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Cos’è la prescrizione? Spiegato in modo semplice, si può dire che si tratta di un istituto giuridico che indica un termine entro il quale un diritto deve essere fatto valere. Superato questo termine, il diritto non si estingue ma non può più essere azionato.

Perché esiste la prescrizione?

L’istituto della prescrizione ha diverse finalità:

  • Certezza del diritto: decorso un certo periodo di tempo, le situazioni giuridiche si stabilizzano e non possono più essere modificate;
  • Incentivare l’esercizio dei diritti: le persone sono sollecitate ad esercitare i propri diritti tempestivamente;
  • Tutela degli interessi dei terzi: anche i soggetti estranei al rapporto tra le parti, ma che ne siano in qualche modo dipendenti, decorso il termine di prescrizione, sanno che anche la loro situazione rispetto si è ormai stabilizzata (ad esempio, nel caso di acquisti di beni immobili);

Come funziona la prescrizione?

Prescrizione e decadenza: qual è la differenza?

Spesso si confonde la prescrizione con la decadenza, ma sono due istituti diversi.

  • Prescrizione: è una sorta di sanzione per l’inerzia del titolare del diritto che, non avendolo esercitato entro il termine previsto, non può più agire per farlo valere;
  • Decadenza: si riferisce invece alla perdita di un diritto a causa del verificarsi di un evento specifico, previsto dalla legge.

È importante sottolineare che la prescrizione è un istituto complesso e che le regole possono variare a seconda del tipo di diritto e della situazione concreta. Pertanto, in caso di dubbi, è sempre consigliabile rivolgersi a un avvocato https://avvocatosimonagiorgi.it/contatti/.

Avv. Simona Giorgi

Cos’è la divisione ereditaria?

Quando più eredi sono comproprietari dei beni lasciati dal defunto, ognuno di loro può chiedere che si proceda alla divisione, ossia allo scioglimento della comunione e all’assegnazione dei beni che diventano, così, di proprietà esclusiva ed individuale degli ex partecipanti alla comunione (1)

Lo scioglimento della comunione è consigliabile in ogni caso, anche se l’eredità non è particolarmente consistente, in quanto (ed un fatto, purtroppo, di comune esperienza) può costituire una causa di conflitti, ad esempio, sulla ripartizione delle spese, sulla manutenzione straordinaria di eventuali immobili etc.

Quali sono i modi per procedere alla divisione?

Esistono principalmente due modalità per procedere alla divisione ereditaria:

  1. Divisione consensuale:
    • Per atto notarile: È la modalità più semplice e rapida. Tutti i coeredi si mettono d’accordo sulla ripartizione dei beni e stipulano un atto notarile.
    • Per mediazione civile: Se i coeredi non riescono a trovare un accordo immediato, possono ricorrere alla mediazione civile, un procedimento più lungo ma che può aiutare a raggiungere una soluzione consensuale.
  2. Divisione giudiziale:
    • Se i coeredi non riescono a trovare un accordo neanche attraverso la mediazione, uno o più di essi possono rivolgersi al tribunale per chiedere la divisione giudiziale. In questo caso, sarà il giudice a stabilire come dividere i beni.

Quali sono le fasi della divisione ereditaria?

La divisione ereditaria, sia essa consensuale o giudiziale, prevede generalmente le seguenti fasi:

  1. Accertamento degli eredi: Si individua chi ha diritto a succedere al defunto.
  2. Liquidazione dell’attivo e del passivo: Si stima il valore dei beni ereditati (attivo) e dei debiti del defunto (passivo).
  3. Assegnazione dei beni: Si procede alla divisione dei beni tra i coeredi, tenendo conto delle quote ereditarie di ciascuno.
  4. Consegna dei beni: I beni vengono materialmente consegnati ai coeredi.

Cosa bisogna sapere sulla divisione ereditaria?

