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Il recupero del credito può essere efficacemente realizzato con la c.d. “revocatoria semplificata”. Si tratta di un utile strumento che può essere attuato quando un creditore abbia difficoltà a recuperare le somme che gli sono dovute perché il debitore si è spogliato dei suoi beni, o perché li ha donati o trasferiri a titolo gratuito o perché li ha in qualche modo vincolati. L’azione è disciplinata dall’art. 2929 bis del codice civile.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=2&art.idGruppo=405&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=2929&art.idSottoArticolo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0.

 

I PRESUPPOSTI DELL’AZIONE PER UN EFFICACE RECUPERO DEL CREDITO

L’azione disciplinata dall’art. 2929 bis c.c. si esperisce nel rispetto di questi presupposti:

  1. Il creditore deve essere munito di un titolo esecutivo
  2. Il debitore deve avere pregiudicato i suoi diritti con un atto di disposizione patrimoniale di costituzione di un vincolo di indisponibilità o di alienazione a titolo gratuito
  3. Oggetto dell’atto pregiudizievole devono essere beni immobili o mobili registrati (https://avvocatosimonagiorgi.it/beni-immobili-definizione-e-acquisizione/)
  4. Il creditore pregiudicato deve trascrivere il suo pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto pregiudizievole

 

CARATTERI DELL’AZIONE

L’azione promossa dal creditore è il pignoramento (di beni immobili o beni mobili registrati) effettuato non già nei confronti del debitore originario bensì nei confronti del suo avente causa. Il secondo comma dell’art. 2929 bis c.c., infatti, precisa che “il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato”.

In sostanza, il creditore che si avvale di questa azione va a soddisfarsi su un bene che fa parte del patrimonio di un terzo ma che per un anno dal trasferimento o dalla costituzione del vincolo resta compreso fra tutti i beni del debitore che garantiscono la sua responsabilità patrimoniale ai sensi dell’art. 2740 c.c.

 

Il termine di un anno è un termine perentorio di decadenza; ne segue che se questa azione non viene coltivata con tempestività il creditore dovrà avvalersi della revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e che sarà oggetto di un successivo approfondimento.

Avv. Simona Giorgi

il compenso del CTU: a chi compete?

Segnalo questa recente sentenza del Giudice di Pace di Latina che ha ribadito il principio della responsabilità solidale di tutte le parti in causa a pagare il compenso del CTU nonchè la prescrizione decennale del relativo diritto al pagamento, trattandosi di spesa di giustizia e non di onorario professionale.

La causa è stata trattata dal mio studio.

Il caso: un ingegnere aveva svolto l’ufficio di CTU in una causa civile e non era stato pagato da nessuna delle parti, alcune delle quali nel frattempo decedute.

Si rivolgeva quindi al sottoscritto avvocato che si premurava di chiedere le copie esecutive del decreto di liquidazione e della sentenza di definizione della causa.

Accertato che delle parti in causa una soltanto fosse ancora vivente la scrivente avvocato avviava gli atti necessari al recupero del credito

Il debitore proponeva opposizione sostenendo di non essere tenuto a pagare il CTU anche perchè, secondo la sua tesi difensiva, il diritto al pagamento era ormai prescritto per decorso del termine breve triennale.

La difesa del CTU insisteva nel ribadire che l’attività del CTU, essendo il consulente un ausiliario del Giudice e non un assistente delle parti, era caratterizzata dalla imparzialità e dalla ricerca della verità e che il diritto al pagamento del suo compenso non si prescriveva in tre anni bensì in dieci (termine ordinario), trattandosi di spesa di giustizia e non di compenso professionale.

Il Giudice di Pace, accogliendo le tesi difensive del CTU creditore, rigettava l’opposizione e dichiarava che il compenso del CTU doveva essere pagato.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=28&art.flagTipoArticolo=1&art.codiceRedazionale=040U1443&art.idArticolo=194&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1940-10-28&art.progressivo=0

sentenza del giudice di pace di latina