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Recupero Crediti: Una Guida Essenziale
Il recupero crediti è un processo cruciale per privati, imprese e società che si trovano a dover gestire insoluti.
Comprendere le diverse fasi e strategie disponibili è fondamentale per massimizzare le possibilità di successo e minimizzare i costi.
Inizialmente, si tenta una fase stragiudiziale, attraverso solleciti di pagamento, diffide formali e, talvolta, la mediazione oppure la negoziazione assistita. Queste fasi mirano a risolvere la situazione in modo amichevole e rapido ed evitare le attese e le spese di un’azione legale.
Qualora la fase stragiudiziale non porti ai risultati sperati, si ricorre alla fase giudiziale. Questa può articolarsi in diverse procedure, a seconda della natura del credito e della situazione del debitore. Il procedimento monitorio (decreto ingiuntivo) è spesso la via più rapida per ottenere un titolo esecutivo. Successivamente, si avvia l’esecuzione forzata, che può coinvolgere il pignoramento di beni mobili, immobili o crediti del debitore.
Per le imprese e le società in crisi, le procedure concorsuali (come il concordato preventivo o il fallimento) rappresentano un contesto più complesso in cui il recupero crediti segue regole specifiche e richiede una solida conoscenza della normativa fallimentare.
L’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea,inoltre, offre un altro strumento di tutela e recupero del proprio credito, è offerto dalla procedura di ingiunzione di pagamento europea, introdotta dal regolamento CE 1896/2006 che consente al creditore di somma di denaro di ottenere un titolo immediatamente esecutivo nello Stato estero di residenza del debitore, senza la necessità di chiedere il preventivo riconoscimento dell’efficacia esecutiva del predetto titolo.
https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/european-order-for-payment-procedure.html
Un approccio strategico al recupero crediti implica una valutazione accurata della situazione finanziaria del debitore, la scelta della procedura più idonea e la costante ricerca di soluzioni che bilancino costi ed efficacia. Affidarsi a un professionista esperto in recupero crediti e procedure esecutive e concorsuali può fare la differenza nel tutelare i propri interessi e aumentare significativamente le probabilità di ottenere la soddisfazione del proprio credito.

Per consulenze e assistenza https://avvocatosimonagiorgi.it/contatti/

Il recupero crediti verso una società cancellata può essere complicato ma non impossibile.

L’Avvocato esperto in recupero crediti può avvalersi di diverse opzioni e valutare le azioni più opportune.

  1. Innanzitutto è bene controllare, in prima battuta, se la società è stata effettivamente cancellata dal registro delle imprese (https://www.registroimprese.it/variazioni-e-chiusura  ) se si tratta di una sospensione temporanea. In alcuni casi, le società possono essere già state liquidate, ma potrebbero esserci ancora beni disponibili per il soddisfacimento dei creditori.
  2. Se è in corso il procedimento di liquidazione, esiste il liquidatore che è espressamente incaricato di gestire i debiti della società. Contattare i liquidatori per presentare le proprie ragioni di credito può essere una buona strategia per ottenere il pagamento del dovuto e precostiuire i presupposti di una eventuale futura azione di responsabilità nei loro confronti.
  3. Verificare la pendenza di procedimenti di insolvenza: Se la società è stata dichiarata insolvente, è possibile partecipare alla procedura di fallimento e insinuarsi al passivo per poi partecipare alla distribuzione del ricavato.
  4. Verifica la responsabilità personale dei soci e degli amministratori: in alcuni casi, i soci o i dirigenti della società possono essere ritenuti personalmente responsabili per i debiti sociali, specialmente se ci sono state condotte illecite o se la società è stata gestita in modo fraudolento (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=3&art.idGruppo=323&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=2495&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0#:~:text=2495)-,Art.,disposto%20dal%20secondo%20comma)).)

Il recupero del credito verso una società cancellata è quindi possibile ma è anche importante agire con tempestività.

Un professionista può offrirti una consulenza mirata e aiutarti a recuperare il dovuto.

È consigliabile consultare un avvocato specializzato nel recupero crediti https://avvocatosimonagiorgi.it/recupero-crediti-decreto-ingiuntivo/.

 

Il recupero del credito può essere efficacemente realizzato con la c.d. “revocatoria semplificata”. Si tratta di un utile strumento che può essere attuato quando un creditore abbia difficoltà a recuperare le somme che gli sono dovute perché il debitore si è spogliato dei suoi beni, o perché li ha donati o trasferiri a titolo gratuito o perché li ha in qualche modo vincolati. L’azione è disciplinata dall’art. 2929 bis del codice civile.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=2&art.idGruppo=405&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=2929&art.idSottoArticolo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0.

