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Il nuovo procedimento di separazione e divorzio

Dal prossimo 28 febbraio entrerà in vigore il nuovo procedimento di separazione e divorzio,in attuazione della c.d. riforma Cartabia del processo civile.

Rispetto al sistema di prossima abrogazione, le novità riguardano innanzitutto lo snellimento della procedura, che non sarà più bifasica né attribuita al Presidente del Tribunale, e l’attenzione precipuamente diretta alla tutela degli interessi dei figli minori.

Il Tribunale competente è individuato in quello del luogo di residenza dei figli minori e, qualora questi manchino, in quello del luogo di residenza del convenuto.

Tanto il ricorso introduttivo quanto la comparsa di risposta, quando siano formulate domande di mantenimento per il coniuge e/o per i figli, debbono essere obbligatoriamente corredati sin dal momento del loro deposito delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, della documentazione attestante la titolarità di beni immobili, mobili registrati e quote sociali e dagli estratti conto bancari e/o postali degli ultimi tre anni.

Lo scopo è quello di palesare sin dall’inizio le proprie capacità economiche al fine di consentire al Giudice di determinare la misura dell’assegno nella misura più congrua.

Una interessante novità ha introdotto la possibilità di domandare, già al momento dell’introduzione del giudizio di separazione, anche lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. È importante però tenere presente che anche se le domande sono proposte contestualmente esse conservano la propria autonomia, sicchè sarà pronunciata prima la sentenza di separazione e, decorso il termine per il passaggio in giudicato di quest’ultima, sarà procedibile quella di divorzio.

I provvedimenti temporanei e urgenti saranno pronunciati con ordinanza del giudice che potrà disporre anche quali informazioni un genitore sia tenuto a comunicare all’altro e formulare una proposta di piano genitoriale.

La riforma ha inteso, aggiungendo uno specifico articolo del codice di procedura, sanzionare specificamente il genitore inadempiente disponendo che il Giudice della crisi famigliare, anche d’ufficio, può revocare o modificare i provvedimenti inerenti la prole ed emettere provvedimenti sanzionatori, anche cumulati tra loro, tra i quali spicca la condanna al risarcimento dei danni  a favore dell’altro genitore (su domanda di parte) e/o del minore (anche d’ufficio).

I nuovi procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto

La riforma ha precisato che il ricorso introduttivo deve essere sottoscritto anche dalle parti (oltre che naturalmente dai difensori) e, al pari del caso della separazione o del divorzio contenzioso, all’atto deve essere allegata la documentazione reddituale e patrimoniale delle parti https://tribunale-latina.giustizia.it/it/dettaglio_comefareper.page?contentId=PRC7292&modelId=32.

La riforma ha poi accolto interamente l’orientamento giurisprudenziale più recente ed ha espressamente statuito che le parti possono regolare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali e quindi provvedere a trasferimenti immobiliari, divisioni, scioglimento di comunioni etc.

La separazione consensuale sarà pronunciata non più con decreto di omologazione bensì con sentenza.

Il procedimento per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio

Qualora sia una delle parti a chiedere la modifica dei provvedimenti il procedimento sarà contenzioso e seguirà lo schema previsto per le pronunce rese in sede di separazione o divorzio.

Nel caso, invece, di domanda congiunta, la novità più rilevante attiene alla trattazione della causa che avverrà in modalità scritta. La comparizione delle parti dinanzi al Giudice, infatti, sarà disposta soltanto se siano le parti a richiederla.

In entrambi i casi, il procedimento si conclude con sentenza.

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separazione con addebito: cosa significa

Secondo l’art. 151 c.c. il giudice, se ne ricorrono le circostanze e se almeno una delle parti ne fa richiesta, pronunciando la separazione, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri del matrimonio. Si tratta, in poche parole, di quella che un tempo veniva chiamata “separazione per colpa” ( https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262 )

Dalla disposizione succitata si evince, intanto, che la dichiarazione di addebito imputa il fallimento del matrimonio a quello dei coniugi che abbia violato i doveri che ne discendono e che sono elencati dall’art. 143 c.c., ossia il dovere di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di coabitazione, di collaborazione anche economica in proporzione alle rispettive sostanze e redditi, nonché – non per ultimi – i doveri riguardo ai figli (art. 147 c.c.).

separazione con addebito: casisitica

È importante però sottolineare che le violazione contestate ed eventualmente accertate debbono essere causa e non effetto della rottura.

Così, sull’infedeltà coniugale, la giurisprudenza è costante nel distinguere tra quella causa della crisi matrimoniale e quella conseguenza di quella stessa crisi. Soltanto la prima può costituire motivo di addebito, non certo la seconda. Di contro, è stato anche precisato che anche la mera relazione platonica e non consumata può dare luogo a pronuncia di addebito della separazione se condotta ed esibita con modalità tali da ledere la dignità, l’onore e il decoro dell’altro coniuge.

Quanto alla violazione dell’obbligo di coabitazione (il c.d. abbandono del “tetto coniugale”), se questa sia avvenuta per sottrarsi alla intollerabilità della convivenza non può costituire motivo di addebito. In casi diversi, l’abbandono dell’abitazione coniugale non solo può diventare motivo di addebito ma può costituire anche reato nei casi previsti dall’art. 570 del codice penale.

Analogamente per la violazione del dovere di assistenza morale e materiale. Il coniuge che non provveda a contribuire al mantenimento dell’altro e/o dei figli non solo può vedersi addebitata la separazione ma può anche commettere il delitto di violazione degli obblighi di assistenza famigliare.

separazione con addebito: conseguenze

Spetta al coniuge che lo chieda, dare la prova dei fatti costitutivi dell’addebito, prova che può essere data con ogni mezzo, sia diretto che documentale.

Il coniuge cui sia addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento da parte dell’altro ma conserva quello agli alimenti, ossia il diritto di chi versa in stato di bisogno e non ha i mezzi per provvedere autonomamente a vedersi erogato l’indispensabile per vivere.

Inoltre, il coniuge separato con addebito è escluso dall’eredità dell’altro.

Le conseguenze, dunque, sono di carattere strettamente patrimoniale.

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