l’impugnazione delle delibere assembleari adottate dall’assemblea di condominio è disciplinata dall’art. 1137 del codice civile. Questo rimedio è diretto ad annullare la delibera ma, si noti bene, in pendenza del giudizio di impugnazione la delibera resta valida ed efficace, a meno che non se ne sia ottenuta la sospensione, come si dirà più avanti.
Chi può impugnare la delibera assembleare?
Possono impugnare le delibere assembleari il condòmino assente, quello dissenziente e quello astenuto ma anche quello sostituito con delega che non ratifichi il voto del delegato.
Il condòmino presente che abbia espresso voto favorevole può impugnare la delibera soltanto nei casi di nullità, casi che non sono previsti dalla legge ma sono stati elaborati dalla giurisprudenza e che sono molto particolari ed anche molto rari.
Il termine per proporre l’impugnazione è di trenta giorni (ed è un termine perentorio di decadenza) dalla data dell’assemblea per i presenti contrari o astenuti e dalla data di comunicazione del verbale per gli assenti.
Nei casi di nullità della delibera l’impugnazione può essere proposta senza termini di decadenza.
Per quali motivi si può impugnare una delibera assembleare?
I motivi di impugnazione possono attenere alla irregolare costituzione dell’assemblea, alla violazione della legge o del regolamento di condominio, alle maggioranze necessarie per deliberare o a vizi di forma.
La sospensione dell’efficacia della delibera
L’impugnazione, come detto, non sospende automaticamente l’efficacia della delibera. La sospensione può essere concessa dal giudice in corso di causa oppure, in via preventiva, qualora venga proposto un ricorso in via cautelare (nello stesso termine di trenta giorni) che deve essere motivato sia sul piano del c.d. periculum in mora (ossia del pregiudizio grave che il ricorrente potrebbe subire dalla sua esecuzione) che del fumus boni iuris (cioè delle buone ragioni a sostegno dell’istanza)
Mediazione obbligatoria
In materia condominiale, prima di iniziare il giudizio in tribunale, è necessario esperire un procedimento di mediazione presso un organismo abilitato.
Il termine di 30 giorni per l’impugnazione delle delibere assembleari, quindi, si intende rispettato quando sia stato avviato tempestivamente il procedimento di mediazione.
In caso di fallimento dello stesso decorrerà un ulteriore termine di 30 giorni per introdurre la causa in tribunale conteggiato dalla data di sottoscrizione del verbale negativo.
Avv. Simona Giorgi
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