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Successioni e divisione ereditaria costuiscono da sempre una grande causa di litigiosità fra gli eredi.

Definizione

Per “successioni” o “successione” si intende la sorte dei rapporti giuridici, soprattutto patrimoniali, successive al tempo in cui il loro titolare avrà cessato di vivere ( https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262 ).

La legge regola minuziosamente la vicenda successoria nel libro II del Codice Civile, intitolato, appunto, “delle successioni”.

I vari tipi di successione

Nel nostro ordinamento, la successione può essere testamentaria o legittima.

La prima si apre quando il de cuius (ossia il defunto) abbia disposto delle proprie sostanze in un atto scritto. La libertà del testatore non è assoluta perché il coniuge e i figli (e se manchino figli, il coniuge e gli ascendenti) dovranno ricevere una quota del patrimonio in ogni caso, anche contro la volontà dello stesso testatore (sono i cosiddetti eredi legittimari).

La successione legittima, invece, invece si apre quando manchi in tutto o in parte un testamento. In questo caso, la legge individua un’ampia serie di soggetti che potranno assumere la qualità di erede (il coniuge e i parenti fino al sesto grado).

La rinuncia all’eredità

L’erede può sempre rinunciare all’eredità entro termini ben precisi che possono essere più o meno lunghi a seconda che il chiamato all’eredità sia o meno nel possesso dei beni ereditari (da quaranta giorni a dieci anni).

L’accettazione con beneficio di inventario

Secondo la legge, l’erede subentra nei rapporti giuridici del defunto, sia attivi che passivi, e risponde dei debiti contratti dal de cuius anche oltre il valore della sua quota. Per evitare questo effetto di “responsabilità illimitata”, l’erede può accettare con beneficio di inventario. In tal caso, i debiti ereditari saranno soddisfatti entro i limiti della quota ereditaria stessa, rispettando una serie di cautele ed una procedura complessa dettagliatamente prevista dal codice civile.

La tutela dell’erede che sia stato leso nella sua quota

L’erede legittimario che abbia ricevuto meno di quanto gli fosse spettato per legge o che, addirittura, non abbia ricevuto nulla, può esercitare l’azione di riduzione al fine di vedersi reintegrato.

È molto importante sapere che per calcolare la quota da reintegrare deve tenersi conto non solo di quanto lasciato al momento della morte ma anche di quanto donato in vita.

La legge, infatti, considera ogni donazione disposta in vita come una sorta di anticipazione dell’eredità che non può mai andare a ledere i diritti dei legittimari.

La divisione ereditaria

Se gli eredi sono più di uno, tra loro esiste una comunione ereditaria che può essere sciolta in modo volontario (per contratto) o giudiziale.

La mediazione obbligatoria

Le controversie in materia di successioni e divisioni ereditarie debbono essere precedute obbligatoriamente dall’esperimento della mediazione avanti un organismo accreditato.

In caso di esito positivo, il verbale di mediazione costituisce titolo esecutivo e permette alle parti di scontare l’imposta di registro fino alla concorrenza di € 50.000,00.

La denuncia di successione

Deve essere eseguita entro un anno dalla morte del cuius ed ha effetti strettamente fiscali e tributari.

 

Naturalmente, quanto detto finora non è che una sintesi estremamente stringata della vicenda.

Successioni e divisione ereditaria sono materie vastissime e complesse.

La consulenza dell’avvocato è necessaria non solo per capire se esistano e quali siano eventuali diritti da esercitare ma anche per adottare, anche prima dell’apertura di una successione, le cautele necessarie per evitare lesioni della propria quota.

Avv. Simona Giorgi

https://avvocatosimonagiorgi.it/