azione revocatoria ordinaria

La azione revocatoria ordinaria è disciplinata dall’art. 2901 del codice civile.

Oggetto dell’azione revocatoria sono tutti gli atti disposizione del patrimonio del debitore, a titolo oneroso e gratuito, anche se sottoposti a condizione, anche se oggetto di giudizio (il c.d. credito litigioso), di beni immobili, mobili e anche di diritti di credito nonché di prestazioni di garanzia.

 

I PRESUPPOSTI DELL’AZIONE

L’azione revocatoria può essere intentata dal creditore contro il suo debitore quando sussistono questi requisiti preliminari:

  1. Il debitore deve essere consapevole del pregiudizio che l’atto di disposizione arreca alle ragioni del creditore. Naturalmente questa circostanza deve essere oggetto di specifica prova da parte dell’attore in giudizio.
  2. Se l’atto è anteriore al sorgere del credito deve essere stato compiuto con l’intenzione specifica di pregiudicare il soddisfacimento del credito;
  3. Il terzo deve essere consapevole che l’atto è lesivo delle ragioni del credito e se si tratta di atto a titolo gratuito deve esserne compartecipe;
  4. L’azione deve essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell’atto e la domanda deve essere trascritta quando di tratta di beni immobili o mobili registrati.

 

GLI EFFETTI DELL’AZIONE

Il vittorioso esperimento dell’azione revocatoria comporta, soltanto per il creditore che abbia esercitato questa azione, il diritto di sottoporre ad esecuzione forzata i beni oggetto dell’atto di disposizione pregiudizievole, nei confronti del terzo, in quanto – essendo l’atto inefficace nei suoi confronti – è come se non fosse mai venuto ad esistenza.

L’art. 2902 del codice civile https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262 al primo comma infatti dispone: “il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato.

 

Su questo tema specifico segnalo una sentenza del Tribunale di Latina (per leggerla cliccare qui), confermata dalla Corte d’Appello di Roma (qui il testo integrale) che ha accolto la domanda di revocatoria ordinaria promossa da due creditori, patrocinati dalla sottoscritta Avvocata ( https://avvocatosimonagiorgi.it/chi-sono/ ).