  • Tempi: I tempi per completare una divisione ereditaria variano molto a seconda della complessità della situazione e della volontà dei coeredi.
  • Costi: I costi della divisione ereditaria sono legati alle spese notarili, alle eventuali perizie, agli onorari degli avvocati e alle spese giudiziali.
  • Assistenza legale: È consigliabile rivolgersi a un avvocato esperto in materia successoria per farsi assistere durante tutto il procedimento.

Cause di Impedimento alla Divisione Ereditaria

La divisione ereditaria, come abbiamo visto, è il processo attraverso il quale i beni di un defunto vengono ripartiti tra i suoi eredi. Tuttavia, esistono delle situazioni specifiche in cui la divisione non può avvenire immediatamente o può essere sospesa temporaneamente. Queste situazioni sono definite cause di impedimento alla divisione.

Le cause di impedimento alla divisione hanno lo scopo di:

  • Tutelare i diritti di tutti gli eredi: Assicurare che anche coloro che potrebbero subentrare nell’eredità (come un nascituro o un potenziale figlio non riconosciuto) non vengano danneggiati.
  • Preservare l’integrità del patrimonio ereditario: Evitare che la divisione avvenga in modo affrettato o pregiudichi il valore complessivo dei beni.

Quali sono le principali cause di impedimento?

Il Codice Civile italiano (art. 715) indica le principali cause di impedimento alla divisione:

  • Eredità di un concepito: Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito, la divisione non può avvenire fino alla sua nascita. Questo perché il concepito ha già diritto all’eredità e la divisione potrebbe pregiudicare la sua quota.
  • Pendenza di un giudizio sulla filiazione: Se è in corso un giudizio per accertare la filiazione di una persona che, in caso di esito positivo, avrebbe diritto all’eredità, la divisione deve essere sospesa.
  • Procedura amministrativa per il riconoscimento di un figlio: Analogamente al caso precedente, se è in corso una procedura per il riconoscimento di un figlio, la divisione è sospesa.
  • Cautele testamentarie: Il testatore può stabilire nel testamento delle cautele che impediscano la divisione per un certo periodo di tempo o fino al verificarsi di determinate condizioni (ad esempio, la maggiore età di tutti gli eredi).

Altre cause di impedimento

Oltre a quelle previste dalla legge, possono esistere altre cause di impedimento alla divisione, come ad esempio:

  • Contestazioni sulla legittimità dell’eredità: Se uno o più eredi contestano la legittimità dell’eredità di altri coeredi, la divisione può essere sospesa fino alla risoluzione della controversia.
  • Esistenza di debiti ereditari non liquidati: Se non sono stati liquidati tutti i debiti del defunto, la divisione può essere sospesa fino a quando non sarà possibile determinare l’esatto ammontare dell’attivo ereditario disponibile per la divisione.

Conseguenze dell’impedimento alla divisione

Quando sussiste una causa di impedimento alla divisione, la comunione ereditaria si protrae fino a quando la causa di impedimento viene meno. Durante questo periodo, i coeredi sono tenuti a gestire in comune i beni ereditari e a sopportarne i costi di manutenzione.

Le informazioni fornite hanno carattere puramente informativo e non costituiscono consulenza legale. Per una consulenza personalizzata https://avvocatosimonagiorgi.it/contatti/

 

Come si scioglie un contratto? è una delle domande poste più di frequente all’avvocato.

Uno dei rimedi previsti dalla legge per sciogliere un contratto è quello della risoluzione contrattuale che opera in caso di inadempimento di una delle parti o per altre cause previste dalla legge o dal contratto stesso.

La risoluzione può avvenire principalmente in due modi: per effetto di una clausola contrattuale oppure tramite una pronuncia giudiziale.

In generale, essa è disciplinata dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262

Quali sono i tipi di Risoluzione Contrattuale?

1. Risoluzione per inadempimento: Se una delle parti non adempie agli obblighi contrattuali, l’altra parte ha il diritto di risolvere (cioè di sciogliere) il contratto. Questo può avvenire solo se l’inadempimento è di una certa gravità.

2. Risoluzione per mutuo consenso. Le parti possono decidere di sciogliere un contratto di comune accordo, senza necessità di giustificare la decisione.

