dalla vittima, che può essere di natura patrimoniale (ad esempio, danni a beni) o non patrimoniale (ad esempio, danni alla persona o al sentimento, c.d. danni morali).

 

  1. Illiceità: l’azione o l’omissione che ha provocato il danno deve essere considerata contraria alle norme giuridiche, quindi illecita (si veda, ad esempio,https://avvocatosimonagiorgi.it/diffamazione-nei-social/.)

 

  1. Nesso di Causalità: deve esistere un collegamento diretto tra il comportamento del soggetto e il danno subito dalla vittima.

 

Esclusioni e Limitazioni

 

In alcuni casi, la responsabilità civile può essere esclusa o limitata, come ad esempio:

 

– Quando il danno è stato causato da forza maggiore.

– Quando il soggetto che ha causato il danno ha agito in stato di necessità o in legittima difesa.

– In alcune situazioni, il danno può essere considerato non risarcibile se causato da un comportamento del danneggiato stesso.

 

Conclusione

 

La responsabilità civile è un aspetto fondamentale del diritto civile, mira infatti a garantire che le persone rispondano delle proprie azioni e che coloro che subiscono un danno abbiano la possibilità di ricevere un risarcimento per le perdite subite. Questo principio promuove l’ordine sociale e la tutela dei diritti individuali.

Avv. Simona Giorgi

Il recupero del credito può essere efficacemente realizzato con la c.d. “revocatoria semplificata”. Si tratta di un utile strumento che può essere attuato quando un creditore abbia difficoltà a recuperare le somme che gli sono dovute perché il debitore si è spogliato dei suoi beni, o perché li ha donati o trasferiri a titolo gratuito o perché li ha in qualche modo vincolati. L’azione è disciplinata dall’art. 2929 bis del codice civile.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=2&art.idGruppo=405&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=2929&art.idSottoArticolo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0.

 

I PRESUPPOSTI DELL’AZIONE PER UN EFFICACE RECUPERO DEL CREDITO

L’azione disciplinata dall’art. 2929 bis c.c. si esperisce nel rispetto di questi presupposti:

  1. Il creditore deve essere munito di un titolo esecutivo
  2. Il debitore deve avere pregiudicato i suoi diritti con un atto di disposizione patrimoniale di costituzione di un vincolo di indisponibilità o di alienazione a titolo gratuito
  3. Oggetto dell’atto pregiudizievole devono essere beni immobili o mobili registrati (https://avvocatosimonagiorgi.it/beni-immobili-definizione-e-acquisizione/)
  4. Il creditore pregiudicato deve trascrivere il suo pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto pregiudizievole

 

CARATTERI DELL’AZIONE

L’azione promossa dal creditore è il pignoramento (di beni immobili o beni mobili registrati) effettuato non già nei confronti del debitore originario bensì nei confronti del suo avente causa. Il secondo comma dell’art. 2929 bis c.c., infatti, precisa che “il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato”.

In sostanza, il creditore che si avvale di questa azione va a soddisfarsi su un bene che fa parte del patrimonio di un terzo ma che per un anno dal trasferimento o dalla costituzione del vincolo resta compreso fra tutti i beni del debitore che garantiscono la sua responsabilità patrimoniale ai sensi dell’art. 2740 c.c.

 

Il termine di un anno è un termine perentorio di decadenza; ne segue che se questa azione non viene coltivata con tempestività il creditore dovrà avvalersi della revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e che sarà oggetto di un successivo approfondimento.

Avv. Simona Giorgi

In questi giorni vicenda del gattino Leone, triste, tragica, spaventosa, ha profondamente commosso ed indignato migliaia di persone, compresa la scrivente.

Il cucciolo di gatto è stato sottoposto a sevizie indicibili e, nonostante gli sforzi disperati dei veterinari e di tutti gli operatori che hanno fatto di tutto per salvarlo, il piccolo non ce l’ha fatta.

Abbiamo tutti visto quali gravi ferite fossero state inferte all’animaletto ed udito i suoi lamenti strazianti.

Ora si chiede a gran voce che il responsabile o i responsabili di tanta feroce crudeltà siano identificati e processati.

Lo speriamo tutti ma, purtroppo, questi criminali non rischieranno molto.

L’art. 544 ter del nostro codice penale https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=2&art.idGruppo=50&art.flagTipoArticolo=1&art.codiceRedazionale=030U1398&art.idArticolo=544&art.idSottoArticolo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1930-10-26&art.progressivo=0#:~:text=Chiunque%2C%20per%20crudelta%27%20o%20senza,5.000%20a%2030.000%20euro))., infatti, dispone che: “1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. 2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. 3. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale” ed, in virtù di questa disposizione, il colpevole o i colpevoli potrebbero non scontare mai nemmeno un solo giorno di carcere, viste le disposizioni vigenti dell’ordinamento penitenziario.

