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Cos’è un Accertamento Tecnico Preventivo?

L’accertamento tecnico preventivo (ATP) è uno strumento giuridico che permette di verificare in anticipo, prima dell’inizio di un giudizio, lo stato dei luoghi o le condizioni di determinate cose. Questo accertamento è particolarmente utile quando esiste l’urgenza di preservare delle prove o di stabilire una determinata situazione di fatto prima che possa subire modifiche.

E’ disciplinato dagli artt. 696 e ss. del codice di procedura civile (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443)

Quando si Ricorre all’ATP?

L’ATP viene spesso utilizzato in casi come:

  • Danni a cose: Ad esempio, per verificare i danni causati da un incidente stradale o da un evento atmosferico.
  • Contenzioni immobiliari: Per accertare lo stato di un immobile, la presenza di vizi o difformità rispetto al contratto.
  • Dispute familiari: In casi di separazione o divorzio, per valutare la divisione dei beni.
  • Infortunistica sul lavoro: Per accertare le cause di un infortunio e le condizioni di sicurezza sul posto di lavoro.

 

Come Funziona l’ATP?

La parte interessata presenta una richiesta al tribunale competente, motivando l’urgenza dell’accertamento.

Il tribunale provvede quindi a nominare un consulente tecnico d’ufficio (CTU), un esperto nel settore specifico (ingegnere, architetto, medico, ecc.) che effettuerà l’accertamento, sui luoghi o sulla persona.

Il CTU provvede poi al deposito della sua relazione in tribunale, che viene poi utilizzata nel corso del successivo giudizio con valore di piena prova

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Perché è Importante l’ATP?

L’ATP permette di fissare lo stato dei luoghi o delle cose in un determinato momento, evitando che possano essere alterati o distrutti, inoltrre può semplificare e accelerare il processo giudiziario, evitando la necessità di ripetere le stesse operazioni durante il successivo giudizio di merito, salva la possibilità di definire la controversia già nel corso dell’ATP quando al CTU è rimessa anche la possibilità di formulare proposte conciliative.

 

Costi dell’ATP

I costi dell’ATP sono a carico della parte che ha richiesto l’accertamento e comprendono:

  • Contributo unificato: Un importo fisso previsto dalla legge, progressivo rispetto al valore della causa.
  • Compenso del CTU: Un compenso stabilito dal tribunale in base alla complessità dell’incarico.
  • Spese vive: Le spese sostenute dal CTU per effettuare l’accertamento (viaggi, perizie, ecc.).

Avvertenze

  • Tempestività: È fondamentale presentare la richiesta di ATP in modo tempestivo, prima che la situazione possa subire modifiche.
  • Consulenza legale: È consigliabile rivolgersi a un avvocato per una consulenza specifica sulla fattispecie concreta e per assistere nelle procedure.

 

Disclaimer: Le informazioni fornite hanno carattere puramente informativo e non costituiscono consulenza legale. Per una consulenza personalizzata, si consiglia di richiedere un appuntamento (https://avvocatosimonagiorgi.it/contatti/)

È ormai da tempo diffusissima la visione di film e l’ascolto di musica al di fuori dei canali convenzionali (ad esempio l’acquisto del supporto analogico o digitale che lo contiene, il pagamento dell’abbonamento del servizio streaming etc), scaricare, però, film, musica o altri files “pirata” è sempre illecito, sia pure con sfumature diverse ed è reato.

La legge di riferimento in materia è il R.D. 633/1941 (c.d. Legge sul diritto d’autore https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633 ) il cui art. 174 ter dispone che “chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171 , 171-bis , 171-ter , 171- quater , 171-quinquies , 171-septies e 171-octies , con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale”.

Detto in parole semplici, ogni utilizzo di un’opera dell’ingegno al di fuori dei canali previsti dalla legge (anche il semplice acquisto del cd “non originale” sulla bancarella) costituisce un illecito amministrativo soltanto se eseguita senza scopo di lucro mentre diventa un reato se effettuata con la cosciente volontà di trarre un guadagno dalla diffusione dell’opera stessa.

Sulla finalità specifica di lucro la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare con sentenza n. 55009 del 18.7.2018 che “in tema di tutela penale del diritto d’autore, per la sussistenza dei reati previsti dall’art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, si richiede il fine di lucro, che ricorre quando la condotta è volta a conseguire vantaggi economicamente valutabili e la cui concreta realizzazione non è tuttavia necessaria ai fini del perfezionamento delle fattispecie”.

Per approfondire la materia consigliamo comunque un consulto presso il nostro Studio Legale, per analizzare nello specifico la fattispecie concreta.