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Cos’è un Accertamento Tecnico Preventivo?

L’accertamento tecnico preventivo (ATP) è uno strumento giuridico che permette di verificare in anticipo, prima dell’inizio di un giudizio, lo stato dei luoghi o le condizioni di determinate cose. Questo accertamento è particolarmente utile quando esiste l’urgenza di preservare delle prove o di stabilire una determinata situazione di fatto prima che possa subire modifiche.

E’ disciplinato dagli artt. 696 e ss. del codice di procedura civile (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443)

Quando si Ricorre all’ATP?

L’ATP viene spesso utilizzato in casi come:

  • Danni a cose: Ad esempio, per verificare i danni causati da un incidente stradale o da un evento atmosferico.
  • Contenzioni immobiliari: Per accertare lo stato di un immobile, la presenza di vizi o difformità rispetto al contratto.
  • Dispute familiari: In casi di separazione o divorzio, per valutare la divisione dei beni.
  • Infortunistica sul lavoro: Per accertare le cause di un infortunio e le condizioni di sicurezza sul posto di lavoro.

 

Come Funziona l’ATP?

La parte interessata presenta una richiesta al tribunale competente, motivando l’urgenza dell’accertamento.

Il tribunale provvede quindi a nominare un consulente tecnico d’ufficio (CTU), un esperto nel settore specifico (ingegnere, architetto, medico, ecc.) che effettuerà l’accertamento, sui luoghi o sulla persona.

Il CTU provvede poi al deposito della sua relazione in tribunale, che viene poi utilizzata nel corso del successivo giudizio con valore di piena prova

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Perché è Importante l’ATP?

L’ATP permette di fissare lo stato dei luoghi o delle cose in un determinato momento, evitando che possano essere alterati o distrutti, inoltrre può semplificare e accelerare il processo giudiziario, evitando la necessità di ripetere le stesse operazioni durante il successivo giudizio di merito, salva la possibilità di definire la controversia già nel corso dell’ATP quando al CTU è rimessa anche la possibilità di formulare proposte conciliative.

 

Costi dell’ATP

I costi dell’ATP sono a carico della parte che ha richiesto l’accertamento e comprendono:

  • Contributo unificato: Un importo fisso previsto dalla legge, progressivo rispetto al valore della causa.
  • Compenso del CTU: Un compenso stabilito dal tribunale in base alla complessità dell’incarico.
  • Spese vive: Le spese sostenute dal CTU per effettuare l’accertamento (viaggi, perizie, ecc.).

Avvertenze

  • Tempestività: È fondamentale presentare la richiesta di ATP in modo tempestivo, prima che la situazione possa subire modifiche.
  • Consulenza legale: È consigliabile rivolgersi a un avvocato per una consulenza specifica sulla fattispecie concreta e per assistere nelle procedure.

 

Disclaimer: Le informazioni fornite hanno carattere puramente informativo e non costituiscono consulenza legale. Per una consulenza personalizzata, si consiglia di richiedere un appuntamento (https://avvocatosimonagiorgi.it/contatti/)

il compenso del CTU: a chi compete?

Segnalo questa recente sentenza del Giudice di Pace di Latina che ha ribadito il principio della responsabilità solidale di tutte le parti in causa a pagare il compenso del CTU nonchè la prescrizione decennale del relativo diritto al pagamento, trattandosi di spesa di giustizia e non di onorario professionale.

La causa è stata trattata dal mio studio.

Il caso: un ingegnere aveva svolto l’ufficio di CTU in una causa civile e non era stato pagato da nessuna delle parti, alcune delle quali nel frattempo decedute.

Si rivolgeva quindi al sottoscritto avvocato che si premurava di chiedere le copie esecutive del decreto di liquidazione e della sentenza di definizione della causa.

Accertato che delle parti in causa una soltanto fosse ancora vivente la scrivente avvocato avviava gli atti necessari al recupero del credito

Il debitore proponeva opposizione sostenendo di non essere tenuto a pagare il CTU anche perchè, secondo la sua tesi difensiva, il diritto al pagamento era ormai prescritto per decorso del termine breve triennale.

La difesa del CTU insisteva nel ribadire che l’attività del CTU, essendo il consulente un ausiliario del Giudice e non un assistente delle parti, era caratterizzata dalla imparzialità e dalla ricerca della verità e che il diritto al pagamento del suo compenso non si prescriveva in tre anni bensì in dieci (termine ordinario), trattandosi di spesa di giustizia e non di compenso professionale.

Il Giudice di Pace, accogliendo le tesi difensive del CTU creditore, rigettava l’opposizione e dichiarava che il compenso del CTU doveva essere pagato.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=28&art.flagTipoArticolo=1&art.codiceRedazionale=040U1443&art.idArticolo=194&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1940-10-28&art.progressivo=0

sentenza del giudice di pace di latina