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Recupero del credito con il decreto ingiuntivo

Chi è creditore di una somma di denaro determinata, chi abbia diritto alla consegna di una cosa mobile e gli avvocati, i notai e gli altri esercenti una libera professione possono richiedere al Giudice Pace o al Tribunale (secondo la competenza per valore dell’Ufficio) l’emissione di un DECRETO INGIUNTIVO, ossia di un provvedimento contenente l’ordine di pagare (o consegnare) quanto dovuto dal debitore oltre al pagamento delle spese del procedimento (https://www.tribunale.roma.it/modulistica/Mod_1598_4000/Decreto%20Ingiuntivo%20Telematico.pdf ).

 

Una volta emesso il Decreto Ingiuntivo, questo deve essere notificato al debitore entro 60 giorni dal giorno del deposito in Cancelleria ed in mancanza di pagamento oppure decorsi 40 giorni dalla notifica senza che il debitore abbia proposto opposizione diverrà definitivamente esecutivo.

 

Si tratta, quindi, un procedimento più veloce rispetto ad una causa ordinaria che si fonda sull’esistenza della prova scritta del credito che deve essere allegata al ricorso introduttivo.

 

QUALI SONO LE PROVE SCRITTE IDONEE ALL’OTTENIMENTO DEL DECRETO INGIUNTIVO?

 

Il codice di procedura civile specifica che si intendono prove scritte, ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo:

  1. Le polizze e le promesse unilaterali per scrittura privata
  2. I telegrammi
  3. Gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dal codice civile
  4. Gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle norme tributarie correttamente tenute
  5. Per i crediti dei professionisti, è prova scritta la parcella delle spese e dei compensi corredata del parere di congruità dell’associazione professionale di appartenenza
  6. Per i crediti dello Stato e degli enti pubblici, i libri o i registri della pubblica amministrazione muniti dell’attestazione del dirigente o di un notaio;
  7. Per i crediti degli enti previdenziali, anche i verbali di accertamento dell’ispettorato del lavoro o dei funzionari dell’ente
  8. Per i crediti del condominio o del supercondominio, è prova scritta il verbale dell’assemblea di approvazione della spesa con le maggioranze prescritte dalla legge che, se corredato anche dagli stati di ripartizione, costituisce titolo per ottenere la provvisoria esecutorietà del D.I.
  9. L’assegno bancario scaduto;
  10. La cambiale tratta accettata;
  11. Per i crediti degli istituti bancari l’art. 50 TUB sono prove scritte gli estratti conto non contestati ed il saldaconto, dichiarativo del solo credito finale della banca verso il cliente

 

L’ESECUTORIETA’ DEL DECRETO INGIUNTIVO

 

Come detto, il D.I. diviene definitivamente esecutivo decorsi 40 giorni dalla notifica senza che il debitore abbia proposto opposizione; ciò significa che il creditore può proporre tutte le azioni esecutive del caso per ottenere la soddisfazione coattiva delle sue ragioni.

 

In alcuni casi, però, il D.I. può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo nel senso che il creditore può iniziare l’esecuzione forzata anche in pendenza del termine per proporre opposizione.

 

I casi in cui il D.I. può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo sono previsti dall’art. 642 c.p.c.

  1. Se il credito fatto valere è fondato su cambiale, assegno bancario o circolare, atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale
  2. Quando vi è pericolo di pregiudizio nel ritardo
  3. Quando si produce documentazione sottoscritta dal debitore

 

Il D.I. può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo anche in pendenza del giudizio di opposizione allo stesso se l’opposizione non è fondata su una prova scritta o di pronta soluzione.

(sull’opposizione a D.I. si veda anche https://avvocatosimonagiorgi.it/difesa-del-consumatore-clausole-abusive-contratti/

separazione con addebito: cosa significa

Secondo l’art. 151 c.c. il giudice, se ne ricorrono le circostanze e se almeno una delle parti ne fa richiesta, pronunciando la separazione, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri del matrimonio. Si tratta, in poche parole, di quella che un tempo veniva chiamata “separazione per colpa” ( https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262 )

Dalla disposizione succitata si evince, intanto, che la dichiarazione di addebito imputa il fallimento del matrimonio a quello dei coniugi che abbia violato i doveri che ne discendono e che sono elencati dall’art. 143 c.c., ossia il dovere di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di coabitazione, di collaborazione anche economica in proporzione alle rispettive sostanze e redditi, nonché – non per ultimi – i doveri riguardo ai figli (art. 147 c.c.).

separazione con addebito: casisitica

È importante però sottolineare che le violazione contestate ed eventualmente accertate debbono essere causa e non effetto della rottura.

