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Cos’è la prescrizione? Spiegato in modo semplice, si può dire che si tratta di un istituto giuridico che indica un termine entro il quale un diritto deve essere fatto valere. Superato questo termine, il diritto non si estingue ma non può più essere azionato.

Perché esiste la prescrizione?

L’istituto della prescrizione ha diverse finalità:

  • Certezza del diritto: decorso un certo periodo di tempo, le situazioni giuridiche si stabilizzano e non possono più essere modificate;
  • Incentivare l’esercizio dei diritti: le persone sono sollecitate ad esercitare i propri diritti tempestivamente;
  • Tutela degli interessi dei terzi: anche i soggetti estranei al rapporto tra le parti, ma che ne siano in qualche modo dipendenti, decorso il termine di prescrizione, sanno che anche la loro situazione rispetto si è ormai stabilizzata (ad esempio, nel caso di acquisti di beni immobili);

Come funziona la prescrizione?

Prescrizione e decadenza: qual è la differenza?

Spesso si confonde la prescrizione con la decadenza, ma sono due istituti diversi.

  • Prescrizione: è una sorta di sanzione per l’inerzia del titolare del diritto che, non avendolo esercitato entro il termine previsto, non può più agire per farlo valere;
  • Decadenza: si riferisce invece alla perdita di un diritto a causa del verificarsi di un evento specifico, previsto dalla legge.

È importante sottolineare che la prescrizione è un istituto complesso e che le regole possono variare a seconda del tipo di diritto e della situazione concreta. Pertanto, in caso di dubbi, è sempre consigliabile rivolgersi a un avvocato https://avvocatosimonagiorgi.it/contatti/.

Avv. Simona Giorgi

il compenso del CTU: a chi compete?

Segnalo questa recente sentenza del Giudice di Pace di Latina che ha ribadito il principio della responsabilità solidale di tutte le parti in causa a pagare il compenso del CTU nonchè la prescrizione decennale del relativo diritto al pagamento, trattandosi di spesa di giustizia e non di onorario professionale.

La causa è stata trattata dal mio studio.

Il caso: un ingegnere aveva svolto l’ufficio di CTU in una causa civile e non era stato pagato da nessuna delle parti, alcune delle quali nel frattempo decedute.

Si rivolgeva quindi al sottoscritto avvocato che si premurava di chiedere le copie esecutive del decreto di liquidazione e della sentenza di definizione della causa.

Accertato che delle parti in causa una soltanto fosse ancora vivente la scrivente avvocato avviava gli atti necessari al recupero del credito

Il debitore proponeva opposizione sostenendo di non essere tenuto a pagare il CTU anche perchè, secondo la sua tesi difensiva, il diritto al pagamento era ormai prescritto per decorso del termine breve triennale.

La difesa del CTU insisteva nel ribadire che l’attività del CTU, essendo il consulente un ausiliario del Giudice e non un assistente delle parti, era caratterizzata dalla imparzialità e dalla ricerca della verità e che il diritto al pagamento del suo compenso non si prescriveva in tre anni bensì in dieci (termine ordinario), trattandosi di spesa di giustizia e non di compenso professionale.

Il Giudice di Pace, accogliendo le tesi difensive del CTU creditore, rigettava l’opposizione e dichiarava che il compenso del CTU doveva essere pagato.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=28&art.flagTipoArticolo=1&art.codiceRedazionale=040U1443&art.idArticolo=194&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1940-10-28&art.progressivo=0

sentenza del giudice di pace di latina