Controversie Bancarie: Come fare causa alla Banca - Ricorso contro la banca

Quando ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario, un metodo alternativo di risoluzione delle controversie con le banche e gli altri intermediari finanziari.

Nel rapporto banca/cliente possono insorgere controversie collegate, ad esempio, all’addebito di interessi e commissioni troppo onerosi oppure alla consegna di documenti nonché, sempre più di frequente, legate all’utilizzo di strumenti informativi (home banking, utilizzo di app etc) che espongono sovente il cliente al rischio di subire vere e proprie truffe.

Un modo per risolvere queste controversie è ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), al di fuori quindi delle aule di Tribunale.

 

COSA È L’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

L’ABF è un collegio composto da 5 membri che, in attuazione dell’art. 128 bis T.U.B., dirime le controversie tra le banche e gli intermediari finanziari e i loro clienti.

Si articola in sedi territoriali localizzate a Bari, Bologna, Milano,  Napoli,  Palermo,  Roma e Torino.

Si tratta di un organo di ADR (Alternative Despute Resolution), non giurisdizionale.

 

DI COSA SI OCCUPA L’ABF NELLE CONTROVERSIE BANCARIE

L’ABF è competente per materia per tutte quelle controversie che abbiano ad oggetto operazioni e servizi finanziari e bancari.

Sono quindi devolute a questo organo le questioni inerenti a rapporti di conto corrente, carte bancomat e di credito, mutui e prestiti personali, segnalazioni alla Centrale dei Rischi etc.

Non si occupa di servizi di borsa e investimento quali i servizi di acquisto e collocazione di fondi di investimento,  obbligazioni etc.

I rapporti sottoposti all’ABF devono inoltre essere di valore pari o inferiore ad euro 200.000 e devono essere venuti ad esistenza dopo il 1° gennaio 2009.

Il limite di valore non rileva quando si chieda l’adempimento di obblighi o l’esercizio di diritti e facoltà.

 

RICORRERE ALL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO: COME FARE

Per presentare il ricorso all’ABF è necessario avere prima presentato un formale reclamo direttamente alla banca interessata che è tenuta a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso. È altresì necessario che non penda già un giudizio avente ad oggetto la medesima questione,  nemmeno se devoluto ad arbitri o mediatori. Queste condizioni devono essere rispettate a pena di irricevibilità del ricorso.

All’atto della presentazione è necessario versare la somma di € 20,00 per le spese di avvio.

Il  ricorso si deposita in via telematica,  accompagnato dagli eventuali documenti a sostegno della richiesta.

Ricevuto il ricorso, il Collegio invita la controparte a far  prevenire le sue controdeduzioni e dal momento in cui queste ultime sono trasmesse decorre il termine di 60 giorni per la pronuncia della decisione.

Si tratta, come si vede, di un procedimento scritto nel quale non è prevista la comparizione personale delle parti né alcuna discussione orale.

 

LA DECISIONE DELL’ABF, NATURA ED EFFETTI.

La decisione è comunicata alle parti. Essa consta di una motivazione e della decisione vera e propria che può essere di accoglimento, totale o parziale, o di rigetto.

Il  provvedimento però non è vincolante e non costituisce titolo esecutivo.

L’ottemperanza al suo contenuto è rimessa alle parti ma, si noti, l’ABF monitora i comportamenti delle banche e il mancato rispetto delle decisioni è pubblicato sul sito istituzionale dell’organo.

L’esito del ricorso, appunto perché non ha effetti vincolanti, non pregiudica il diritto delle parti a riproporre l’azione in via ordinaria, ossia davanti al Tribunale competente.

 

Nonostante la natura non definitiva e non esecutiva della decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario, il ricorso a questo organo rappresenta un’ottima alternativa alla causa ordinaria, celere e dai costi contenuti.

Pur non essendo obbligatorio il patrocinio del legale in questa fase, è consigliabile avvalersene considerando che, come detto, il procedimento si svolge per iscritto ed è a contradditorio ridotto.

È quindi importante esporre le proprie ragioni in modo accurato, in fatto e in diritto. L’ABF, infatti, non è un organo giurisdizionale ma le sue decisioni sono fondate sulle leggi e i regolamenti vigenti.

 

Avv. Simona Giorgi