Così, sull’infedeltà coniugale, la giurisprudenza è costante nel distinguere tra quella causa della crisi matrimoniale e quella conseguenza di quella stessa crisi. Soltanto la prima può costituire motivo di addebito, non certo la seconda. Di contro, è stato anche precisato che anche la mera relazione platonica e non consumata può dare luogo a pronuncia di addebito della separazione se condotta ed esibita con modalità tali da ledere la dignità, l’onore e il decoro dell’altro coniuge.

Quanto alla violazione dell’obbligo di coabitazione (il c.d. abbandono del “tetto coniugale”), se questa sia avvenuta per sottrarsi alla intollerabilità della convivenza non può costituire motivo di addebito. In casi diversi, l’abbandono dell’abitazione coniugale non solo può diventare motivo di addebito ma può costituire anche reato nei casi previsti dall’art. 570 del codice penale.

Analogamente per la violazione del dovere di assistenza morale e materiale. Il coniuge che non provveda a contribuire al mantenimento dell’altro e/o dei figli non solo può vedersi addebitata la separazione ma può anche commettere il delitto di violazione degli obblighi di assistenza famigliare.

separazione con addebito: conseguenze

Spetta al coniuge che lo chieda, dare la prova dei fatti costitutivi dell’addebito, prova che può essere data con ogni mezzo, sia diretto che documentale.

Il coniuge cui sia addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento da parte dell’altro ma conserva quello agli alimenti, ossia il diritto di chi versa in stato di bisogno e non ha i mezzi per provvedere autonomamente a vedersi erogato l’indispensabile per vivere.

Inoltre, il coniuge separato con addebito è escluso dall’eredità dell’altro.

Le conseguenze, dunque, sono di carattere strettamente patrimoniale.

https://avvocatosimonagiorgi.it/diritto-di-famiglia/

Assegno di mantenimento e assegno di divorzio

Nella patologia del rapporto coniugale suscita molta conflittualità la determinazione degli assegni di mantenimento per il coniuge e dell’assegno di divorzio per l’ex coniuge. Nonostante si pensi siano pressoché identici non è così. Per prima cosa è utile quindi capire la differenza che intercorre tra assegno di mantenimento e assegno divorzile.

Assegno di mantenimento: come si determina

L’art. 156 cod. civ. statuisce che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato”.

Dalla lettura dell’articolo si ricavano i primi criteri che il Giudice deve seguire per determinare, innanzitutto, se esista il diritto all’assegno di mantenimento (quindi se al soggetto cui deve essere attribuito sia o no addebitabile la separazione e se questo disponga o no di redditi propri adeguati), ed in secondo luogo, a quanto debba ammontare. Ebbene, l’importo dell’assegno deve essere in linea con i redditi dell’obbligato e al tempo stesso sufficiente a garantire il mantenimento del beneficiario. Il livello del mantenimento è valutato con riferimento al tenore di vita della coppia durante il matrimonio e, quindi, più il tenore di vita sia stato alto più alto sarà l’assegno.

Non si deve confondere l’assegno di mantenimento con gli alimenti. Gli alimenti spettano a chi si trovi in stato di bisogno e consistono nell’attribuzione di una somma necessaria a soddisfare le necessità primarie e fondamentali di vita.

Assegno di divorzio: come si determina

L’assegno di divorzio è invece disciplinato dalla Legge 898/1970 il cui art. 5 comma 6 dispone: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

Fino a due anni fa, nella prassi, c’era un certo automatismo nel liquidare l’assegno divorzile in misura corrispondente all’assegno di mantenimento ma recenti arresti della giurisprudenza della Corte di Cassazione hanno ridisegnato l’istituto.

Il criterio del tenore di vita precedentemente goduto non è più preso in considerazione ma si tiene conto, valutati in ogni caso i redditi e il patrimonio delle parti, del contributo che l’ex coniuge alla formazione del patrimonio familiare e alle sue condizioni personali, commisurando l’assegno alla quantità e qualità del contributo dato di cui si è detto.

In ogni caso è sempre consigliabile rivolgersi ad un buon avvocato, che possa assistere durante tutto l’iter della separazione e/o del divorzio, compresa la determinazione degli assegni spettanti.

https://avvocatosimonagiorgi.it/diritto-di-famiglia/ 

https://tribunale-latina.giustizia.it/it/come_fare_per.page?macro_area=area_civ&subarea_1=famiglia_e_persone_famiglia