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Cos’è la divisione ereditaria?

Quando più eredi sono comproprietari dei beni lasciati dal defunto, ognuno di loro può chiedere che si proceda alla divisione, ossia allo scioglimento della comunione e all’assegnazione dei beni che diventano, così, di proprietà esclusiva ed individuale degli ex partecipanti alla comunione ()

Lo scioglimento della comunione è consigliabile in ogni caso, anche se l’eredità non è particolarmente consistente, in quanto (ed un fatto, purtroppo, di comune esperienza) può costituire una causa di conflitti, ad esempio, sulla ripartizione delle spese, sulla manutenzione straordinaria di eventuali immobili etc.

Quali sono i modi per procedere alla divisione?

Esistono principalmente due modalità per procedere alla divisione ereditaria:

  1. Divisione consensuale:
    • Per atto notarile: È la modalità più semplice e rapida. Tutti i coeredi si mettono d’accordo sulla ripartizione dei beni e stipulano un atto notarile.
    • Per mediazione civile: Se i coeredi non riescono a trovare un accordo immediato, possono ricorrere alla mediazione civile, un procedimento più lungo ma che può aiutare a raggiungere una soluzione consensuale.
  2. Divisione giudiziale:
    • Se i coeredi non riescono a trovare un accordo neanche attraverso la mediazione, uno o più di essi possono rivolgersi al tribunale per chiedere la divisione giudiziale. In questo caso, sarà il giudice a stabilire come dividere i beni.

Quali sono le fasi della divisione ereditaria?

La divisione ereditaria, sia essa consensuale o giudiziale, prevede generalmente le seguenti fasi:

  1. Accertamento degli eredi: Si individua chi ha diritto a succedere al defunto.
  2. Liquidazione dell’attivo e del passivo: Si stima il valore dei beni ereditati (attivo) e dei debiti del defunto (passivo).
  3. Assegnazione dei beni: Si procede alla divisione dei beni tra i coeredi, tenendo conto delle quote ereditarie di ciascuno.
  4. Consegna dei beni: I beni vengono materialmente consegnati ai coeredi.

Cosa bisogna sapere sulla divisione ereditaria?

  • Tempi: I tempi per completare una divisione ereditaria variano molto a seconda della complessità della situazione e della volontà dei coeredi.
  • Costi: I costi della divisione ereditaria sono legati alle spese notarili, alle eventuali perizie, agli onorari degli avvocati e alle spese giudiziali.
  • Assistenza legale: È consigliabile rivolgersi a un avvocato esperto in materia successoria per farsi assistere durante tutto il procedimento.

Spero di aver chiarito i tuoi dubbi. Se hai altre domande, non esitare a chiedere!

Cause di Impedimento alla Divisione Ereditaria

La divisione ereditaria, come abbiamo visto, è il processo attraverso il quale i beni di un defunto vengono ripartiti tra i suoi eredi. Tuttavia, esistono delle situazioni specifiche in cui la divisione non può avvenire immediatamente o può essere sospesa temporaneamente. Queste situazioni sono definite cause di impedimento alla divisione.

Perché esistono queste cause?

Le cause di impedimento alla divisione hanno lo scopo di:

  • Tutelare i diritti di tutti gli eredi: Assicurare che anche coloro che potrebbero subentrare nell’eredità (come un nascituro o un potenziale figlio non riconosciuto) non vengano danneggiati.
  • Preservare l’integrità del patrimonio ereditario: Evitare che la divisione avvenga in modo affrettato o pregiudichi il valore complessivo dei beni.

Quali sono le principali cause di impedimento?

Il Codice Civile italiano (art. 715) indica le principali cause di impedimento alla divisione:

  • Eredità di un concepito: Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito, la divisione non può avvenire fino alla sua nascita. Questo perché il concepito ha già diritto all’eredità e la divisione potrebbe pregiudicare la sua quota.
  • Pendenza di un giudizio sulla filiazione: Se è in corso un giudizio per accertare la filiazione di una persona che, in caso di esito positivo, avrebbe diritto all’eredità, la divisione deve essere sospesa.
  • Procedura amministrativa per il riconoscimento di un figlio: Analogamente al caso precedente, se è in corso una procedura per il riconoscimento di un figlio, la divisione è sospesa.
  • Cautele testamentarie: Il testatore può stabilire nel testamento delle cautele che impediscano la divisione per un certo periodo di tempo o fino al verificarsi di determinate condizioni (ad esempio, la maggiore età di tutti gli eredi).

Altre cause di impedimento

Oltre a quelle previste dalla legge, possono esistere altre cause di impedimento alla divisione, come ad esempio:

  • Contestazioni sulla legittimità dell’eredità: Se uno o più eredi contestano la legittimità dell’eredità di altri coeredi, la divisione può essere sospesa fino alla risoluzione della controversia.
  • Esistenza di debiti ereditari non liquidati: Se non sono stati liquidati tutti i debiti del defunto, la divisione può essere sospesa fino a quando non sarà possibile determinare l’esatto ammontare dell’attivo ereditario disponibile per la divisione.

Conseguenze dell’impedimento alla divisione

Quando sussiste una causa di impedimento alla divisione, la comunione ereditaria si protrae fino a quando la causa di impedimento viene meno. Durante questo periodo, i coeredi sono tenuti a gestire in comune i beni ereditari e a sopportarne i costi di manutenzione.

