amministrazione di sostegno guida operativa

L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: PICCOLA GUIDA OPERATIVA

 

La misura dell’Amministrazione di sostegno ha lo scopo di tutelare il soggetto maggiorenne che si trovi, a causa di una menomazione fisica o psichica, anche temporaneamente, nell’impossibilità di curare da sé i propri interessi.

L’iniziativa può essere presa dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal pubblico ministero su segnalazione dei servizi socio-sanitari ma anche dallo stesso interessato che può designare il soggetto che assumerà l’incarico, qualora se ne presentasse la necessità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata https://avvocatosimonagiorgi.it/diritto-di-famiglia/.

L’istanza si propone al Giudice Tutelare presso il Tribunale che ha sede nel circondario di residenza o domicilio dell’interessato e, se accolta, si esplica nella pronuncia di un decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno ove saranno indicati il nominativo dell’amministratore di sostegno, l’oggetto dell’incarico, gli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, gli atti che il beneficiario può compiere soltanto con l’assistenza del’amministratore, la durata dell’incarico, i limiti alle spese e ogni altra disposizione il Giudice ritenga utile e giustificata in relazione al caso specifico https://tribunale-latina.giustizia.it/it/dettaglio_comefareper.page?contentId=PRC7325&modelId=32 .

Il Giudice, infatti, ha il dovere di sentire il beneficiario prima della pronuncia del decreto proprio per rendersi conto delle sue condizioni oggettive e calibrare le misure protettive da disporre.

L’Amministratore è tenuto a chiedere l’autorizzazione del Giudice Tutelare tutte le volte che debba compiere uno degli atti elencati dall’art. 374 Cod. Civ. (ad esempio, vendere beni immobili, riscuotere capitali, promuovere giudizi, accettare eredità etc) ed è tenuto a rendere conto periodicamente del proprio operato.

L’Amministratore di sostegno è civilmente responsabile del proprio operato e gli atti che abbia compiuto in violazione dei propri doveri sono annullabili.

È importante tenere ben presente che il beneficiario, per effetto della misura, non è considerato incapace di intendere e di volere e può da solo compiere tutti gli atti necessari allo svolgimento della vita quotidiana.

La misura protettiva può essere revocata quando siano venute meno le ragioni che l’hanno giustificata.

L’incarico dell’A.d.S. si intende prestato a titolo gratuito.

Avv. Simona Giorgi https://avvocatosimonagiorgi.it/chi-sono/