Sul pagamento del compenso del CTU e su chi siano i soggetti tenuti a corrisponderlo, si riporta un caso trattato dal mio studio.
Il fatto
Un medico veniva nominato CTU nell’ambito di un giudizio civile, prestava il giuramento di rito e dava corso alle operazioni peritali, depositando nei termini assegnati la bozza preliminare e la relazione conclusiva, unitamente all’istanza di liquidazione https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443.
Nel frattempo, le parti in causa giungevano ad un accordo stragiudiziale e il legale di una di loro scriveva al CTU invitandolo a sospendere le operazioni; questi replicava evidenziando che l’ordine di sospensione delle operazioni peritali poteva provenire soltanto dal Giudice e non dalle perti stesse.
La causa veniva poi cancellata dal ruolo ai sensi dell’art. 309 c.p.c. senza che il Giudice provvedesse a liquidare il compenso del CTU.
A questo punto, l’interessato si rivolgeva al sottoscritto Avvocato che, previo ottenimento del visto di congruità sulla parcella del professionista da parte dell’Ordine professionale di appartenenza, richiedva nei confronti di tutte le parti della causa originaria un decreto ingiuntivo (cfr. il mio articolo https://avvocatosimonagiorgi.it/recupero-crediti-decreto-ingiuntivo/) avverso il quale gli ingiunti, con due distinti atti, propronevano opposizione.
Il giudizio di opposizione
Secondo le tesi degli opponenti, non sussisteva il diritto al compenso del CTU in quanto le parti in causa gli avevano comunicato di non intendere più di avvalersi della sua opera (con una comunicazione diretta al consulente ma non fatta oggetto di una apposita istanza al Tribunale).
La difesa del CTU ribadiva che in assenza di un provvedimente espresso del Giudice istruttore il CTU doveva portare a termine il suo incarico e che le difese delle parti avversarie si palesavano del tutto infondate e finalizzate unicamente a ritardare il pagamento del compenso.
Il sottoscritto Avvocato, ancora, argomentava che il provvedimento di estinzione del giudizio civile non poteva in nessun caso pregiudicare il diritto del CTU al pagamento e che tutte le parti in causa, in solido tra loro, erano tenute a pagare il compenso del CTU.
Il Giudice di Pace di Roma definiva il giudizio con sentenza di rigetto (cliccare qui per leggerla), condividendo integralmente le difese del CTU.
Per effetto della sentenza, tutte le parti oltre al compenso, sono state condannate al pagamento delle spese e degli onorari della fase del decreto ingiuntivo e del giudizio di opposizione.