Il reato di maltrattamenti o uccisione di un animale è stato inserito nel codice penale appena 20 anni fa, dalla legge n. 189 del 2004, andando a colmare un vuoto normativo di cui si avvertiva fortemente la necessità e, tutt’oggi, secondo il codice civile gli animali sono paragonati a mere “cose”.

È evidente che lo stato attuale della legislazione civile e penale non è sufficiente a reprimere con efficacia la crudeltà verso gli animali, considerato anche che negli ultimi anni i casi sembrano essersi moltiplicati, anche per mano di individui di giovane età dai quali ci si aspetterebbe una maggiore sensibilità ed empatia nei confronti di tutti gli esseri senzienti e che, invece, non esitano a pubblicare post in cui si fanno vanto di avere esercitato un atto di brutalità gratuita nei confronti di un essere indifeso, in balia della loro violenza.

Personalmente auspico una prossima riforma dell’art. 544 ter c.p. che preveda pene molto più severe oltre all’applicazione di misure di sicurezza nei confronti dei colpevoli. Non può essere sottaciuto che la violenza contro gli animali è un segnale molto preoccupante indice di psicopatologie molto gravi, basti ricordare che alcuni tra i più efferati serial killer (non ultimo Jeffrey Dahmer, il cosiddetto “cannibale di Milwaukee”) prima di diventare assassini di esseri umani sono stati assassini e torturatori di animali.

Occorre quindi cambiare prospettiva e smettere di pensare che si tratta “soltanto” di un gatto o di un cane e preoccuparsi seriamente. Qualunque atto di crudeltà, anche quello che appare minimo o insignificante, deve essere denunciato e se tra i nostri famigliari c’è qualcuno che manifesta indizi di questa pericolosa tendenza deve essere nostra precisa responsabilità indurlo ad affidarsi ad un bravo specialista, prima che il danno diventi irreparabile.

Intanto, dedico questo scritto al piccolo Leone, vittima innocente della ferocia umana, e invito tutti a leggere le belle pagine de “L’insostenibile leggerezza dell’essere” di Milan Kundera, in cui l’Autore descrive con magistrale sensibilità i sentimenti della protagonista Tereza mentre assiste negli ultimi istanti di vita l’adorata cagnetta Karenin.

Con l’auspicio che la vicenda di Leone, la sua tragedia, non sia stata vana.

Avvocato Simona Giorgi: CV ed Esperienze Professionali

La violazione della privacy commesse su Facebook e sugli altri social media

Il diritto alla privacy o alla riservatezza, in parole molto semplici, è il diritto a non diffondere informazioni che ci riguardano circa le nostre abitudini di vita, le nostre preferenze, il nostro stato di salute e i nostri orientamenti politici, religiosi, sessuali etc.  Sovente, però, siamo noi stessi a creare le condizioni perché la nostra privacy sia vulnerata e questo accade quando pubblichiamo il nostro profilo sui social media senza conoscere bene la privacy policy applicata dal gestore del servizio e quali diritti possiamo esercitare per reagire al trattamento illecito dei nostri dati.

La protezione dei dati personali

Nel momento in cui si crea un profilo su un qualunque social network è buona norma leggere attentamente la privacy policy adottata dal gestore dei servizi.

Non è sufficiente, infatti, restringere la visibilità dei post o delle fotografie pubblicati perché il problema più rilevante nel trattamento dei dati personali è rappresentato dalla comunicazione che il gestore dei servizi può fare a soggetti terzi dei dati che raccoglie.

La lettura attenta della privacy policy consente all’utente di rendersi effettivamente conto delle modalità di raccolta ed utilizzazione dei dati personali sensibili.

Ai sensi di legge (il c.d. codice della privacy D. Lgs. 196/2003 e il GDPR Reg. UE 2016/679 recepito in Italia con D. Lgs. 101/2018) il gestore del servizio deve ottenere il consenso espresso dell’utente alla raccolta e al trattamento dei suoi dati nelle modalità che devono essere specificamente indicate.

Il consenso è sempre revocabile.

Deve essere inoltre indicato il responsabile per il trattamento dei dati personali.

Rimedi e tutele in caso di violazione della privacy

Un primo mezzo di tutela è offerto dalla segnalazione responsabile del trattamento dei dati personali, indicato nella privacy policy del social media, che deve adottare le contromisure idonee ad elidere le conseguenze della lamentata violazione.

Se la risposta del responsabile non è soddisfacente è possibile presentare un reclamo al Garante della Privacy che avvierà una istruttoria.

Le violazioni della privacy possono però rilevare anche sotto il profilo penale e amministrativo.

La tutela civile della privacy

Il diritto alla privacy è un diritto inviolabile della personalità la cui lesione produce il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c.

Con la sentenza di condanna il Giudice può ordinare al gestore del social media l’immediata rimozione e cancellazione dei contenuti lesivi denunciati.

Questa tutela può essere richiesta anche in via d’urgenza.