Disclaimer: Le informazioni fornite hanno carattere puramente informativo e non costituiscono consulenza legale. Per una consulenza personalizzata https://avvocatosimonagiorgi.it/contatti/

 

La responsabilità civile è un istituto giuridico che si riferisce all’obbligo di un soggetto di risarcire un danno causato a un altro soggetto a seguito di un comportamento illecito o dell’inadempimento di obblighi contrattuali.

Essa si fonda sul principio che chi provoca un danno a terzi, sia con un’azione diretta che con una negligenza, deve rimediare a tale danno (neminem laedere).

Le norme di riferimento sono gli artt. 1218 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262 e 2043 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262 del codice civile.

 

Tipi di Responsabilità Civile

 

  1. Responsabilità Civile Contrattuale: Sussiste quando una parte non rispetta gli obblighi previsti da un contratto. In questo caso, la parte danneggiata può richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.

 

  1. Responsabilità Civile Extracontrattuale (o aquliana): sussiste quando un soggetto causa un danno a un altro senza che ci sia un contratto tra le parti. Qui si applica il principio che chi causa un danno a un’altra persona è tenuto a ripararlo, a meno che non riesca a dimostrare di aver agito senza colpa.

 

Elementi della Responsabilità Civile

 

Perché si configuri la responsabilità civile, generalmente devono sussistere tre elementi fondamentali:

 

  1. Danno: deve verificarsi un danno effettivo subito dalla vittima, che può essere di natura patrimoniale (ad esempio, danni a beni) o non patrimoniale (ad esempio, danni alla persona o al sentimento, c.d. danni morali).

 

  1. Illiceità: l’azione o l’omissione che ha provocato il danno deve essere considerata contraria alle norme giuridiche, quindi illecita (si veda, ad esempio,https://avvocatosimonagiorgi.it/diffamazione-nei-social/.)

 

  1. Nesso di Causalità: deve esistere un collegamento diretto tra il comportamento del soggetto e il danno subito dalla vittima.

 

Esclusioni e Limitazioni

 

In alcuni casi, la responsabilità civile può essere esclusa o limitata, come ad esempio:

 

– Quando il danno è stato causato da forza maggiore.

– Quando il soggetto che ha causato il danno ha agito in stato di necessità o in legittima difesa.

– In alcune situazioni, il danno può essere considerato non risarcibile se causato da un comportamento del danneggiato stesso.

 

Conclusione

 

La responsabilità civile è un aspetto fondamentale del diritto civile, mira infatti a garantire che le persone rispondano delle proprie azioni e che coloro che subiscono un danno abbiano la possibilità di ricevere un risarcimento per le perdite subite. Questo principio promuove l’ordine sociale e la tutela dei diritti individuali.

Avv. Simona Giorgi

La violazione della privacy commesse su Facebook e sugli altri social media

Il diritto alla privacy o alla riservatezza, in parole molto semplici, è il diritto a non diffondere informazioni che ci riguardano circa le nostre abitudini di vita, le nostre preferenze, il nostro stato di salute e i nostri orientamenti politici, religiosi, sessuali etc.  Sovente, però, siamo noi stessi a creare le condizioni perché la nostra privacy sia vulnerata e questo accade quando pubblichiamo il nostro profilo sui social media senza conoscere bene la privacy policy applicata dal gestore del servizio e quali diritti possiamo esercitare per reagire al trattamento illecito dei nostri dati.

La protezione dei dati personali

Nel momento in cui si crea un profilo su un qualunque social network è buona norma leggere attentamente la privacy policy adottata dal gestore dei servizi.

Non è sufficiente, infatti, restringere la visibilità dei post o delle fotografie pubblicati perché il problema più rilevante nel trattamento dei dati personali è rappresentato dalla comunicazione che il gestore dei servizi può fare a soggetti terzi dei dati che raccoglie.

La lettura attenta della privacy policy consente all’utente di rendersi effettivamente conto delle modalità di raccolta ed utilizzazione dei dati personali sensibili.

Ai sensi di legge (il c.d. codice della privacy D. Lgs. 196/2003 e il GDPR Reg. UE 2016/679 recepito in Italia con D. Lgs. 101/2018) il gestore del servizio deve ottenere il consenso espresso dell’utente alla raccolta e al trattamento dei suoi dati nelle modalità che devono essere specificamente indicate.

Il consenso è sempre revocabile.

Deve essere inoltre indicato il responsabile per il trattamento dei dati personali.

Rimedi e tutele in caso di violazione della privacy

Un primo mezzo di tutela è offerto dalla segnalazione responsabile del trattamento dei dati personali, indicato nella privacy policy del social media, che deve adottare le contromisure idonee ad elidere le conseguenze della lamentata violazione.

Se la risposta del responsabile non è soddisfacente è possibile presentare un reclamo al Garante della Privacy che avvierà una istruttoria.

Le violazioni della privacy possono però rilevare anche sotto il profilo penale e amministrativo.

La tutela civile della privacy

Il diritto alla privacy è un diritto inviolabile della personalità la cui lesione produce il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c.

Con la sentenza di condanna il Giudice può ordinare al gestore del social media l’immediata rimozione e cancellazione dei contenuti lesivi denunciati.

Questa tutela può essere richiesta anche in via d’urgenza.