 

I PRESUPPOSTI DELL’AZIONE PER UN EFFICACE RECUPERO DEL CREDITO

L’azione disciplinata dall’art. 2929 bis c.c. si esperisce nel rispetto di questi presupposti:

  1. Il creditore deve essere munito di un titolo esecutivo
  2. Il debitore deve avere pregiudicato i suoi diritti con un atto di disposizione patrimoniale di costituzione di un vincolo di indisponibilità o di alienazione a titolo gratuito
  3. Oggetto dell’atto pregiudizievole devono essere beni immobili o mobili registrati (https://avvocatosimonagiorgi.it/beni-immobili-definizione-e-acquisizione/)
  4. Il creditore pregiudicato deve trascrivere il suo pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto pregiudizievole

 

CARATTERI DELL’AZIONE

L’azione promossa dal creditore è il pignoramento (di beni immobili o beni mobili registrati) effettuato non già nei confronti del debitore originario bensì nei confronti del suo avente causa. Il secondo comma dell’art. 2929 bis c.c., infatti, precisa che “il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato”.

In sostanza, il creditore che si avvale di questa azione va a soddisfarsi su un bene che fa parte del patrimonio di un terzo ma che per un anno dal trasferimento o dalla costituzione del vincolo resta compreso fra tutti i beni del debitore che garantiscono la sua responsabilità patrimoniale ai sensi dell’art. 2740 c.c.

 

Il termine di un anno è un termine perentorio di decadenza; ne segue che se questa azione non viene coltivata con tempestività il creditore dovrà avvalersi della revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e che sarà oggetto di un successivo approfondimento.

Avv. Simona Giorgi

Recupero del credito con il decreto ingiuntivo

Chi è creditore di una somma di denaro determinata, chi abbia diritto alla consegna di una cosa mobile e gli avvocati, i notai e gli altri esercenti una libera professione possono richiedere al Giudice Pace o al Tribunale (secondo la competenza per valore dell’Ufficio) l’emissione di un DECRETO INGIUNTIVO, ossia di un provvedimento contenente l’ordine di pagare (o consegnare) quanto dovuto dal debitore oltre al pagamento delle spese del procedimento (https://www.tribunale.roma.it/modulistica/Mod_1598_4000/Decreto%20Ingiuntivo%20Telematico.pdf ).

 

Una volta emesso il Decreto Ingiuntivo, questo deve essere notificato al debitore entro 60 giorni dal giorno del deposito in Cancelleria ed in mancanza di pagamento oppure decorsi 40 giorni dalla notifica senza che il debitore abbia proposto opposizione diverrà definitivamente esecutivo.

 

Si tratta, quindi, un procedimento più veloce rispetto ad una causa ordinaria che si fonda sull’esistenza della prova scritta del credito che deve essere allegata al ricorso introduttivo.

 

QUALI SONO LE PROVE SCRITTE IDONEE ALL’OTTENIMENTO DEL DECRETO INGIUNTIVO?

 

Il codice di procedura civile specifica che si intendono prove scritte, ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo:

  1. Le polizze e le promesse unilaterali per scrittura privata
  2. I telegrammi
  3. Gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dal codice civile
  4. Gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle norme tributarie correttamente tenute
  5. Per i crediti dei professionisti, è prova scritta la parcella delle spese e dei compensi corredata del parere di congruità dell’associazione professionale di appartenenza
  6. Per i crediti dello Stato e degli enti pubblici, i libri o i registri della pubblica amministrazione muniti dell’attestazione del dirigente o di un notaio;
  7. Per i crediti degli enti previdenziali, anche i verbali di accertamento dell’ispettorato del lavoro o dei funzionari dell’ente
  8. Per i crediti del condominio o del supercondominio, è prova scritta il verbale dell’assemblea di approvazione della spesa con le maggioranze prescritte dalla legge che, se corredato anche dagli stati di ripartizione, costituisce titolo per ottenere la provvisoria esecutorietà del D.I.
  9. L’assegno bancario scaduto;
  10. La cambiale tratta accettata;
  11. Per i crediti degli istituti bancari l’art. 50 TUB sono prove scritte gli estratti conto non contestati ed il saldaconto, dichiarativo del solo credito finale della banca verso il cliente

 

L’ESECUTORIETA’ DEL DECRETO INGIUNTIVO

 

Come detto, il D.I. diviene definitivamente esecutivo decorsi 40 giorni dalla notifica senza che il debitore abbia proposto opposizione; ciò significa che il creditore può proporre tutte le azioni esecutive del caso per ottenere la soddisfazione coattiva delle sue ragioni.

 

In alcuni casi, però, il D.I. può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo nel senso che il creditore può iniziare l’esecuzione forzata anche in pendenza del termine per proporre opposizione.

 

I casi in cui il D.I. può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo sono previsti dall’art. 642 c.p.c.

  1. Se il credito fatto valere è fondato su cambiale, assegno bancario o circolare, atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale
  2. Quando vi è pericolo di pregiudizio nel ritardo
  3. Quando si produce documentazione sottoscritta dal debitore

 

Il D.I. può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo anche in pendenza del giudizio di opposizione allo stesso se l’opposizione non è fondata su una prova scritta o di pronta soluzione.

(sull’opposizione a D.I. si veda anche https://avvocatosimonagiorgi.it/difesa-del-consumatore-clausole-abusive-contratti/