Il contenzioso tributario può essere evitato avvalendosi degli strumenti che legge vigente ha predisposto e che ogni contribuente che abbia ricevuto un accertamento fiscale può attuare.
Il loro scopo è quello di trovare un equilibrio tra le richieste dell’Erario e i diritti del contribuente, evitando il contenzioso tributario o risolvendolo in corso di causa.
Quelli che si vanno a descrivere sono i rimedi normali di portata generale per la definizione delle liti in atto o potenziali con il Fisco.
I provvedimenti, invece, conosciuti come “rottamazione delle cartelle esattoriali” o “pace fiscale”, non hanno portata generale. Si tratta, infatti, di strumenti deflattivi diretti ad alcune specifiche categorie di soggetti e per alcuni atti tassativamente indicati che possono (o potevano) essere attivati soltanto entro scadenze determinate.
I mezzi normali di definizione sono autotutela, accertamento con adesione, acquiescenza, reclamo-mediazione, conciliazione giudiziale.
Autotutela
Il primo rimedio per evitare il contenzioso tributario è l’autotutela.
Si tratta del potere di ogni Pubblica Amministrazione (e quindi anche dell’Amministrazione finanziaria) di annullare d’ufficio gli atti ingiusti.
Questo potere può essere sollecitato anche dalla parte destinataria dell’atto che può presentare un’istanza all’Ufficio competente nella quale indica i motivi per cui l’atto deve essere annullato. Questi motivi possono essere, ad esempio, l’errore di persona (si pensi ad un caso di omonimia), l’errore di calcolo, la mancata considerazione di pagamenti già eseguiti, la mancata applicazione di deduzioni, detrazioni, regimi agevolati cui si avrebbe avuto diritto etc.
L’annullamento dell’atto comporta la caducazione anche degli atti ad esso conseguenti e l’obbligo di restituzione di quanto sia stato pagato in forza dell’atto annullato.
Accertamento con adesione
Si tratta in sostanza di una sorta di accordo tra contribuente e l’ufficio e può riguardare sia le imposte dirette che quelle indirette.
L’iniziativa spetta al contribuente e all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale e può essere attivato sia dopo il ricevimento di un avviso di accertamento sia dopo che la Guardia di Finanza ha eseguito un accesso o una ispezione o una verifica presso il contribuente.
L’accordo tra le parti è riprodotto nel c.d. un atto di adesione sottoscritto da entrambe le parti. La procedura si perfeziona però soltanto con il pagamento delle somme concordate.
Il mancato raggiungimento dell’accordo non impedisce di ricorrere al Giudice Tributario.
I vantaggi di questo procedimento consistono in una riduzione delle sanzioni amministrative ma anche nella riduzione della pena nel caso in cui la condotta abbia anche risvolti penali in virtù del D. Lgs. 74/2000.
Acquiescenza
Si può evitare il contenzioso tributario anche prestando acquiscenza al provvedimento.
Si tratta, in buona sostanza, di una riduzione delle sanzioni amministrative a seguito della rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento e a presentare l’istanza di accertamento con adesione.
Reclamo / mediazione
Si tratta di una procedura attivabile per tutte le controversie tributarie di valore fino ad € 50.000 per la quale è necessaria l’assistenza e il patrocinio dell’avvocato.
La sua attivazione sospende i termini per la proposizione del ricorso davanti al Giudice Tributario.
Il procedimento deve concludersi in 90 giorni ed in caso di esito positivo le parti giungono ad un accordo che dovrà essere eseguito nei 20 giorni successivi. Si potrà così evitare il contenzioso tributario valendosi del contraddittorio con l’ufficio.
In caso negativo invece si apre, nei 30 giorni successivi, la fase contenziosa vera e propria davanti alla Commissione Tributaria competente.
Conciliazione giudiziale
Si tratta della definizione transattiva della lite già pendente con l’Amministrazione Finanziaria sia in primo che in secondo grado.
In questi casi non vi è pronuncia di alcuna sentenza ma il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo e non è impugnabile.
In realtà non si tratta di un modo di evitare il contenzioso tributario ma di definirlo in corso di causa senza arrivare a sentenza.