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Recupero del credito con il decreto ingiuntivo

Chi è creditore di una somma di denaro determinata, chi abbia diritto alla consegna di una cosa mobile e gli avvocati, i notai e gli altri esercenti una libera professione possono richiedere al Giudice Pace o al Tribunale (secondo la competenza per valore dell’Ufficio) l’emissione di un DECRETO INGIUNTIVO, ossia di un provvedimento contenente l’ordine di pagare (o consegnare) quanto dovuto dal debitore oltre al pagamento delle spese del procedimento (https://www.tribunale.roma.it/modulistica/Mod_1598_4000/Decreto%20Ingiuntivo%20Telematico.pdf ).

 

Una volta emesso il Decreto Ingiuntivo, questo deve essere notificato al debitore entro 60 giorni dal giorno del deposito in Cancelleria ed in mancanza di pagamento oppure decorsi 40 giorni dalla notifica senza che il debitore abbia proposto opposizione diverrà definitivamente esecutivo.

 

Si tratta, quindi, un procedimento più veloce rispetto ad una causa ordinaria che si fonda sull’esistenza della prova scritta del credito che deve essere allegata al ricorso introduttivo.

 

QUALI SONO LE PROVE SCRITTE IDONEE ALL’OTTENIMENTO DEL DECRETO INGIUNTIVO?

 

Il codice di procedura civile specifica che si intendono prove scritte, ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo:

  1. Le polizze e le promesse unilaterali per scrittura privata
  2. I telegrammi
  3. Gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dal codice civile
  4. Gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle norme tributarie correttamente tenute
  5. Per i crediti dei professionisti, è prova scritta la parcella delle spese e dei compensi corredata del parere di congruità dell’associazione professionale di appartenenza
  6. Per i crediti dello Stato e degli enti pubblici, i libri o i registri della pubblica amministrazione muniti dell’attestazione del dirigente o di un notaio;
  7. Per i crediti degli enti previdenziali, anche i verbali di accertamento dell’ispettorato del lavoro o dei funzionari dell’ente
  8. Per i crediti del condominio o del supercondominio, è prova scritta il verbale dell’assemblea di approvazione della spesa con le maggioranze prescritte dalla legge che, se corredato anche dagli stati di ripartizione, costituisce titolo per ottenere la provvisoria esecutorietà del D.I.
  9. L’assegno bancario scaduto;
  10. La cambiale tratta accettata;
  11. Per i crediti degli istituti bancari l’art. 50 TUB sono prove scritte gli estratti conto non contestati ed il saldaconto, dichiarativo del solo credito finale della banca verso il cliente

 

L’ESECUTORIETA’ DEL DECRETO INGIUNTIVO

 

Come detto, il D.I. diviene definitivamente esecutivo decorsi 40 giorni dalla notifica senza che il debitore abbia proposto opposizione; ciò significa che il creditore può proporre tutte le azioni esecutive del caso per ottenere la soddisfazione coattiva delle sue ragioni.

 

In alcuni casi, però, il D.I. può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo nel senso che il creditore può iniziare l’esecuzione forzata anche in pendenza del termine per proporre opposizione.

 

I casi in cui il D.I. può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo sono previsti dall’art. 642 c.p.c.

  1. Se il credito fatto valere è fondato su cambiale, assegno bancario o circolare, atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale
  2. Quando vi è pericolo di pregiudizio nel ritardo
  3. Quando si produce documentazione sottoscritta dal debitore

 

Il D.I. può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo anche in pendenza del giudizio di opposizione allo stesso se l’opposizione non è fondata su una prova scritta o di pronta soluzione.

(sull’opposizione a D.I. si veda anche https://avvocatosimonagiorgi.it/difesa-del-consumatore-clausole-abusive-contratti/

Revocare l’amministratore di condominio negligente

Quando i condòmini sono più di otto è obbligatorio nominare un amministratore di condominio al quale è affidata la gestione delle parti comuni dell’edificio. All’amministratore di condominio è affidata anche la rappresentanza legale del condominio. Ma se il professionista non si attiene alla legge, in quali casi è possibile agire per revocare l’amministratore di condominio?

L’incarico ha durata annuale ma può cessare anticipatamente per dimissioni o revoca.

Normalmente la revoca è deliberata dall’assemblea osservando le norme del codice civile oppure quelle del regolamento di condominio.

Quando ciò non sia possibile, ad esempio perché non è convocata l’assemblea oppure, come capita sovente, non vi sia unità di vedute tra condòmini, ma sussistano i presupposti di fatto indicati dalla legge, la revoca può essere disposta dall’Autorità Giudiziaria nei modi previsti dall’art. 1129 cod. civ.

I casi tipizzati di negligenza dell’amministratore

I casi in cui è possibile chiedere la revoca dell’amministratore di condominio sono elencati dall’art. 1129 comma 12 del Codice Civile:

  • L’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
  • La mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
  • La mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente condominiale;
  • La gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
  • L’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
  • Qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;
  • L’inottemperanza di alcuni obblighi specifici cui è tenuto per legge e cioè l’irregolare o omessa tenuta dell’anagrafe condominiale, l’irregolare o omessa tenuta del registro dei verbali di assemblea, l’irregolare tenuta dei documenti relativi alla gestione;
  • L’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati che lo riguardano ed in particolare degli orari di ricevimento, della sede in cui esercita la sua attività etc.
  • In tutti i casi in casi in cui non renda conto della sua gestione.

A chi e come si chiede la revoca dell’amministratore

L’iniziativa per la revoca dell’amministratore negligente può essere assunta anche da un solo condomino che potrà presentare un ricorso al Presidente del Tribunale competente per territorio che provvederà .

In caso di accoglimento della domanda, il condòmino vittorioso potrà rivalersi per le spese legali sul condominio nel suo complesso il quale, a sua volta, potrà rivalersi sull’amministratore revocato.

https://tribunale-latina.giustizia.it/it/dettaglio_comefareper.page?contentId=PRC7284&modelId=32

In ogni caso è bene consultarsi con un avvocato esperto prima di intraprendere questa strada.

https://avvocatosimonagiorgi.it/diritto-immobiliare/