3. Risoluzione per impossibilità sopravvenuta. Se, successivamente alla conclusione del contratto, diviene impossibile adempiere a causa di eventi non prevedibili e non imputabili a una delle parti, il contratto può essere risolto.

4. Risoluzione per giusta causa. In alcuni casi, la legge prevede che una parte possa sciogliere un contratto in presenza di circostanze eccezionali che giustifichino tale scelta.

Qual è la procedura di Risoluzione?

La risoluzione può avvenire mediante:

– Dichiarazione unilaterale: La parte che intende risolvere il contratto deve informare l’altra parte della sua decisione, spesso attraverso una comunicazione scritta.

– Richiesta di adempimento o di risarcimento: Prima di procedere alla risoluzione, può essere necessario inviare un “invito ad adempiere” o una “diffida”, a meno che l’inadempimento sia così grave da giustificare la risoluzione immediata.

Quali sono gli effetti della Risoluzione?

– Restituzione delle prestazioni: In genere, le parti devono restituirsi le prestazioni ricevute fino al momento della risoluzione.

– Risarcimento del danno: La parte che ha subito il danno a causa dell’inadempimento può richiedere un risarcimento.

Conclusioni

La risoluzione contrattuale è uno strumento importante per garantire l’equità e la giustizia nei rapporti contrattuali, permettendo alle parti di tutelarsi in caso di inadempimento o altre situazioni che compromettano l’equilibrio del contratto. È consigliabile consultare un legale (https://avvocatosimonagiorgi.it/)per gestire adeguatamente la risoluzione di un contratto e per capire le specifiche norme previste dal sistema giuridico di riferimento e ciò in quanto, per alcuni specifici tipi contrattuali, possono essere previste dalla legge specifiche procedure da attivare entro precisi termini.

 

Il recupero del credito può essere efficacemente realizzato con la c.d. “revocatoria semplificata”. Si tratta di un utile strumento che può essere attuato quando un creditore abbia difficoltà a recuperare le somme che gli sono dovute perché il debitore si è spogliato dei suoi beni, o perché li ha donati o trasferiri a titolo gratuito o perché li ha in qualche modo vincolati. L’azione è disciplinata dall’art. 2929 bis del codice civile.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=2&art.idGruppo=405&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=2929&art.idSottoArticolo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0.

 

I PRESUPPOSTI DELL’AZIONE PER UN EFFICACE RECUPERO DEL CREDITO

L’azione disciplinata dall’art. 2929 bis c.c. si esperisce nel rispetto di questi presupposti:

  1. Il creditore deve essere munito di un titolo esecutivo
  2. Il debitore deve avere pregiudicato i suoi diritti con un atto di disposizione patrimoniale di costituzione di un vincolo di indisponibilità o di alienazione a titolo gratuito
  3. Oggetto dell’atto pregiudizievole devono essere beni immobili o mobili registrati (https://avvocatosimonagiorgi.it/beni-immobili-definizione-e-acquisizione/)
  4. Il creditore pregiudicato deve trascrivere il suo pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto pregiudizievole

 

CARATTERI DELL’AZIONE

L’azione promossa dal creditore è il pignoramento (di beni immobili o beni mobili registrati) effettuato non già nei confronti del debitore originario bensì nei confronti del suo avente causa. Il secondo comma dell’art. 2929 bis c.c., infatti, precisa che “il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato”.

In sostanza, il creditore che si avvale di questa azione va a soddisfarsi su un bene che fa parte del patrimonio di un terzo ma che per un anno dal trasferimento o dalla costituzione del vincolo resta compreso fra tutti i beni del debitore che garantiscono la sua responsabilità patrimoniale ai sensi dell’art. 2740 c.c.

 

Il termine di un anno è un termine perentorio di decadenza; ne segue che se questa azione non viene coltivata con tempestività il creditore dovrà avvalersi della revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e che sarà oggetto di un successivo approfondimento.

Avv. Simona Giorgi