il compenso del CTU: a chi compete?
Segnalo questa recente sentenza del Giudice di Pace di Latina che ha ribadito il principio della responsabilità solidale di tutte le parti in causa a pagare il compenso del CTU nonchè la prescrizione decennale del relativo diritto al pagamento, trattandosi di spesa di giustizia e non di onorario professionale.
La causa è stata trattata dal mio studio.
Il caso: un ingegnere aveva svolto l’ufficio di CTU in una causa civile e non era stato pagato da nessuna delle parti, alcune delle quali nel frattempo decedute.
Si rivolgeva quindi al sottoscritto avvocato che si premurava di chiedere le copie esecutive del decreto di liquidazione e della sentenza di definizione della causa.
Accertato che delle parti in causa una soltanto fosse ancora vivente la scrivente avvocato avviava gli atti necessari al recupero del credito
Il debitore proponeva opposizione sostenendo di non essere tenuto a pagare il CTU anche perchè, secondo la sua tesi difensiva, il diritto al pagamento era ormai prescritto per decorso del termine breve triennale.
La difesa del CTU insisteva nel ribadire che l’attività del CTU, essendo il consulente un ausiliario del Giudice e non un assistente delle parti, era caratterizzata dalla imparzialità e dalla ricerca della verità e che il diritto al pagamento del suo compenso non si prescriveva in tre anni bensì in dieci (termine ordinario), trattandosi di spesa di giustizia e non di compenso professionale.
Il Giudice di Pace, accogliendo le tesi difensive del CTU creditore, rigettava l’opposizione e dichiarava che il compenso del CTU doveva essere pagato.